Vi ricordiamo che il Convegno di Cortina d'Ampezzo di venerdì 05 luglio pv sui “Cambiamenti climatici, tutela del suolo e uso responsabile delle risorse idriche” non richiede la prenotazione ma, al fine di organizzare il buffet che verrà offerto ai partecipanti, Vi chiediamo cortesemente di comunicare la Vostra presenza al seguente indirizzo mail amministrativistiveneti@gmail.comentro mercoledì 03 luglio pv.
Nel caso di specie il Sindaco tentava, prima con un’ordinanza contingibile e urgente e poi con un’ordinanza di autotutela possessoria, di far rimuovere una recinzione provvisoria e amovibile che i privati avevano posto a confine tra il proprio fondo, un’area demaniale e una strada comunale.
Il TAR Sardegna, che sulla stessa vicenda aveva già negato che vi fossero i presupposti per un’ordinanza contingibile e urgente, ha qui affermato la competenza del Dirigente e non del Sindaco a emanare le ordinanze di autotutela possessoria.
Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza
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L’ha spiegata il TAR Sardegna: la questione ha il suo peso, perché il portierato è ad oggi un’attività liberalizzata, mentre la vigilanza privata richiede la licenza del Prefetto ex art. 134 TULPS, altrimenti si commette un illecito amministrativo e un reato.
Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza
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È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale l’ordinanza del TAR Veneto, n. 1166/2018 (nel Registro ordinanze della Corte costituzionale, è la n. 96/2019), che solleva questione di legittimità costituzionale dell’art. 64 l.r. Veneto 30/2016 nella parte in cui, con norma di interpretazione autentica del Piano Casa, permette di derogare alle distanze dai confini.
Dalla pubblicazione dell’ordinanza si apre un termine 20 giorni per la costituzione in giudizio delle parti: poi, bisognerà attendere l’udienza di discussione e, infine, la decisione della Corte.
Se la norma dovesse essere dichiarata incostituzionale, è da capire la sorte degli immobili già costruiti in deroga alle distanze dai confini: il vicino potrà chiedere al TAR l’annullamento del titolo edilizio e/o al Tribunale l’arretramento?
Per la verità, la Corte nel tempo ha modulato il proprio potere di annullamento delle leggi incostituzionali: talvolta, ha disposto un annullamento parziale, o non retroattivo, o un mero monito al legislatore ecc.
Questa q.l.c. si presta ad un annullamento ad efficacia flessibile, anche in virtù della natura “temporanea” che aveva il Piano Casa.
Il Consiglio di Stato ha affermato che è legittimo non disporre la demolizione di abusi edilizi di modesta rilevanza e compiuti in epoca risalente, poiché non vi è una offensività tale da suscitare l’interesse pubblico alla repressione dell’abuso (nel caso di specie, un condominio costruito 63 anni fa risultava più alto di 53 cm rispetto al titolo abilitativo).
La decisione del Consiglio appare equilibrata: non si tratta di legittimare gli abusi edilizi sol perché sono stati commessi molti anni fa. L’abusivismo merita censura, ma non sarebbe irragionevole prevedere una sanzione meramente pecuniaria avverso gli abusi edilizi di entità scarsa o scarsissima.
Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza
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Recentemente il TAR Veneto ha affrontato varie questioni relative alle convenzioni urbanistiche, ribadendone i relativi principi.
In primo luogo, si è ribadito che tali convenzioni rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, in quanto assimilabili ad accordi sostitutivi del provvedimento ex art. 11 l. n. 241/1990.
Ciò posto, alla convenzione devono comunque essere applicate le norme di diritto civile sulle obbligazioni e sui contratti, nonché quelle sulla risoluzione per inadempimento: pertanto, è ammissibile l’applicazione sia dell’art. 1453 c.c. (in presenza dei requisiti prescritti dalla norma), sia degli artt. 1374 e 1375 c.c., sull’esecuzione dei contratti.
Ne consegue che, nel caso di modifiche unilaterali della convenzione urbanistica da parte del Comune (di regola ammesse sulla base della discrezionalità della P.A. nel proprio governo del territorio), che non siano state però congruamente motivate in merito agli interessi coinvolti, è ravvisabile un inadempimento del Comune, oltre che una violazione del principio di buona fede. Inoltre, deve essere qualificato come un inadempimento grave per il privato, poiché si è venuto a creare uno squilibrio del sinallagma contrattuale.
E i danni risarcibili saranno i costi inutilmente sostenuti in forza della convenzione, quale ripristino della situazione antecedente.
Post di Alessandra Piola – dottoressa in Giurisprudenza
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Pubblichiamo le slides redatte dalla Dott.ssa Alessandra Piola e dal Dott. Alberto Antico, pubblicate sul sito dell'Associazione Veneta degli Avvocati Amministrativisti, che approfondiscono la normativa e la giurisprudenza in materia di distanze nell'edilizia e nell'urbanistica.
Il TAR Veneto, recentemente, ha tracciato la differenza tra condono edilizio e sanatoria dal punto di vista della legittimazione alla presentazione delle relative istanze (e, quindi, della legittimazione a ricorrere avanti al TAR): mentre nel primo caso la domanda di condono può essere richiesta da chiunque sia titolare di un diritto personale di godimento sul bene, nel secondo caso ciò non è possibile, presupponendo il consenso, anche implicito, del legittimo proprietario del bene.
Post di Alessandra Piola – dottoressa in Giurisprudenza
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Nel caso di specie, la Prefettura negava a un ministro del culto della Nuova Pentecoste l’approvazione governativa al fine di officiare matrimoni aventi rilevanza civile.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, con principi estensibili a tutti i pubblici impiegati, ha ritenuto l’atto illegittimo, valorizzando istituti del diritto penale come la depenalizzazione, la riabilitazione e le condanne riportate dai soli affini.
Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza
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