Il TAR Veneto ha dichiarato improcedibili il ricorso principale e quello per motivi aggiunti per sopravvenuta carenza d’interesse, in quanto l’intervento contestato dal ricorrente non era stato nemmeno parzialmente realizzato e, di conseguenza, la D.I.A. alternativa a PdC aveva perso efficacia essendo decorsi tre anni, come previsto dall’art. 23 del Testo Unico dell’Edilizia (D.Lgs. 380/2001).
Post di Brenda Djuric – Dott.ssa in Giurisprudenza
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Il T.A.R. ricorda che spetta al privato dimostrare la data di realizzazione dell’opera abusiva, ricorrendo anche a dichiarazioni sostitutive di atto notorio che, però, hanno solo valore indiziario.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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Il TAR Veneto ha respinto il ricorso in quanto le modifiche apportate nel fabbricato, successivamente all’istanza di condono, non risultano rientrare tra quelle legittimate ex art. 35, della l. 28 febbraio 1985 n. 47. Nel caso di specie, difatti, non si trattava di interventi di “mero completamento”, bensì di lavori abusivi che, pertanto, ripetono le caratteristiche di illegittimità dell’opera principale e che fanno insorgere in capo al Comune l’obbligo di ordinarne la demolizione. Tuttavia, anche nell’eventualità in cui si potessero dichiarare suddetti interventi come opere “di completamento”, non risulterebbe essere stato rispettato l’iter procedurale sempre previsto ex art. 35 della l. n. 47/1985.
Post di Brenda Djuric – Dott.ssa in Giurisprudenza
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Il T.A.R. ricorda il riparto di giurisdizione in materia di sanzioni amministrative.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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Il TAR Veneto ha deciso un caso di condono edilizio ai sensi della l.r. 21 del 2004 per un edificio residenziale realizzato dove c'era una tettoia agricola.
Secondo il Tar Veneto, considerato che l’originario manufatto consisteva in una tettoia agricola e, quindi, non un vero e proprio edificio, non è possibile parlare di mera ristrutturazione di un preesistente fabbricato rurale, come sostiene la ricorrente, bensì di una costruzione ex novo, strutturalmente e funzionalmente autonoma e non pertinenziale. Di conseguenza, ai sensi dell’art. 3, comma 1 lett. c) della L.R.V. 05.11.2004 n. 21, tale abuso non è suscettibile di sanatoria edilizia in quanto: “1. Le tipologie di opere di cui all’allegato 1 della legge sul condono sono suscettibili di sanatoria edilizia a condizione che: a) gli ampliamenti di costruzioni a destinazione industriale, artigianale e agricolo-produttiva non superino il 20 per cento della superficie coperta, fino ad un massimo di 450 metri quadrati di superficie lorda di pavimento;
b) gli ampliamenti a destinazione diversa da quella di cui alla lettera a) non superino il 30 per cento della volumetria della costruzione originaria, fino ad un massimo di 450 metri cubi;
c) le nuove costruzioni siano pertinenze di fabbricati residenziali prive di funzionalità autonoma, fino ad un massimo di 300 metri cubi.”.
Post di Brenda Djuric – Dott.ssa in Giurisprudenza
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La questione verte sulla richiesta risarcitoria avanzata dal proprietario di un immobile occupato sine titulo e sulla possibilità che il danno sia considerato in re ipsa, con evidenti riflessi sull'onere probatorio in capo al danneggiato.
La III Sezione della Corte di Cassazione chiede l'intervento del Primo Presidente affinchè valuti l'opportunità di investire le Sezioni Unite sulla questione
Post di Diego Giraldo – avvocato
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Il T.A.R. ricorda che l’istanza di interesse al ricorso, in caso di avviso di perenzione, deve essere sottoscritta da tutti i ricorrenti che hanno promosso il ricorso collettivo e cumulativo, pena l’improcedibilità dello stesso.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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La legge finanziaria per il 2006 (l. 266/2005) ha disposto che le Sezioni regionali della Corte dei conti esercitino il controllo successivo sulla gestione inerente le spese per incarichi esterni di consulenza, nonché per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza (cfr. art. 1, co. 173 l. cit.).
A questo proposito, la Sezione regionale di controllo per l’Emilia-Romagna della Corte dei conti ha emanato apposite Linee guida per la disciplina di detto controllo (cfr. deliberazione n. 241/2021/INPR).
Il dichiarato obiettivo è quello di proporre un’analisi sintetica ma aggiornata della disciplina, utile ad indirizzare le Amministrazioni Pubbliche aventi sede nella Regione nell’esercizio delle proprie attività gestionali: di certo, queste indicazioni risulteranno utili anche nel resto d’Italia.
Si allega perciò il testo delle Linee guida, nonché un commento a riguardo.
Si ringrazia sentitamente il dott. Roberto Travaglini per la segnalazione.
La Cassazione penale conferma la condanna per omicidio colposo, aggravato dalla violazione delle norme sulla sicurezza stradale, per un tecnico comunale ed un imprenditore.
L’accusa ha contestato al tecnico comunale, che aveva disposto la realizzazione di un dissuasore di velocità in una via di quel centro senza effettuare il controllo di esecuzione, e all’esecutore, quale legale rappresentante della ditta che aveva realizzato l’opera, risultata non conforme al dettato dell’art. 179 co. 9 Reg. C.d.S., in quanto non adeguatamente segnalata e di profilo errato, di avere — per colpa generica e specifica (in violazione dell’art. 179 cit.) — causato il decesso del motociclista, il quale, percorrendo quella strada a bordo del proprio motociclo e alla velocità di circa 85-90 km/h (superiore al limite imposto di 50 km/h), non si avvedeva del dosso, perdendo il controllo del veicolo condotto, cadendo a terra e urtando violentemente contro il muretto in cemento ivi esistente, riportando lesioni dalle quali derivava immediatamente la morte.
Post di Daniele Iselle - funzionario comunale
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Il T.A.R. Milano ricorda la natura “ibrida” dell’atto unilaterale d’obbligo che, pur essendo un atto privato, è destinato a produrre effetti pubblicistici.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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