Il TAR Veneto, ai sensi degli artt. 35-36 d.lgs. 42/2004, ha affermato che il contributo statale sui beni dichiarati di particolare interesse storico-artistico è concesso solo a lavori ultimati e collaudati, a seguito di una valutazione discrezionale sia nell’an che nel quantum.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Nel caso di specie, il privato progettava un ingente intervento di restauro per il proprio immobile sottoposto a vincolo monumentale e chiedeva di essere ammesso ai finanziamenti previsti dall’art. 3, co. 2 l. 1552/1961, oggi art. 35 d.lgs. 42/2004.
La Soprintendenza si esprimeva favorevolmente per il finanziamento di un importo corrispondente al 40% delle spese ammissibili.
Tuttavia, l’importo complessivamente liquidato con i successivi pagamenti ed il saldo finale ammontava a non oltre il 30% delle spese collaudate, con una riduzione rimasta del tutto immotivata.
Il TAR Veneto ha affermato che in questa vicenda il privato vanta un interesse legittimo e che quindi la controversia spetta alla giurisdizione del G.A.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Con il d.lgs. 8 novembre 2021, n. 198 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 285 del 30.11.2021 – Suppl. Ordinario n. 41) si è data attuazione della direttiva (UE) 2019/633 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare nonché dell’art. 7 l. 22 aprile 2021, n. 53, in materia di commercializzazione dei prodotti agricoli e alimentari (d’ora in poi il Decreto).
La riforma mira a modificare la disciplina delle relazioni commerciali e contrastare le pratiche commerciali sleali nelle relazioni tra acquirenti e fornitori di prodotti agricoli e alimentari, definendo le pratiche commerciali vietate in quanto contrarie ai principi di buona fede e correttezza ed imposte unilateralmente da un contraente alla sua controparte (art. 1, co. 1 del Decreto).
Pubblichiamo una scheda sulla nuova normativa, redatta dall'avv. Alberto Antico.
Nel caso di specie, il destinatario di un’ordinanza di demolizione sosteneva di poter ottenere la sanatoria per doppia conformità ex art. 36 T.U. edilizia, poiché il suo intervento, pur realizzato senza titolo, avrebbe potuto essere assentito mediante la procedura di SUAP in deroga ex art. 3 l.r. Veneto 55/2012.
Il TAR Veneto ha respinto questa tesi, affermando che invocare la procedura di SUAP in deroga significa sostanzialmente riconoscere la non conformità di quanto realizzato agli strumenti urbanistici.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Veneto ha affermato che l’esonero dal costo di costruzione ex art. 17 d.P.R. 380/2001 presuppone la sussistenza di due requisiti: 1) il carattere pubblico o di interesse generale delle opere da realizzare; 2) l’esecuzione delle opere da parte di un Ente istituzionalmente competente o di privati che abbiano un legame istituzionale con l’azione della P.A. volta alla cura di interessi pubblici.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Veneto ha ricordato che è illegittimo il provvedimento amministrativo con motivazione mancante o carente, la quale non può essere integrata negli atti di causa, una volta che il privato abbia promosso il ricorso giurisdizionale.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Un diniego di autorizzazione paesaggistica non può essere motivato sulla base di una generica incompatibilità, ma è indispensabile che dalla motivazione emergano le specifiche ragioni del rigetto dell’istanza, i motivi del contrasto tra le opere da realizzarsi e le ragioni di tutela dell’area interessata dall’apposizione del vincolo.
Post di Brenda Djuric – Dott.ssa in Giurisprudenza
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Il TAR Veneto evidenzia che lo scomputo delle opere di urbanizzazione deriva da una scelta discrezionale dell’Amministrazione, la quale, se accetta espressamente, si obbliga nei confronti del privato proponente. Se questi realizza le opere (o si impegna a realizzarle), sorge in capo a lui il diritto ad ottenere lo scomputo.
Il G.A. sottolinea inoltre che lo scopo della quantificazione dei valori a scomputo in sede di convenzione è funzionale ad una valutazione ex ante della convenienza economica dell’operazione.
Peraltro, la sentenza rileva anche l’ammissibilità, in via generale, del cd. scomputo incrociato tra opere di urbanizzazione primaria e secondaria, ex art. 86, co. 3 l. R.V. n. 61/1985 e art. 31 l. R.V. n. 11/2004.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Il TAR Veneto specifica che è possibile che un volume possa essere irrilevante ai fini urbanistici e al contrario ingombrante per ai fini paesistici, poiché alla base vengono fatte delle valutazioni differenti: sul profilo urbanistico, ad esempio, si guarda alla consistenza dei diritti edificatori, invece da un punto di vista paesaggistico il volume non deve “ingombrare” la visuale o contrastare con i parametri estetici.
Post di Brenda Djuric – Dott.ssa in Giurisprudenza
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In assenza di violazioni di tipo urbanistico o paesaggistico, è da ritenersi illegittimo un diniego di sanatoria che sia basato unicamente sul tipo di materiale utilizzato per l’esecuzione dell’opera.
Post di Brenda Djuric – Dott.ssa in Giurisprudenza
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