Nel caso di specie, un privato impugnava una variante al PAT comunale, che modificava la destinazione urbanistica dei suoi terreni dalla Zona D2 alla Zona agricola, lamentando che la modifica non era contenuta nel testo della deliberazione, ma solo nelle tavole grafiche.
Il TAR Veneto ha rigettato l’eccezione: le tavole allegate allo strumento urbanistico ne costituiscono parte integrante (cfr. art. 17, co. 5 l.r. Veneto 11/2004).
Tanto più che il privato aveva presentato a suo tempo un’osservazione per la rimozione della modifica, perciò la sua conoscenza e conoscibilità era confermata.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Nel caso di specie, il privato impugnava una delibera di Giunta comunale integrante titolo edilizio sostitutivo del permesso di costruire (cfr. artt. 7, co. 1, lett. c d.P.R. 380/2001 e 45 d.P.R. 207/2010) con cui era approvato il progetto definitivo/esecutivo per la realizzazione di un blocco spogliatoi e di una piccola tribuna per spettatori di un campo da calcio, da costruire su un’area di proprietà comunale.
Il privato lamentava che una norma delle N.T.A. del P.A.T. adottato non consentiva la realizzazione di edifici di nuova costruzione nelle aree individuate come “pertinenze scoperte da tutelare”. La norma avrebbe dovuto trovare applicazione in salvaguardia e, conseguentemente, l’approvazione del titolo edilizio avrebbe dovuto essere sospesa.
Il TAR Veneto ha accolto la doglianza.
Nell’ambito della tutela minima approntata dal P.A.T., come tale immediatamente vincolante all’interno del perimetro dell’area individuata, non possono non rientrare le previsioni di divieto di edificazione, poiché è evidente che, diversamente opinando – nelle more dell’approvazione del P.A.T. e della modifica del P.I. – la tutela prevista dallo strumento urbanistico a ciò deputato per espressa previsione di legge potrebbe essere del tutto vanificata.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Nel caso di specie, il Comune approvava un P.R.G. che destinava a verde pubblico un’area precedentemente classificata come completamento di insediamenti esistenti.
Il privato impugnava in parte qua il Piano, facendo valere l’asserito affidamento ingenerato dalla sua presentazione di una proposta di piano di lottizzazione.
Il TAR Catania ha spiegato il rapporto tra i diversi livelli di pianificazione, l’amplissima discrezionalità di cui gode il Comune in sede di pianificazione urbanistica, nonché le circostanze che possono ingenerare affidamento in capo ai privati nella stabilità delle previsioni urbanistiche.
All’esito, ha dichiarato che non è sufficiente una proposta di PdL.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Sardegna ha affermato che il mancato rispetto dei termini per l’approvazione della variante allo strumento urbanistico, stante la natura ordinatoria degli stessi, non conduce ad alcun vizio di legittimità del provvedimento così emanato, ferma restando la possibilità di accedere agli istituti posti a tutela dell’interesse del privato leso dall’inerzia della P.A., principalmente l’azione avverso il silenzio inadempimento ex artt. 31 e 117 c.p.a.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Veneto ribadisce che le osservazioni dei privati in sede di partecipazione alla formazione dello strumento urbanistico costituiscono meri apporti collaborativi, che non necessitano di dettagliata motivazione in caso di rigetto, bastando un esame che verifichi la non congruità delle stesse con lo spirito del Piano.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Il TAR Veneto ribadisce che le scelte urbanistiche non necessitano di precisa motivazione, trovando giustificazione negli indirizzi generali e nell’impostazione del Piano (quale può essere quella legata all’attuazione della disciplina regionale sul consumo di suolo); questo poiché l’interesse privato, nella maggioranza dei casi, è di mero fatto, consentendo anche la reformatio in peius delle prescrizioni.
Le uniche ipotesi in cui è necessaria una motivazione più incisiva sono quelle in cui è riscontrabile un affidamento qualificato del privato, quali convenzioni urbanistiche, precedenti accordi con la P.A., ovvero l’esistenza di un giudicato amministrativo.
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Il TAR Veneto ha affermato che le previsioni dello strumento urbanistico sono destinate ad avere un’efficacia a tempo indeterminato, senza che siano ravvisabili delle forme di decadenza (salvo che in singoli casi, es. per i vincoli preordinati all’esproprio) ed il riferimento ad un arco temporale di carattere decennale è previsto dal legislatore regionale solo a fini programmatici (cfr. art. 4, co. 5 l.r. Veneto 61/1985).
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il DECRETO LEGISLATIVO 23 dicembre 2022, n. 201, (GU Serie Generale n.304 del 30-12-2022) (22G00210), contiene il "Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica".
Il T.A.R. ricorda che il responsabile dell’inquinamento può essere tale sia che ponga in essere condotte attiva sia se tenga un comportamento omissivo
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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Nel caso di specie, la Provincia individuava due società come responsabili dell’inquinamento di un sito. Una delle due eccepiva che la Provincia avrebbe dovuto attribuire responsabilità anche alle persone che hanno determinato le strategie aziendali della società, degli eventuali successori a titolo universale e degli eventuali successori della società stessa. Il TAR Veneto ha rigettato l’eccezione. La corresponsabilità di altri soggetti nella contaminazione del sito non è causa di illegittimità del provvedimento che individui solo alcuni dei responsabili, restando tale accertamento sempre possibile, sia attraverso un’ulteriore attività amministrativa, sia nell’eventuale giudizio di rivalsa che dovesse essere intrapreso dal proprietario che abbia eseguito le operazioni di bonifica qualificandosi come proprietario incolpevole.
Post di Alberto Antico – avvocato
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