Pubblichiamo il link per partecipare allo ZOOM IT dell'Ordine degli Avvocati di Vicenza e di Italiaius sul falso in edilizia e urbanistica con relatori il dott. Luigi Alfidi, il prof. avv. Marco Grotto e l'avv. Francesco Giuseppe Roncoroni
Il collegamento sarà attivato alle ore 8.50.
Il videoseminario breve durerà dalle ore 9 alle ore 10 circa.
Si accede con la modalità semplificata, solamente cliccando sul seguente link:
Nel caso di specie, il privato presentava nel 2008 una DIA per un intervento di variante all’originario progetto generale di restauro conservativo di una sacrestia retrostante ad un convento del Settecento.
Il Comune però chiedeva nel 2010 il pagamento di un contributo di costruzione, dopo aver preso visione dell’importanza delle opere progettate.
Il TAR Veneto ha offerto una pregevole ricostruzione della normativa vigente ratione temporis in materia di restauro conservativo e ristrutturazione edilizia (soggetta o meno al PdC).
Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza
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Nel caso di specie, un privato provava a sostenere che sulla propria istanza di PdC, avanzata nel 2005, si sarebbe formato il silenzio-assenso del Comune.
Il TAR Veneto ha invece ricordato che tale ipotesi di silenzio-assenso è stata introdotta solo con il d.l. 70/2011 e non vi si può attribuire forza retroattiva.
E comunque, il privato si era adeguato al mancato rilascio del PdC, addirittura avanzando una richiesta di sanatoria per le opere eseguite, perciò si deve ritenere che egli abbia prestato piena acquiescenza alla prospettazione del Comune sulla mancata formazione del silenzio-assenso.
Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza
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Nel caso di specie, una cooperativa acquistava dei terreni compresi in un’area soggetta a PEEP, con l’intenzione di provvedere all’edilizia convenzionata: tuttavia, con alcune delibere consiliari, il Comune decideva di riservare l’area alla categoria delle imprese, con esclusione delle cooperative dalla possibilità di edificarvi.
Il TAR Veneto, pur rilevando l’illegittimità delle delibere ai sensi dell’art. 35 l. 865/1971 ss.mm.ii., ha respinto la domanda risarcitoria della cooperativa, rilevando come quest’ultima fosse rimasta inerte per anni, senza presentare osservazioni o impugnare detti provvedimenti.
Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza
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L’art. 20, co. 6 l.r. Veneto 11/2004 ss.mm.ii. afferma che possono presentare un progetto di PUA gli aventi titolo “che rappresentino almeno il 51% del valore degli immobili ricompresi nell’ambito, in base al relativo imponibile catastale e, comunque, che rappresentino almeno il 75% delle aree inserite nell’ambito medesimo”.
Nel caso di specie, il Comune rigettava il progetto di PUA presentato da un privato, poiché in corso di procedimento egli aveva subito una variazione del classamento del proprio immobile, perdendo così il requisito previsto dalla norma citata.
Con queste premesse, il TAR Veneto ha spiegato gli effetti ricollegati alla variazione del valore catastale di un immobile.
Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza
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Pubblichiamo i dati per partecipare allo ZOOM IT dell'Ordine degli Avvocati di Vicenza e di Italiaius sul falso in edilizia e urbanistica con relatori l'avv. Stefano Bigolaro e il prof. avv. Alessandro Calegari.
Il collegamento sarà attivato alle ore 8.55.
Il videoseminario breve durerà dalle ore 9 alle ore 10 circa.
Si dovrebbe poter accedere con la modalità semplificata, solamente cliccando sul seguente link:
La Corte Costituzionale, nel dichiarare l’illegittimità costituzionale dell’art. 2 della legge della Regione Puglia 17 dicembre 2018, n. 59, recante «Modifiche e integrazioni alla legge regionale 30 luglio 2009, n. 14 (Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell’attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale», e dell’art. 7 della legge della Regione Puglia 28 marzo 2019, n. 5, contenente «Modifiche alla legge regionale 30 novembre 2000, n. 17 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di tutela ambientale) e istituzione del Sistema informativo dell’edilizia sismica della Puglia, nonché modifiche alle leggi regionali 30 luglio 2009, n. 14 (Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell’attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale) e 17 dicembre 2018, n. 59 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 30 luglio 2009, n. 14)», si sofferma sul concetto della cd. ristrutturazione ricostruttiva, ricostruendo l’evoluzione di questo istituto giuridico e le modifiche susseguitesi al T.U. edilizia, sino all’attuale formulazione dell’art. 2 bis c. 1 ter dl d.P.R. n. 380/2001 che, come noto, ammette gli interventi di demolizione e ricostruzione (cd. ristrutturazione ricostruttiva) tramite SCIA, purché vi sia il rispetto dei limiti volumetrici e di sedime pre-esistenti.
La sentenza si dimostra altresì interessante laddove chiarisce il concetto di interpretazione autentica della legge, fissando poi i limiti del legislatore statale e/o regionale.
Infine, la pronuncia si sofferma sulla necessità di rispettare le distanze previste dal d.m. 1444/1968 anche nel caso di cd. ristrutturazione ricostruttiva, rimarcando che le Regioni non possono introdurre bonus volumetrici, pena la violazione dell’art. 2 bis c. 1 ter dl d.P.R. n. 380/2001 secondo cui: “In ogni caso di intervento di demolizione e ricostruzione, quest’ultima è comunque consentita nel rispetto delle distanze legittimamente preesistenti purché sia effettuata assicurando la coincidenza dell’area di sedime e del volume dell’edificio ricostruito con quello demolito, nei limiti dell’altezza massima di quest’ultimo”.
Si ringrazia l’avv. Raffaela Rampazzo per la segnalazione.
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Di recente, in materia di ordinanze di demolizione, il TAR Veneto ha ribadito che:
- l’illecito determinato da abuso edilizio ha carattere permanente, e dunque non è soggetto a decadenze o prescrizioni;
- la competenza a emanare l’ordinanza spetta al dirigente comunale e non al Sindaco, trattandosi di atto di gestione;
- è sufficiente, per motivare l’ordinanza, la constatazione dell’esistenza dell’abuso. Inoltre, l’eventuale passare del tempo dal momento della realizzazione è irrilevante, anche sul piano dell’affidamento;
- la natura civilisticamente pertinenziale del manufatto non esclude la possibilità di un ordine di demolizione nei confronti dello stesso, se lo stesso è oggettivamente idoneo ad utilizzazioni autonome ed ha un impatto volumetrico, che lo rende quindi rilevante a livello edilizio.
Post di Alessandra Piola – dottoressa in Giurisprudenza
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