Il T.A.R. Veneto si sofferma sul giudizio di anomalia dell’offerta chiarendo che, specie nelle offerte che presentano un utile risicato, se da un lato, l’offerente può modificare alcune voci dell’offerta, a condizione che l'originaria proposta contrattuale non venga modificata sostanzialmente ovvero non venga alterata la sua logica complessiva, dall’altro lato, la S.A. o il Giudice può sindacare le giustificazioni anche di singole voci, anziché dell’offerta globalmente considerata, se portano ad un utile negativo.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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Il T.A.R. Bari ha rimesso alla Corte Costituzione la legittimità costituzione della norma dell’art. 120 c. 2 bis c.p.a. nella parte in cui impone all’offerente di impugnare anche le illegittime ammissioni altrui nel termine perentorio di trenta giorni e che, in caso di omessa tempestiva impugnazione, impedisce all’offerente di far valere questi vizi assieme all’aggiudicazione.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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In materia di procedure selettive, il TAR Piemonte si è espresso sul caso in cui, a seguito di annullamento giurisdizionale del primo concorso, ne venga riproposto un secondo con la medesima commissione esaminatrice.
Di fronte ad una giurisprudenza oscillante ed a partire dalla considerazione che le norme di legge non prevedono l’obbligo di modificare i componenti di una commissione il cui giudizio sia stato annullato in sede giurisdizionale, il Giudice decide di confermare la composizione della nuova commissione esaminatrice, rigettando il ricorso.
E infatti, l’art. 97 Costituzione non può applicarsi direttamente al caso di specie, necessitando di una disciplina “mediata” di settore; la sentenza di annullamento non statuiva in merito alla necessità di una nuova composizione della commissione; la scelta dell’Amministrazione di convocare una nuova commissione è una scelta discrezionale, e non dettata dalla legge; ed infine, non si ravvisa nel caso di specie alcuna delle ipotesi di astensione di cui all’art. 51 c.p.c.
Per concludere, il TAR rileva che non sarebbe affatto nell’interesse della commissione esaminatrice confermare la precedente decisione impugnata ed annullata dal Giudice, il che comporta un operato della commissione più trasparente e obiettivo.
Post di Alessandra Piola – dottoressa in Giurisprudenza
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Il T.A.R. Veneto conferma che tra i compiti del RUP, anche alla luce delle Linee Guida ANAC, vi è quello di escludere i candidati non idonei.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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Il T.A.R. ricorda il divieto di commistione tra criteri soggettivi di qualificazione/partecipazione e criteri oggettivi di valutazione dell’offerta ai fini dell’aggiudicazione, come la pregressa esperienza maturata.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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L'arricchimento senza causa è disciplinato dall'articolo 2041 del codice civile, che stabilisce che chi si è arricchito senza una giusta causa a danno di un'altra persona, è tenuto, nei limiti dell'arricchimento, a indennizzare quest'ultima della correlativa diminuzione patrimoniale.
L'istituto può venire in rilievo quando il comune in qualche modo impone al soggetto che ha sottoscritto una convenzione urbanistica di eseguire lavori in parte diversi e di valore nel complesso superiore a quello concordato?
Il TAR Veneto risponde di si e afferma che su tale domanda la giurisdizione spetta al giudice amministrativo e non a quello ordinario.
Post di Daniele Iselle - funzionario comunale
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Il TAR Veneto condanna un comune a pagare circa 300 mila euro al soggetto che aveva stipulato una convenzione urbanistica col comune, perchè il comune, senza accordi scritti, gli ha fatto eseguire opere in parte diverse e per un valore complessivo superiore a quello della convenzione.
Post di Daniele Iselle - funzionario comunale
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La dott.sa Erica Cunico, che sentitamente ringraziamo ci invia una nota sulla proroga tecnica del contratto di appalto.
L’art. 106, comma 11 del nuovo codice degli appalti pubblici prevede che: “la durata del contratto può essere modificata esclusivamente per i contratti in corso di esecuzione se è prevista nel bando e nei documenti di gara una opzione di proroga. La proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante”.
Il vecchio codice non conteneva una disciplina specifica, ma la giurisprudenza ammettava ugualmente la proroga tecnica.
Nella nota viene approfondito il tema della proroga tecnica del contratto di appalto, nel caso in cui il bando di gara sia stato pubblicato prima del 19.04.2016, di conseguenza verrà applicata al negozio contrattuale la disciplina del vecchio Codice dei Contratti Pubblici (D. Lgs. n. 163/2006).
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Il T.A.R. afferma la legittimità della formula “60 x prezzo più basso / prezzo ditta” usata dalla stazione appaltante per calcolare il prezzo in una gara da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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