Il TAR Veneto ha affermato che, per poter dichiarare la rinuncia al ricorso, il difensore deve essere munito di apposito mandato speciale: allo scopo, non è sufficiente che la procura ad litem in calce al ricorso faccia menzione anche della facoltà di rinunciare agli atti.
Tuttavia, in dette condizioni, il TAR può dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Veneto ricorda che la rinuncia al ricorso, per ritenersi rituale, deve rispettare le prescrizioni di cui all’art. 84, co. 1 e 3 c.p.a., con obbligo per il difensore di munirsi di procura speciale e di notifica alle parti della dichiarazione. Ciò posto, da tale rinuncia irrituale il G.A. può desumere argomenti di prova circa la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso, ex art. 84, co. 4, con conseguente sua pronuncia di improcedibilità.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Il T.A.R. ricorda che i titoli edilizi devono essere interpretati in modo rigoroso e restrittivo, considerando esclusivamente l’oggetto della pratica edilizia, a prescindere dalle altre indicazioni grafiche contenute negli elaborati progettuali.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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Il TAR Veneto ha affermato che la valutazione dell’immobile ai fini dell’applicazione della sanzione ex art. 34 d.P.R. 380/2001 deve essere effettuata al momento dell’irrogazione della sanzione e non della realizzazione dell’abuso.
Nel caso di specie, il TAR ha ritenuto legittimo il calcolo effettuato dalla Provincia nei confronti di una superficie abitabile, benché non autonomamente accessibile, costituente un ampliamento dell’immobile principale a destinazione commerciale.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Veneto ha affermato che il carattere eccezionale e derogatorio dell’art. 34 T.U. edilizia fa sì che non debba essere la P.A. a valutarne l’applicabilità, prima di emettere l’ordine di demolizione dell’abuso, ma il privato interessato a dimostrare, in modo rigoroso, nella fase esecutiva, il presupposto dell’obiettiva impossibilità fattuale (e non, ad esempio, la semplice onerosità) di ottemperare all’ordine stesso senza pregiudizio per la parte conforme.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Veneto ha risposto di sì, poiché il potere di vigilanza sulla conformità delle opere edilizie rispetto alla disciplina urbanistico-edilizia non è limitato al periodo successivo alla conclusione dei lavori, ma può esplicarsi anche nel corso dello svolgimento dei lavori, ivi compresa l’adozione della cd. fiscalizzazione dell’abuso ex art. 34 d.P.R. 380/2001 (ovviamente, nelle parti già realizzate, nel caso di specie il cambio d’uso e l’aumento dei volumi).
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Catania ha affermato che la cd. fiscalizzazione dell’abuso ex art. 34 d.P.R. 380/2001 è prevista unicamente per gli interventi e le opere realizzati in parziale difformità dal permesso di costruire, non nel caso di mancanza di qualsivoglia titolo abilitante all’edificazione.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Catania ha affermato che la possibilità della cd. fiscalizzazione dell’abuso ex art. 34 d.P.R. 380/2001 deve essere valutata dalla P.A. competente nella fase esecutiva dell’ordine di demolizione, nella quale le parti possono dedurre in ordine alla situazione di pericolo di stabilità del fabbricato, presupposto per l'applicazione della sanzione pecuniaria in luogo di quella demolitoria, con la conseguenza che tale valutazione non rileva ai fini della legittimità del provvedimento di demolizione.
Post di Alberto Antico – avvocato
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La Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1 della l.r. Calabria n. 23/2021 che aveva prorogato sino al 31 dicembre 2022 il termine per presentare le istanze in deroga alla strumentazione urbanistica comunale previste, ab origine, dalla l.r. Calabria n. 21/2010. Il Collegio ricorda che le reiterate proroghe che si sono susseguite negli anni (sette in undici anni) sono ontologicamente in contrasto col carattere eccezionale e straordinario del cd. Piano Casa.
Per quanto concerne il cd. Piano Casa della Regione Veneto, invece, non credo sussistano analoghe rimostranze, dato che la l.r. Veneto n. 14/2019 (cd. Veneto 2050) si configura come una legge ordinaria e non straordinaria e, soprattutto, ha notevolmente ridotto e limitato le deroghe alla normativa comunale prevista dalla previgente l.r. Veneto n. 14/2009 e ss.mm.ii.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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Segnaliamo che sul sito del Consiglio Nazionale Del Notariato www.notariato.it è pubblicato un interessante studio di Ernesto Fabiani e Luisa Piccolo sulle funzioni di volontaria giurisdizione attribuite ai notai dalla riforma Cartabia, che entrerà in vigore il 28 febbraio.
L'art. 21 del d.lgs. n. 149/2022ha attribuito al notaio una competenza concorrente con quella dell’autorità giudiziaria a rilasciare “le autorizzazioni per la stipula degli atti pubblici e scritture private autenticate nei quali interviene un minore, un interdetto, un inabilitato o un soggetto beneficiario della misura dell’amministrazione di sostegno, ovvero aventi ad oggetto beni ereditari” (art. 21, comma 1). Ha introdotto, in altri termini, un “doppio binario”, rimettendo alle parti interessate, nelle suddette ipotesi, la scelta in ordine al se richiedere l’autorizzazione all’autorità giudiziaria ovvero al “notaio rogante” (art. 21, comma 1). Mantenendo ferma, anche in quest’ultima ipotesi, la possibilità di proporre reclamo; e dunque, la possibilità per le parti di provocare un controllo sull’operato del notaio dinanzi all’autorità giudiziaria.
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