Il TAR Palermo ha annullato un diniego di sanatoria ex art. 36 T.U. edilizia, motivato sulla sola mancata acquisizione del nulla osta paesaggistico, poiché era onere del Comune attivarsi per ottenerlo.
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Ai sensi dell’art. 36 d.P.R. 380/2001, trascorsi 60 giorni dall’istanza di sanatoria senza che il Comune risponda, si forma il silenzio-diniego.
Il TAR Palermo ha affermato che, per sua natura, il silenzio-diniego non può essere censurato per vizio di motivazione: invece, il ricorrente deve dimostrare il possesso di tutti i requisiti e i presupposti necessari (e vincolati) per ottenere la conformità postuma dell’immobile.
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Il TAR Veneto ha ricordato che le osservazioni presentate in occasione dell’adozione di uno strumento urbanistico costituiscono un mero apporto collaborativo dei privati, con conseguente assenza in capo alla P.A. di un obbligo puntuale di motivazione oltre a quella evincibile dai criteri desunti dalla relazione illustrativa del piano stesso, tranne i casi di affidamenti qualificati, essendo sufficiente che le osservazioni siano state esaminate e ritenute, in modo serio e ragionevole, in contrasto con gli interessi e le considerazioni generali poste a base della formazione del piano.
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Nel caso di specie un Comune, a distanza di oltre 40 anni dalla sua realizzazione, effettuate indagini storiche e catastali in ordine allo stato dei luoghi, ha ordinato ex art. 35 T.U. edilizia la rimozione di una recinzione, sul presupposto che la stessa sarebbe stata realizzata in difformità dal titolo rilasciato negli anni ‘970, su una porzione di area appartenente al demanio stradale comunale.
Il TAR Veneto, considerata l’incertezza del quadro probatorio, nonché la vetustà della costruzione e l’affidamento del privato sulle rilevazioni effettuate all’epoca del rilascio del titolo, poiché il Comune non aveva fornito sicuri riscontri in ordine all’effettiva sussistenza dell’abuso, ha accolto il ricorso del privato.
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Il TAR Veneto ha affermato che, in un RTI, può definirsi maggioritaria l’esecuzione da parte dell’impresa mandataria che assuma concretamente una quota superiore o comunque non inferiore a quella di ciascuna delle altre imprese mandanti.
Si segnala tuttavia la sentenza della Corte di Giustizia dell’UE 28 aprile 2022, causa C-642-20, secondo cui il diritto dell’UE osta ad una normativa secondo la quale l’impresa mandataria di un RTI partecipante a una gara pubblica deve possedere i requisiti previsti nel bando di gara ed eseguire le prestazioni di tale appalto in misura maggioritaria (come prescriverebbe l’art. 83, co. 8, III periodo d.lgs. 50/2016).
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Il TAR Veneto ha affermato il principio per cui la copertura dei posti per scorrimento non può più avvenire utilizzando graduatorie di procedure selettive o di concorsi interni e riservati, risultando ormai tale istituto espunto dall’ordinamento.
In ogni caso, il principio della preferenza per lo scorrimento della graduatoria non può applicarsi al caso in cui la graduatoria degli idonei non sia stata approvata all’esito del concorso pubblico, ma di una selezione interna, in quanto la disomogeneità tra i due termini di comparazione (progressione verticale in base a procedura interna e pubblico concorso) non permette di derogare alla regola, imposta dall’attuale normativa, del concorso pubblico.
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Sulla GU n.291 del 14-12-2022 è stato pubblicato il Decreto del Ministero dello sviluppo economico 16 settembre 2022, n. 193 , recante il Regolamento contenente gli schemi tipo per le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative di cui agli articoli 24, 35, 93, 103 e 104 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni. (22G00201)
Nel caso di specie, il privato presentava tempestivamente un’istanza di condono ai sensi della l. 724/1994, corredata dei pagamenti della relativa oblazione.
Nel 2005 la Soprintendenza esprimeva parere favorevole.
Nel 2006 il Comune irrogava l’ordinanza di demolizione.
Il TAR Catania ha annullato l’ordinanza poiché non era stata preceduta dal provvedimento di diniego del condono (oppure, a volerlo ritenere implicitamente emanato con l’ordinanza di demolizione, si sarebbero dovuti ivi spiegare i motivi del diniego).
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L’ha affermato il TAR Catania: l’istanza di parte, completa dei requisiti previsti, è configurata dal legislatore come atto necessario ad esplicitare la formale e inequivoca manifestazione di volontà idonea ad attivare il procedimento in questione su basi di ragionevole certezza giuridica.
Di conseguenza, in una simile fattispecie non si può sostenere la formazione del condono mediante silenzio-assenso.
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Il TAR Catania ha affermato che la pendenza di un’istanza di condono non autorizza la prosecuzione di ulteriori lavori, né può precludere l’esercizio dei poteri repressivi diretti a sanzionare abusi commessi in epoca successiva, sia pure sullo stesso immobile. Infatti, la regola secondo cui la presentazione della domanda di condono preclude alla P.A. di ordinare la demolizione dell’opera abusiva prima di avere definito il procedimento di sanatoria vale limitatamente alle opere abusive esistenti al momento della istanza ed in essa indicate.
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