Author Archive for: SanVittore

TUE distanze e TUE Ristrutturazione edilizia: un nuovo chiarimento

23 Feb 2021
23 Febbraio 2021

I dottori urbanisti Daniele Rallo e Luca Rampado, che sentitamente ringraziamo, ci inviano un articolo sulle novità in materia di distanze e ristrutturazione edilizia, introdotte nel testo unico dell'edilizia dal DL 16.7.2020 n.76 (semplificazioni), convertito in legge dalla legge n.120 del giorno 11.9.2020, che volentieri pubblichiamo

20210220_Demolizione_e_ricostruzione_Ristrutturazione_edilizia_Urbanistica

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D.M. 1444/1968 e scala esterna

23 Feb 2021
23 Febbraio 2021

Il T.A.R. Milano afferma che la distanza tra dieci metri ex art. 9 del d.m. n. 1444/1968 deve essere rispettata anche da una scala esterna, a prescindere dal materiale di cui si compone la struttura.

Post di Matteo Acquasaliente - avvocato

Sulla modifica delle convenzioni urbanistiche

23 Feb 2021
23 Febbraio 2021

Il T.A.R. ricorda le modalità giuridiche da seguire per modificare una convenzione urbanistica.

Post di Matteo Acquasaliente - avvocato

Vincolo monumentale indiretto e potestà edificatoria

22 Feb 2021
22 Febbraio 2021

Il TAR Veneto ricorda che l’avvenuta costruzione di edifici in zona soggetta a vincolo monumentale di inedificabilità (o, comunque, il degrado in cui versano le aree) non priva tale provvedimento del suo valore, potendo lo stesso mirare non solo alla limitazione dell’edificazione ma anche ad un suo controllo.

Post di Alessandra Piola – avvocato

Come si interpretano le convenzioni urbanistiche?

22 Feb 2021
22 Febbraio 2021

Il T.A.R. Milano si sofferma sui principi ermeneutici che devono essere seguiti per interpretare ed applicare correttamente le convenzioni urbanistiche.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato

Oblazione prevista dalla sanatoria per doppia conformità

22 Feb 2021
22 Febbraio 2021

Il TAR Veneto ha offerto numerosi principi utili in materia di oblazione ex art. 36, co. 2 T.U. edilizia: in particolare, secondo una recente sentenza della Corte costituzionale, tale oblazione (che esula dall’omonimo istituto di diritto penale) risponde ad una funzione sia ripristinatoria sia sanzionatoria, poiché consente di recuperare gli oneri concessori non percepiti, in misura maggiorata.

Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza

Provvedimenti plurimotivati

19 Feb 2021
19 Febbraio 2021

Il TAR Veneto ribadisce che il provvedimento amministrativo sorretto da più motivazioni tra loro autonome e indipendenti, per poter essere annullato deve essere impugnato relativamente a tutte le motivazioni. Altrimenti, il ricorso dovrà essere dichiarato inammissibile, in quanto il provvedimento, seppur eventualmente annullato in parte qua, rimane valido sulla base di quanto non impugnato.

Post di Alessandra Piola – avvocato

Non ti vogliamo far costruire…

19 Feb 2021
19 Febbraio 2021

Nel caso di specie, una società otteneva un PdC per l’ampliamento di un edificio residenziale con realizzazione di nuova unità immobiliare.

Un condominio confinante impugnava il titolo, ma soccombeva sia in primo che secondo grado.

Successivamente, uno dei condòmini impugnava la proroga della fine lavori concessa dal Comune.

Il TAR Veneto ha dichiarato quest’ultimo ricorso inammissibile per carenza d’interesse, dal momento che la legittimazione dell’iniziativa edificatoria è ormai stata accertata con pronuncia definitiva.

Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza

Quando un atto endoprocedimentale è lesivo?

19 Feb 2021
19 Febbraio 2021

Il T.A.R. chiarisce quando un atto endoprocedimentale è lesivo e direttamente impougnabile.

Post di Matteo Acquasaliente - avvocato

Demolizione e ricostruzione con arretramento

18 Feb 2021
18 Febbraio 2021

L’art. 2 bis, c. 1 ter del d.P.R. n. 380/2001 recita: “In ogni caso di intervento che preveda  la  demolizione  e ricostruzione di edifici, anche qualora le dimensioni  del  lotto  di pertinenza non consentano la modifica dell'area di sedime ai fini del rispetto delle distanze minime tra gli  edifici  e  dai  confini,  la ricostruzione  e'  comunque  consentita  nei  limiti  delle  distanze legittimamente preesistenti. Gli incentivi volumetrici  eventualmente riconosciuti per l'intervento possono  essere  realizzati  anche  con ampliamenti fuori sagoma e con il  superamento  dell'altezza  massima dell'edificio   demolito,   sempre   nei   limiti   delle    distanze legittimamente preesistenti. Nelle zone omogenee A di cui al  decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, o in  zone a queste assimilabili in base alla normativa  regionale  e  ai  piani urbanistici comunali, nei centri e nuclei storici  consolidati  e  in ulteriori ambiti di particolare pregio storico e architettonico,  gli interventi   di   demolizione   e   ricostruzione   sono   consentiti esclusivamente nell'ambito dei piani urbanistici  di  recupero  e  di riqualificazione particolareggiati,  di  competenza  comunale,  fatti salvi le previsioni degli strumenti di  pianificazione  territoriale, paesaggistica e urbanistica vigenti e i pareri  degli  enti  preposti alla tutela”.

La norma, in sostanza, permette di demolire e ricostruire un edificio non abusivo, ovvero legittimamente costruito, rispettando le distanze preesistenti ed, eventualmente, aumentando anche la superficie e/o il volume, senza sopravanzare rispetto all’esistente.

Quid iuris in caso di arretramento?

Dato che la disposizione contiene la seguente espressione “nei  limiti  delle  distanze legittimamente preesistenti”, appare ragionevole ipotizzare che l’intervento di demo-ricostruzione possa avvenire anche in arretramento rispetto all’esistente.

In tale caso, inoltre, non vi è affatto la necessità di rispettare i tre metri tra le costruzioni ex art. 873 c.c. e/o i dieci metri tra pareti finestrate, ex art. 9 del d.m. n. 1444/1968.

La norma, infatti, come interpretata dalla Circolare ministeriale dei Ministeri delle Infrastrutture e dei Trasporti e della Pubblica Amministrazione del 02.12.2020 prevede espressamente la deroga alla normativa statale suddetta: “l’articolo 2-bis … è finalizzato a regolare la specifica ipotesi nella quale, in occasione di un intervento di demolizione e ricostruzione di edificio preesistente, insorgano problemi inerenti al rispetto di norme in materia di distanze tra edifici (siano esse contenute nell’articolo 9 del d.m. 2 aprile 1968, n. 1444, o in qualsiasi altra normativa)”.

In ragione di ciò, se è vero che plus semper in se continet quod est minus, non si ravvisano impedimenti giuridici ad effettuare un intervento di ristrutturazione edilizia con demo-ricostruzione in arretramento rispetto all’esistente, pur senza rispettare le normative statali sulle distanze.

Voi cosa ne pensate?

Post di Matteo Acquasaliente - avvocato

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