Infatti, lo ius sepulchri consiste nel diritto soggettivo a seppellire o ad essere seppelliti in un dato sepolcro: perciò, se la controversia si limita all’accertamento di tale diritto, si esula dall’ipotesi di giurisdizione esclusiva del G.A. in materia di rapporti concessori.
Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza
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Il TAR Catania ha affermato che la violazione delle specifiche tecniche del P.A.T., connesse alla peculiare configurazione del sistema informatico della Giustizia amministrativa (cd. S.I.G.A.), non può comportare l’invalidità degli atti depositati qualora non vengano in rilievo la violazione del diritto di difesa o altro pregiudizio per la decisione finale: si configura invece una mera irregolarità sanabile in virtù del principio del raggiungimento dello scopo.
Si segnala che molti commentatori si chiedono se e quali regole tecniche di funzionamento del P.A.T., ove violate, possano comportare nuove ipotesi di “rigetto in rito” del ricorso.
Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza
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Spetta al Giudice Ordinario accertare la qualifica di imprenditore agricolo.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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Il TAR Veneto ha spiegato in cosa consista il cd. remand in sede cautelare e quali conseguenze possa avere nel relativo giudizio di merito.
Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza
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Nel caso di specie, la Stazione appaltante indiceva una gara per la concessione degli spazi in una biblioteca pubblica ove installare tre macchine distributrici di cibo e bevande: vinceva la gara chi offriva il rialzo maggiore rispetto al canone concessorio previsto, mediante preventivo da inviare via PEC.
Il non aggiudicatario faceva ricorso, dicendo che: a) per il principio di segretezza delle offerte, non era corretto chiedere ai concorrenti di inviare il preventivo via PEC; b) per il principio di rotazione, non doveva aggiudicarsi la gara il concessionario uscente.
Il TAR Sardegna ha respinto entrambe le censure, in virtù delle regole semplificate che governano le gare sotto la soglia di Euro 40.000,00 ex art. 36, co. 2, lett. a d.lgs. 50/2016.
Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza
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L'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) ha decreto la sospensione dei procedimenti amministrativi e gli adempimenti previsti secondo le modalità indicate nel seguente link
L'art. 103 del d.l. 17 marzo 2020, 18 contiene disposizioni in materia di sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi e sugli effetti degli atti amministrativi in scadenza
Pubblichiamo una nota redatta dall'avv. Domenico Chinello, che sentitamente ringraziamo, la quale affronta alcune questioni interpretative sull'argomento.
Pubblichiamo, inoltre, la Circolare della Regione Emilia - Romagna contenente alcune indicazioni operative sull'art. 103 del d. l. n. 18/2020 (cd. Cura Italia), che ha sospeso i termini dei procedimenti amministrativi in corso ed ha prorogato la validità dei titoli abilitativi.
Pubblichiamo il decreto n. 26/2020 emesso dalla Presidente del Tar Veneto, con il quale vengono assunte nuove misure organizzative e di calendarizzazione delle udienze, in applicazione della complessa disciplina ora posta dall'articolo 84 del decreto legge 18 del 2020 ed in linea con la direttiva esplicativa del 19.03.2020 del Presidente del Consiglio di Stato.
Si segnala, nello specifico, che le cause chiamate alla prossima udienza camerale, ora fissata all'8 aprile per tutte e tre le sezioni, potranno essere decise con ordinanza collegiale su istanza in tal senso di tutte le parti costituite; mentre verranno altrimenti decise con un provvedimento monocratico (cui seguirà la trattazione collegiale in una successiva camera di consiglio).
Si segnala, inoltre, che tutte le cause già chiamate ad udienze di merito fissate in data precedente al 30 giugno sono rinviate ad udienze in data successiva. Non saranno tuttavia rinviate le cause per le quali la ritardata trattazione possa produrre grave pregiudizio per le parti. E, nel valutare la sussistenza di tale condizione, il Presidente esaminerà eventuali domande di prelievo proposte dalle parti.
Per ogni ulteriore aspetto si rinvia alla lettura del decreto e della normativa citata.
Pubblichiamo il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale. (20A01807)"
- Spettano al G.O. le controversie con cui il privato chieda il risarcimento del danno da occupazione legittima, nonché quelle in cui chieda la rideterminazione dell’indennizzo ex art. 42-bis T.U. espropri;
- Il decreto di esproprio emanato oltre il termine di legge è annullabile e non nullo.
Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza
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