Terzo condono e immobili in area soggetta a vincolo paesaggistico
Il TAR Veneto ha spiegato quali interventi risultano condonabili in area paesaggistica, ai sensi del d.l. 269/2003, come convertito in l. 326/2003.
Post di Alberto Antico – avvocato
Il TAR Veneto ha spiegato quali interventi risultano condonabili in area paesaggistica, ai sensi del d.l. 269/2003, come convertito in l. 326/2003.
Post di Alberto Antico – avvocato
Il TAR Veneto evidenzia che la vicinitas, quale stabile collegamento tra il ricorrente e il contesto territoriale nel quale si trova l’area, va accertata ex ante, caso per caso: essa ha contenuto elastico, anche in base all’ampiezza e alla rilevanza delle opere oggetto di provvedimento e, quindi, della loro incidenza sulle posizioni giuridiche azionate in giudizio.
Nel caso di specie, non ha ritenuto identificabile il requisito della vicinitas in capo al confinante che contestava la costruzione di una canna fumaria la quale in concreto non cagionava alcun apprezzabile danno al privato, né una significativa perdita di luce e di veduta.
Post di Alessandra Piola – avvocato
Il T.A.R. ricorda che il requisito dell’Albo ai Gestori Ambientali non può essere oggetto di avvalimento, essendo un requisito di partecipazione che deve essere posseduta direttamente dall’impresa che partecipa alla gara.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
Il T.A.R. ricorda gli approdi giurisprudenziali circa l’istituto dei raggruppamenti in cooptazione.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
Il T.A.R. ricorda che le controversie attinenti alla risoluzione del contratto per inadempimento sono attratte dalla G.O. laddove la P.A. non eserciti, nemmeno mediatamente, alcun poter pubblico di natura discrezionale.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
Il TAR Veneto rileva che la revoca sopravvenuta (e confermata in sede giudiziale, con forza di giudicato) di una gara ad evidenza pubblica, comporta la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso avverso gli atti di sospensione della gara medesima.
Post di Alessandra Piola – avvocato
Il TAR Veneto ha affermato che l’espulsione da una procedura ad evidenza pubblica può essere disposta soltanto nel caso in cui il concorrente nei confronti del quale sia stato attivato il soccorso istruttorio ometta di dare riscontro alla richiesta di integrazione documentale entro il termine assegnatogli, o, al più, nel caso in cui fornisca un riscontro soltanto formale, eludendo l’invito al soccorso e frustrando le esigenze di speditezza connesse alla previsione del termine (art. 83, co. 9 d.lgs. 50/2016).
Post di Alberto Antico – avvocato
La l. 03 luglio 2023, n. 87, di conversione con modificazioni del d.l. 51/2023, ha aggiunto al corpo del decreto-legge l’art. 4-ter, che entra in vigore il 06.07.2023, rubricato Proroga in materia di disciplina delle notificazioni eseguite dagli avvocati ai sensi dell'articolo 3-ter della legge 21 gennaio 1994, n. 53.
La legge è stata pubblicata in G.U., Serie Generale, n. 155 del 05.07.2023, cfr. link https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2023/07/05/23G00096/sg.
La norma stabilisce che l’efficacia delle disposizioni dell’art. 3-ter, co. 2 e 3 della l. 53/1994, introdotto dal d.lgs. 149/2022, è sospesa fino al 31 dicembre 2023. Fino a tale data, quando la notificazione ai sensi del precedente comma 1 (cioè via PEC) non è possibile o non ha esito positivo, essa è eseguita con le modalità ordinarie e si perfeziona, per il soggetto notificante, nel momento in cui è generata la ricevuta di accettazione della notificazione dallo stesso inviata mediante PEC o servizio elettronico di recapito certificato qualificato.
Le norme sospese prevedono che, nei casi previsti dal co. 1 cit. (notifica di atti giudiziali in materia civile e degli atti stragiudiziali), quando per causa imputabile al destinatario la notificazione a mezzo di PEC o servizio elettronico di recapito certificato qualificato non è possibile o non ha esito positivo:
Quando per causa non imputabile al destinatario la notificazione di cui al comma 1 cit. non è possibile o non ha esito positivo, si esegue con le modalità ordinarie.
Post di Alberto Antico – avvocato
Nel caso di specie, un Comune inibiva in autotutela una DIA, finalizzata alla realizzazione di un intervento edilizio di demo-ricostruzione di un locale deposito ai sensi del Piano Casa pugliese, in quanto la consistenza planovolumetrica del deposito, asseritamente costruito ante 1942, non era veritiera. La precedente struttura del locale deposito risultava in pietra a secco e il successivo ampliamento (di cui non constava un titolo edilizio) risultava eseguito con parametri murari recenti, incompatibili con la datazione dichiarata.
Il Consiglio di Stato ha affermato che quando un titolo abilitativo sia stato ottenuto dall’interessato in base ad una falsa o comunque erronea rappresentazione della realtà, è consentito alla P.A. di esercitare il proprio potere di autotutela, ritirando l’atto stesso, senza necessità di esternare alcuna particolare ragione di pubblico interesse, che, in tale ipotesi, deve ritenersi sussistente in re ipsa. Il termine ragionevole per l’adozione dell’annullamento d’ufficio decorre soltanto dalla scoperta dei fatti e delle circostanze posti a fondamento dell’atto di ritiro.
Il Consiglio ha precisato che la natura eccezionale della normativa sul Piano Casa giustifica, in sede applicativa, un particolare rigore da parte del Comune nella verifica dei presupposti per l’attuazione degli interventi straordinari di demo-ricostruzione.
Post di Daniele Iselle
Il TAR Catania ha affermato che, in caso di erronee o false dichiarazioni del privato, è inoperante il termine massimo di 12 mesi dall’adozione del provvedimento per l’esercizio dell’autotutela, previsto dall’art. 21-nonies l. 241/1990 per l’emanazione del provvedimento di autotutela, né si crea in capo al privato alcun legittimo affidamento.
Post di Alberto Antico – avvocato
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