Il TAR Veneto ha offerto un’applicazione dell’art. 216, co. 1-bis d.lgs. 50/2016, secondo cui per gli interventi ricompresi tra le infrastrutture strategiche ex artt. 163 ss. d.lgs. 163/2006, già inseriti negli strumenti di programmazione approvati e per i quali la procedura di VIA sia già stata avviata alla data di entrata in vigore del d.lgs. 50/2016, i relativi progetti sono approvati secondo la disciplina del d.lgs. 163/2006.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il T.A.R. ricorda che l’errata indicazione del Giudice competente da adire costituisce una mera irregolarità dell’atto amministrativo e non un vizio di legittimità dello stesso.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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Il TAR Catania ha ricordato che la motivazione di un atto amministrativo per relationem, prevista dall’art. 3 l. 241/1990, è idonea purché nella stessa siano indicati gli estremi degli atti richiamati ed eventualmente gli stessi, su richiesta dell’interessato, siano messi a sua disposizione.
Nel caso di specie, ben poteva la Soprintendenza emettere un parere sfavorevole al condono, rinviando in motivazione ad una circolare ministeriale.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Catania ha annullato un diniego di PdC a fronte della memoria del privato, a seguito del preavviso di rigetto, recante puntuali deduzioni in ordine alla natura dei vincoli ivi insistenti e alla natura del manufatto, l’affermazione contenuta nel diniego secondo cui la citata memoria “nulla innova rispetto a quanto è stato oggetto di valutazione in sede di formulazione di preavviso di rigetto” si mostra quale mera ed apodittica formula di stile, non sufficiente a dare conto delle ragioni per le quali il Comune non ha condiviso i contenuti della memoria in questione.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Veneto ha affermato che il permesso di costruire può essere rilasciato non solo al proprietario dell’immobile, ma a chiunque abbia titolo per richiederlo: tale ultima espressione va intesa nel senso più ampio di una legittima disponibilità dell’area, in base ad una relazione qualificata con il bene, sia essa di natura reale, o anche solo obbligatoria, purché, in questo caso, con il consenso del proprietario.
Ai fini del caso di specie, il diritto d’uso sul lastrico solare, attribuendo al suo titolare un diritto di godimento esclusivo dell’immobile che ne forma oggetto, legittima a richiedere il PdC.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Veneto ricorda che l’omissione della proposta di provvedimento amministrativo e della relazione istruttoria costituisce una mera irregolarità, inidonea dunque a produrre effetti invalidanti (nel caso di specie, peraltro, si era in presenza pure di un’istruttoria negativa della Commissione Edilizia Integrata).
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Il T.A.R. Veneto ricorda che la partecipazione dei privati al procedimento amministrativo è di tipo sostanziale e non meramente formale. In sostanza, occorre verificare se l’istante ha comunque avuto modo di comunicare fattivamente con l’Amministrazione comunale, a prescindere dall’emanazioni di atti amministrativi aventi tale precipuo fine.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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Si segnala che nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 150 del 29.06.2023, è stato pubblicato il d.P.R. 13 giugno 2023, n. 81, rubricato “Regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, recante: «Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165»”, disponibile al seguente link: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2023/06/29/23G00092/sg
Le modifiche entreranno in vigore il 14.07.2023.
Si allega una tabella riepilogativa delle novelle apportate con il decreto in parola.
Il TAR Veneto ha ribadito, sulla scorta della sentenza dell’Adunanza Plenaria n. 12/2018, che dinanzi all’errore del Comune che applichi una normativa regionale illegittima e/o ponga in essere un errore di calcolo, non è invocabile la cd. tutela dell’affidamento incolpevole dell’istante, dato che il privato, da un lato, poteva accorgersi dell’errore comunale e/o dell’illegittimità della normativa regionale usando la comune diligenza e, dall’altro lato, il Comune aveva comunque l’obbligo giuridico di applicare, ab origine, la normativa nazionale contenuta nel T.U. edilizia.
Si ricorda che il Comune ha il dovere di applicare l’art. 16, co. 9 d.P.R. 380/2001 – che àncora il costo di costruzione alla soglia minima del 5% fissata dal legislatore statale – e non la tabella A4 della l.r. Veneto 61/1985, che introduceva valori di riferimento inferiori al minimo statale inderogabile.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Veneto ha affermato che gli atti con i quali la P.A. determina e liquida il contributo di costruzione ex art. 16 d.P.R. 380/2001 non hanno natura autoritativa, ma costituiscono l’esercizio di una facoltà connessa alla pretesa creditoria riconosciuta dalla legge al Comune per il rilascio del PdC, stante la sua onerosità, nell’ambito di un rapporto obbligatorio a carattere paritetico e soggetta, in quanto tale, al termine di prescrizione decennale. Pertanto, a tali atti non possono applicarsi né la disciplina dell’autotutela ex art. 21-nonies l. 241/1990 né, più in generale, le disposizioni previste dalla stessa legge per i provvedimenti dell’Amministrazione.
Post di Alberto Antico – avvocato
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