Un noto Comune lagunare, nelle N.T.A. del P.R.G., prevede che sono vietati gli interventi edilizi in sopravanzamento rispetto al fronte attuale da realizzarsi in alcune strade e piazze pubbliche che formano l’asse commerciale della località, salva la possibilità di autorizzazione in deroga, mediante delibera consiliare, per gli interventi da realizzarsi sulle strade laterali che si innestano sulle direttrici principali.
Un privato chiedeva l’autorizzazione in deroga, che però gli era negata: di conseguenza, impugnava sia il diniego sia la previsione sopra descritta del P.R.G.
Il TAR Veneto ha spiegato che questo era invece un caso in cui la norma dello strumento urbanistico avrebbe dovuto essere impugnata direttamente, entro il termine decadenziale decorrente dalla pubblicazione.
Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza
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Li ha offerti il TAR Veneto, giudicando la vicenda di un Comune che cercava di aggirare il rifiuto di alcuni privati di aderire ad un cd. Piano di Utilizzo (termine coniato dalle N.T.A. del P.R.G. comunale per indicare una fattispecie di Piano attuativo).
Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza
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Il Consiglio di Stato ha rimesso all’Adunanza Plenaria alcune rilevanti questioni relative al termine di decorrenza dell’impugnazione dell’aggiudicazione.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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Il T.A.R. Basilicata afferma che i volumi tecnici abusivi non possono ottenere la compatibilità paesaggistica ex art. 167 del d.lgs. n. 42/2004 nemmeno se interrati.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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Il TAR Veneto, in una propria recente sentenza, ha ribadito la natura straordinaria dell’ordinanza contingibile e urgente ex art. 50 TUEL: nel caso in cui vi sia violazione di prescrizioni autorizzative in materia ambientale, infatti, il rimedio sono la diffida e la sospensione dell’attività ex art. 278 T.U. Ambiente.
Peraltro, se anche fosse possibile adottare l’ordinanza extra ordinem, la stessa dovrebbe essere accuratamente motivata, e fondata preferibilmente su accertamenti provenienti da un organismo terzo qualificato, e non basata solamente sulle segnalazioni dei cittadini e sulle interrogazioni consiliari.
Post di Alessandra Piola – dottoressa in Giurisprudenza
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Il TAR Piemonte, di recente, ha illustrato quali siano gli elementi che devono essere presenti nel provvedimento della Soprintendenza che dichiara l’interesse culturale di un bene.
In primo luogo, ha precisato che non è necessario che l’istruttoria della P.A. si attenga pedissequamente ai criteri previsti da varie circolari e decreti del Ministero, non essendo gli stessi considerati vincolanti per la Soprintendenza. Il Giudice ha quindi ribadito che l’indagine deve principalmente verificare, nella propria istruttoria, se l’ipotesi proveniente dalla P.A. è la più attendibile tra quelle disponibili.
A fondamento di tale lettura delle disposizioni del Codice dei Beni Culturali sulla valutazione dell’interesse culturale sta il sacrificio del diritto di proprietà a cui potrebbe essere sottoposto il privato, da compararsi con l’interesse pubblico a mantenere nel territorio italiano un bene da considerarsi espressione dell’identità culturale nazionale.
Post di Alessandra Piola – dottoressa in Giurisprudenza
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L’art. 84, co. 5 d.l. 18/2020, per il periodo che va dal 15 aprile 2020 e fino al 30 giugno 2020, stabilisce che, “in deroga alle previsioni del codice del processo amministrativo, tutte le controversie fissate per la trattazione, sia in udienza camerale sia in udienza pubblica, passano in decisione, senza discussione orale, sulla base degli atti depositati”, aggiungendo che “le parti hanno facoltà di presentare brevi note sino a due giorni liberi prima della data fissata per la trattazione”.
Ad una prima lettura, si potrebbe dedurre che tale norma comporti il passaggio in decisione delle cause esclusivamente sulla base degli atti, con l’unica eccezione della rimessione in termini per il deposito di memorie e repliche.
Tuttavia, il Consiglio di Stato ha affermato che in questo modo si introdurrebbe inopinatamente un processo amministrativo cartolare “coatto”, ovvero un processo in cui alle parti è impedito di richiedere l’udienza per la discussione orale in contraddittorio.
Una simile interpretazione sarebbe costituzionalmente e convenzionalmente illegittima, poiché: l’art. 111 Cost. impone che le parti abbiano la possibilità concreta di esporre puntualmente (e, ove lo ritengano, anche oralmente) le loro ragioni, rispondendo e contestando le quelle degli altri; l’art. 24 Cost. contiene anche la garanzia procedurale dell’interlocuzione diretta con il giudice; infine, l’art. 6, par. 1 CEDU osta al divieto assoluto di contraddittorio orale in ragione del diritto del ricorrente a poter provocare la revisione in qualsiasi punto, in fatto come in diritto, della decisione resa dall’autorità amministrativa, nonché in ragione del principio della pubblicità dell’udienza.
All’esito, il Consiglio ha sancito il diritto di ciascuna parte a chiedere un rinvio dell’udienza a data successiva al 30 giugno 2020 allo scopo di potere discutere oralmente la controversia, chiarendo condizioni e modalità di detto rinvio.
Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza
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La Camera Avvocati Tributaristi e la Associazione Veneta Avvocati Amministrativisti e altri hanno organizzato per giovedì 30 aprile 2020, ore 15.30-17.30, una videoconferenza sulla importanza della discussione orale nel processo amministrativo e tributario.
In videoconferenza sulla piattaforma “zoom” (meeting ID 742 994 1449 – password VENETO).
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