Il TAR Veneto evidenzia che, in ipotesi di opere oggetto di istanza di condono – e in zona di vincolo paesaggistico – radicalmente non sanabili (in quanto comportanti aumento di volume o di superficie), la mancanza del parere della Commissione edilizia integrata non rileva.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Il TAR Veneto ha affermato che, ai sensi dell’art. 32, co. 27, lett. d d.l. 269/2003, le opere abusivamente realizzate in aree sottoposte a specifici vincoli, tra cui quello ambientale e paesistico, sono sanabili se ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni: a) le opere siano state realizzate prima dell’imposizione del vincolo e, seppure realizzate in assenza o in difformità del titolo edilizio, siano conformi alle prescrizioni urbanistiche; b) siano opere minori senza aumento di superficie (restauro, risanamento conservativo, manutenzione straordinaria); c) vi sia il previo parere dell’Autorità preposta alla tutela del vincolo violato; d) le opere non comportino la realizzazione di nuove superfici e nuova volumetria in zona assoggettata a vincolo paesaggistico, sia esso di natura relativa o assoluta.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Veneto rileva che non sussiste alcun rapporto di presupposizione stretta tra la richiesta (e il conseguente diniego) di rilascio dell’attestato di libera circolazione di un bene mobile e la dichiarazione di interesse culturale del medesimo, tale per cui l’annullamento del diniego comporterebbe la decadenza automatica della dichiarazione.
Il procedimento relativo a quest’ultima, infatti, può essere avviato anche d’ufficio, e non ha quale suo presupposto il diniego di rilascio dell’attestato: ne consegue l’insussistenza anche di un obbligo di riesame in autotutela del provvedimento di vincolo.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Il TAR Catania ha ricordato che non è ammesso il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica in sanatoria nei casi di creazione di superficie o volume utile, ovvero in aumento di quello legittimamente realizzato (art. 167, co. 4, lett. a d.lgs. 42/2004).
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Veneto ha affermato che la lettera A.15 del d.P.R. 31/2017 esonera dall’autorizzazione paesaggistica solamente i piccoli interventi interrati di tipo locale e di allaccio alle infrastrutture a rete, con esclusione delle opere interrate maggiori, in quanto idonee a determinare una compromissione dei valori ambientali anche in caso di assenza di nuove volumetrie o in caso di opere non visibili dall’esterno.
Nel caso di specie, era soggetto ad autorizzazione paesaggistica il progetto di ampliamento di un’autorimessa interrata in zona vincolata.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Nel post del 13.12.2022, si dava conto che con le sentenze nn. 2675-6-7 del 2022 – contenenti solo il dispositivo: le motivazioni sono state pubblicate rispettivamente nelle sentenze nn. 356-357-339 del 2023 – il TAR Milano ha annullato la delibera ARERA n. 266/2022 di attuazione dell’art. 15-bis d.l. 4/2022, conv. con modd. in l. 25/2022, riguardante il meccanismo di compensazione a due vie degli extra-profitti causati dal rincaro dei prezzi nei confronti dell’energia prodotta da fonti rinnovabili, nonché il documento ARERA n. 133/2022 recante gli orientamenti dell’Authority sul punto.
Nel post del 26.01.2023, si informava che gli effetti di quelle sentenze sono stati sospesi in via cautelare, nelle more della decisione dell’appello, dal Consiglio di Stato, con le ordinanze nn. 203-4-5 del 2023. Per l’effetto, gli atti dell’ARERA avevano ripreso efficacia.
Tuttavia, il TAR Milano ha emanato una quarta sentenza sulla medesima questione, la n. 340 del 2023, pubblicata il 09.02.2023, che a sua volta annulla gli atti di cui supra.
Quest’ultima sentenza non risulta (ancora) oggetto di appello, con eventuale richiesta di sospensiva dei suoi effetti.
Come noto, l’art. 33, co. 2 c.p.a. dispone che le sentenze di primo grado dei TAR siano esecutive (per il processo civile, cfr. art. 282 c.p.c.). La sospensione dell’efficacia delle sentenze di prime cure può essere ottenuta solo mediante apposita ordinanza del giudice dell’impugnazione (art. 98 c.p.a.).
Quindi, ad oggi, si può affermare che la regolazione attuativa emanata dall’ARERA non sia applicabile, in virtù degli effetti della sentenza di annullamento del TAR Milano n. 340/2023, non (ancora) sospesa?
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Veneto ribadisce che la cd. “piena conoscenza” dell’atto – nel caso di specie, il titolo edilizio concesso al confinante – da cui decorrono i termini per impugnare, non deve essere intesa come conoscenza piena ed integrale dell’atto amministrativo ritenuto lesivo: è sufficiente infatti la percezione dell’esistenza del provvedimento e della sua lesività, tale da configurarsi l’interesse ad impugnare.
Integra la citata “piena conoscenza dell’atto” l’accesso agli atti effettuato dal ricorrente e concesso dalla P.A., avente ad oggetto il provvedimento in seguito impugnato.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Il TAR Veneto ha ricordato che, nel caso di impugnazione di un atto amministrativo fondato su una pluralità di ragioni indipendenti ed autonome le une dalla altre, il rigetto delle censure proposte contro una di tali ragioni rende superfluo l’esame di quelle relative alle altre parti del provvedimento.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Veneto ha affermato che, in materia di finanziamenti o sovvenzioni da parte della P.A.:
a) qualora la norma di previsione affidi alla P.A. il discrezionale apprezzamento circa l’erogazione del contributo, spetta al G.A. la controversia sull’eventuale non concessione del beneficio;
b) se invece il beneficio è concesso, spettano al G.O. le controversie, sulla mancata erogazione del fondo per mero comportamento omissivo, o perché la P.A. intenda far valere la decadenza del beneficiario del contributo, in relazione alla mancata osservanza, da parte del medesimo, di obblighi al cui adempimento la legge o il provvedimento condizionano l'erogazione suddetta o la sua permanenza;
c) spetta al G.A. l’impugnazione dell’atto di autotutela o di revoca con cui la P.A. incida l’originario provvedimento di concessione del beneficio.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Veneto rileva che il vizio di sviamento di potere deve essere supportato da precisi e concordanti elementi di prova.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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