Il D.M. 1444 del 1968 e i dubbi amletici
Dopo avere partecipato venerdì 19 al convegno online organizzato dall'Ordine degli Architetti di Verona e da Italiaius sul D.M. 1444 del 1968 mi è sopraggiunto un dubbio nuovo: la possibilità di derogare alle distanze mediante piani attuativi con previsioni planivolumetriche prevista alla fine dell'ultimo comma dell'art. 9 del decreto, si applica solo alle zone C?
Da dove nasce questo dubbio?
- l'articolo 9 ha sicuramente solo 3 commi (questo lo si evince con sicurezza anche dl testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 16 aprile 1968);
- La prima parte del comma 3 stabilisce quanto segue: "Qualora le distanze tra fabbricati, come sopra computate, risultino inferiori all'altezza del fabbricato più alto, le distanze stesse sono maggiorate fino a raggiungere la misura corrispondente all'altezza stessa". La seconda parte aggiunge che: "Sono ammesse distanze inferiori a quelle indicate nei precedenti commi, nel caso di gruppi di edifici che formino oggetto di piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate con previsioni planovolumetriche". La seconda parte del comma sembra strettamente connessa alla prima parte.
- Nel testo originario, quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, sembrava scontato che la prima parte del comma 3 si riferisse non solo alle zone C, ma anche alle altre zone.
- Il legislatore è intervenuto con l'art. 5, comma 1, lettera b-bis), della legge n. 55 del 2019, stabilendo che le disposizioni di cui all’articolo 9, commi secondo e terzo, del presente decreto, si interpretano nel senso che i limiti di distanza tra i fabbricati ivi previsti si considerano riferiti esclusivamente alla zona di cui al primo comma, numero 3), dello stesso articolo 9). In altre parole la nuova legge dice che il comma 3 si applica solo alle zone C.
- A questo punto bisognerebbe concludere che si applichi solo alle zone C anche la seconda parte del comma 3, che stabilisce che: "Sono ammesse distanze inferiori a quelle indicate nei precedenti commi, nel caso di gruppi di edifici che formino oggetto di piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate con previsioni planovolumetriche".
- Perlomeno dal punto di vista letterale è scritto così, ma probabilmente il legislatore voleva dire un'altra cosa.
Voi cosa ne pensate?
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato

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