Sulla limitazione degli orari delle sale da gioco
Il T.A.R. Veneto in un’articolata sentenza ricorda la normativa regionale, statale e comunitaria che rileva nella regolamentazione delle sale da gioco.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
Il T.A.R. Veneto in un’articolata sentenza ricorda la normativa regionale, statale e comunitaria che rileva nella regolamentazione delle sale da gioco.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
Secondo il T.A.R. Veneto si. Infatti, nonostante ci sia un contrasto in giurisprudenza, tale scelta permette di favorire la partecipazione delle micro e piccole imprese che, solo aggregandosi, riescono a partecipare alle gare cumulando i loro requisiti.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
Nel caso di specie il Consiglio di Stato ha riformato una sentenza del TAR Friuli–Venezia Giulia, in cui era stato ritenuto che un intervento edilizio, attuato mediante SCIA, non necessitasse del previo accertamento della compatibilità sismica in quanto tale intervento non aveva carattere strutturale.
Il Consiglio di Stato, al contrario, ha dichiarato che, poiché era stata citata la disciplina regionale sull’edificazione in zona sismica, e poiché in sede di integrazione documentale era stato richiesto il deposito del collaudo statico (dovuto ai fini della concessione dell’agibilità ma mai presentato al Comune, che dunque non l’aveva mai a suo tempo rilasciata), il privato non avrebbe potuto prescindere da tale integrazione. Ragioni di prudenza portano infatti ad evitare di consentire interventi su immobili e strutture che non risultano ancora agibili, specie da un punto di vista statico.
Ringraziamo sentitamente l’ing. Mauro Federici per la segnalazione.
Post di Alessandra Piola – avvocato
Nel caso di specie, i privati perdevano un finanziamento pubblico, poiché il Comune rilasciava i titoli edilizi – necessari per l’ottenimento dei fondi – in ritardo rispetto al termine di conclusione del procedimento, nonché oltre il termine massimo entro cui dovevano essere depositati con la domanda di finanziamento.
I privati promuovevano un’azione risarcitoria per danno da ritardo nei confronti del Comune.
Il TAR Veneto ha rigettato la domanda, affermando che i privati, resisi conto del pericolo di non presentare i titoli edilizi in tempo, avrebbero dovuto proporre un’azione avverso il silenzio-inadempimento ex art. 31 e 117 c.p.a., oppure sollecitare il potere sostitutivo previsto dall’art. 2, co. 9-ter l. 241/1990.
Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza
Il TAR Veneto ha affermato che la vicinitas costituisce una sorta di presunzione relativa del pregiudizio subito, poiché ove vi sia una specifica contestazione della controparte, si dovrà verificare se il pregiudizio esiste davvero. L’onere della relativa dimostrazione spetta alla parte interessata, ovvero al soggetto che agisce, a pena di inammissibilità del ricorso per difetto di interesse.
Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza
Il TAR Veneto ha offerto un’applicazione dell’art. 14, co. 1-bis d.P.R. 380/2001 nel testo antecedente alla novella di cui alla l. 120/2020.
Nel caso di specie, era illegittimo il PdC in deroga alla destinazione d’uso alberghiera, rilasciato per un intervento di integrale demolizione e ricostruzione con aumento volumetrico del 70% dell’esistente, in difformità rispetto al precedente edificio quanto ad area di sedime, sagoma, caratteristiche tipologiche ed architettoniche: tale intervento deve qualificarsi come nuova costruzione e, nel testo dell’art. 14 cit. ante riforma, la norma limitava ai soli interventi di ristrutturazione edilizia l’ammissibilità della deroga alle destinazioni d’uso.
Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza
Il TAR Veneto, dopo una ricognizione della giurisprudenza euro-unitaria e amministrativa italiana, ha affermato l’incompatibilità con il diritto dell’UE delle norme nazionali che dispongono la proroga automatica delle concessioni demaniali marittime. La legge italiana de qua deve essere disapplicata e, per l’effetto, l’atto meramente ricognitivo con cui l’Amministrazione in sua applicazione abbia disposto la proroga della concessione, essendo privo di autonoma efficacia, dovrà ritenersi tamquam non esset.
Nel caso di specie, la proroga della concessione e della relativa concessione veniva disposta anche sulla scorta della ritenuta sussistenza di “speciali ed eccezionali circostanze” ex art. 6 r.d. 2440/1923. Rispetto a questa seconda valutazione, la proroga assume natura provvedimentale e sarà passibile di annullamento d’ufficio ex art. 21-nonies l. 241/1990, se del caso previa sospensione ai sensi del precedente art. 21-quater.
Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza
Il TAR Veneto ha affermato che il parere della Commissione per la salvaguardia di Venezia assorbe ogni altro parere, autorizzazione o nulla osta ambientale, per eseguire opere su zone di rilievo paesaggistico ed ambientale nell’ambito del perimetro lagunare - ivi compresi gli spazi acquei – ai sensi dell’art. 6 l. 171/1973. Tuttavia, resta salvo il potere del Comune di valutare la compatibilità o no del progetto del privato con le disposizioni urbanistiche ed edilizie applicabili alla fattispecie concreta in considerazione.
Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza
Con due decreti cautelari monocratici in data odierna il Presidente della sezione Terza bis del TAR del Lazio ha respinto l'istanza di sospensione cautelare monocratica del decreto 6 agosto 2021, prot. 257, con cui il Ministero dell'Istruzione ha adottato il «Piano Scuola 2021-2022 -Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative nelle istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione», nella parte in cui sancisce che “È ESSENZIALE che il personale docente e non docente, su tutto il territorio nazionale, assicuri piena PARTECIPAZIONE ALLA CAMPAGNA DI VACCINAZIONE,”, mentre esonera gli alunni sia dalla vaccinazione, sia dalla effettuazione dei test diagnostici o screening preliminari, e dei provvedimenti attuativi successivi.
Si legge nei decreti:
"In ordine poi all’asserita violazione del diritto del personale scolastico a non essere vaccinato deve essere rilevato ad una sommaria delibazione che;
A) il prospettato diritto, in disparte la questione della dubbia configurazione come diritto alla salute, non ha valenza assoluta né può essere inteso come intangibile, avuto presente che deve essere razionalmente correlato e contemperato con gli altri fondamentali, essenziali e poziori interessi pubblici quali quello attinente alla salute pubblica a circoscrivere l’estendersi della pandemia e a quello di assicurare il regolare svolgimento dell’essenziale servizio pubblico della scuola in presenza;
B) in ogni caso il predetto diritto è riconosciuto dal legislatore il quale prevede in via alternativa la produzione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus Sars-Cov 2;
C) nell’ottica del legislatore la presentazione del test in questione in sostituzione del certificato comprovante l’avvenuta gratuita vaccinazione costituisce una facoltà rispettosa del diritto del docente a non sottoporsi a vaccinazione ed è stata prevista nell’esclusivo interesse di quest’ultimo, e, conseguentemente, ad una sommaria delibazione, non appare irrazionale che il costo del tampone venga a gravare sul docente che voglia beneficiare di tale alternativa;
D) l’automatica sospensione dal lavoro e dalla retribuzione prevista dal comma 2 del menzionato art.9 ter e la mancata adibizione del personale scolastico ad altre e diverse mansioni è correttamente e razionalmente giustificabile alla luce della tipicità delle mansioni del personale scolastico, specie di quello docente".
Il T.A.R. si sofferma sulla portata dell’art. 15 della l. n. 241/1990 contenente la disciplina degli accordi tra Pubbliche Amministrazioni, con precipuo riferimento ad un finanziamento relativo alla realizzazione di una pista ciclabile.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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