Il danno non patrimoniale trova una scarsissima disciplina codicistica, agli artt. 2059 c.c. e 185 c.p.
A partire da queste norme (scritte al tempo del Regno d’Italia), dopo l’avvento della Costituzione e in sintonia con il mutare della sensibilità sociale, le pronunce della Corte di Cassazione e della Corte costituzionale hanno riempito di contenuti la materia della risarcibilità del danno non patrimoniale.
Si pubblica una scheda che tenta di riassumere l’evoluzione giurisprudenziale in merito.
Post a cura dell’avv. Vasco Egidio Meneguzzo e del dott. Alberto Antico
Il T.A.R. affronta alcune questioni giuridiche connesse al contributo di costruzione.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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Il TAR Palermo ha affermato che non si può esperire l’azione avverso il silenzio ex art. 31 c.p.a., qualora la P.A. non risponda all’istanza del privato per l’acquisizione sanante (art. 42-bis T.U. espropri), poiché tale atto è connotato da ampia discrezionalità.
Ci permettiamo di sospettare che pronunzie di questo tipo non contribuiscano a aumentare la fiducia dei cittadini nella utilità della giustizia amministrativa, vista l'incapacità di dare una soluzione ragionevole anche a questioni semplici.
Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza
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Pubblichiamo l'articolo dell'avv. Stefano Bigolaro intitolato "Non si affidano incarichi agli avvocati senza rispettare il loro rilievo pubblico", apparso sul Dubbio del 22 gennaio 2019.
Il tema è quello del possibile inizio di una stagione degli elenchi degli avvocati, cui molte P.a. stanno accingendosi a mettere mano.
L'articolo sottolinea che gli elenchi non sono da soli la soluzione, perché rimane comunque il problema di individuare - tra i professionisti elencati - chi debba essere scelto, e soprattutto come.
A loro volta gli elenchi pongono essi stessi dei problemi sia per le possibili conseguenze di autolimitazione delle P.a. nel dare incarichi fuori elenco sia per le difficoltà di gestione.
Difficoltà che riguardano tanto le P.a. , costrette a dedicare tempo e risorse a costituire e mantenere tali elenchi, quanto gli avvocati, costretti a presentare richieste di iscrizione ad elenchi diversi gli uni dagli altri, con adempimenti pure diversi per ogni elenco.
L'avv. Bigolaro ricorda i limiti della possibilità di assumere il prezzo come criterio di scelta, in relazione al dovere delle P.a. di garantire l'equo compenso; e accenna agli effetti del recente regime forfettario, in conseguenza del quale le stesse prestazioni possono essere "ivate" o no a seconda dell'avvocato che le svolga.
Egli si domanda - nella sostanza - se il gioco valga la candela, cioè se gli elenchi siano strumento utile all'obiettivo perseguito (la scelta del legale); e ricorda altresì il carattere comunque non vincolante delle linee guida dell'Anac.
Il T.A.R. si sofferma sulla distinzione tra autorità competente e procedente in materia di V.A.S.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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Il T.A.R. Brescia ricorda le obbligazioni che fanno capo al locatore di un’area inquinata, soffermandosi poi sulle responsabilità del curatore fallimentare.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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Il T.A.R. ricorda in quali casi il concorrente ha l’obbligo giuridico di dichiarare la precedente risoluzione contrattuale.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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Il TAR Veneto si occupa della differenza tra un volume tecnico e una nuova costruzione.
Nel caso esaminato il TAR spiega perchè non sono volumi tecnici o pertinenze un serbatoio metallico di riserva idrica di forma cilindrica, alto 7,90 m, con un diametro di 8.50 m e una capacità utile di 400 mc circa, ed un manufatto delimitato da pannelli metallici coibentati e copertura inclinata ad unica falda, con struttura portante in tubolari metallici, alto 2.60 metri circa, ed esteso su una superficie di 40 mq.
Acclarata la correttezza della qualificazione dei manufatti come intervento di nuova costruzione, il TAR respinge i motivi con i quali l’intervento è qualificato come di manutenzione ordinaria, di manutenzione straordinaria, o come pertinenza, o come volume tecnico, ovvero come soggetto alla presentazione di una comunicazione di inizio lavori asseverata o segnalazione certificata di inizio attività, che impedirebbero, secondo il ricorrente, l’irrogazione della sanzione demolitoria.
Post di Dario Meneguzzo - avvocato
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Il TAR Veneto respinge la tesi del ricorrente, secondo la quale il suo intervento abusivo di nuova costruzione deve ritenersi sanabile in applicazione o dell’art. 2 o dell’art. 3 della legge regionale veneta 31 dicembre 2012, n. 55, che prevede delle procedure urbanistiche semplificate volte ad agevolare l’insediamento e l’ampliamento delle attività di imprese.
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Il TAR Veneto offre alcuni interessanti chiarimenti sull'articolo 2 della legge regionale veneta n. 55 del 31 dicembre 2012, dai quali si desume che neppure gli interventi minori ivi previsti sono sanabili ricorrendo a una procedura di sportello unico per le attività produttive.
Ricordiamo che l'articolo 2 in esame richiama la procedura prevista dal regolamento di cui al DPR 7 settembre 2010 n. 160, emanato in forza dell'articolo 38, comma 3, del decreto legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008.
"Art. 2
Interventi di edilizia produttiva che non configurano variante allo strumento urbanistico generale
1. Non configurano variante allo strumento urbanistico generale e sono soggetti al procedimento unico di cui all’articolo 7 del DPR 160/2010 i seguenti interventi:
a) ampliamenti di attività produttive che si rendono indispensabili per adeguare le attività ad obblighi derivanti da normative regionali, statali o comunitarie, fino ad un massimo del 50 per cento della superficie esistente e comunque non oltre 100 mq. di superficie coperta;
b) modifiche ai dati stereometrici di progetti già approvati ai sensi della normativa in materia di sportello unico per le attività produttive, ferme restando le quantità volumetriche e/o di superficie coperta approvate."
Post di Dario Meneguzzo - avvocato
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