Primo condono e immobili abusivi su area soggetta a vincolo paesaggistico
Nel caso di specie, un Comune del territorio veneziano denegava l’istanza di condono ex l. 47/1985 del privato in relazione a due manufatti di rilevanti dimensioni sprovvisti di titolo edilizio, l’uno del 1962 adibito a magazzino-deposito-pollaio, l’altro del 1965 destinato a ricovero attrezzi.
Il TAR Veneto ha respinto il ricorso del privato, statuendo che:
- l’Autorità preposta alla tutela del vincolo paesaggistico deve pronunciarsi qualora il vincolo stesso esista nel momento in cui deve essere valutata la domanda di sanatoria, a prescindere dalla sua sopravvenienza o no rispetto alla realizzazione degli immobili abusivi;
- per gli abusi edilizi realizzati in area soggetta a vincolo, il termine di 24 mesi per la formazione del silenzio-assenso sulla domanda di condono decorre ex art. 35, co. 19 l. 47/1985, solo dal rilascio del parere favorevole dell’Autorità preposta alla tutela del vincolo stesso.
Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza

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