Il TAR Catania ha ricordato che l’attività di repressione degli abusi edilizi costituisce attività di natura vincolata, pertanto la stessa non è assistita da particolari garanzie partecipative, tanto da non ritenersi necessaria la previa comunicazione di avvio del procedimento agli interessati.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Catania ha affermato che i provvedimenti sanzionatori in materia edilizia sono atti vincolati che non richiedono una specifica valutazione delle ragioni di interesse pubblico, né una comparazione di quest’ultimo con gli interessi privati coinvolti e sacrificati, né una motivazione sulla sussistenza di un interesse pubblico concreto ed attuale in ragione del tempo trascorso.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Veneto evidenzia che sussiste la legittimazione passiva del proprietario in quanto titolare del diritto dominicale sul bene, a prescindere dal fatto che sia altresì responsabile dell’abuso. Gli ordini di demolizione hanno infatti natura reale, prescindendo da chi ne sia effettivamente responsabile e legati piuttosto a chi ha la disponibilità sull’area.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Il TAR Palermo ha offerto utili principi in materia.
In particolare, il proprietario può eccepire la propria estraneità al compimento dell’opera abusiva e l’impossibilità di dare esecuzione all’ordine demolitorio solo nell’eventuale giudizio volto all’accertamento negativo dei presupposti legittimanti l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale, ma i surriferiti profili non rilevano quando si discuta della legittimità dell’ordine a demolire.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Catania ha affermato che il presupposto per l’adozione dell’ordine di demolizione di opere edilizie abusive è soltanto la constatata realizzazione di esse in assenza o in difformità del permesso a costruire, con la conseguenza che, nella sussistenza di tale presupposto, il provvedimento costituisce atto dovuto ed è sufficientemente motivato con l’accertamento dell’abusività del manufatto, essendo in re ipsa l’interesse pubblico alla sua rimozione, anche quando la sanzione sia adottata a distanza di anni dalla realizzazione dell’abuso.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Catania ha affermato che, secondo l’ordinamento attualmente vigente, l’ordinanza di demolizione non deve essere preceduta dalla diffida a demolire, né richiede il previo parere della Commissione edilizia comunale.
Le scansioni procedimentali fino all’ordine di demolire hanno natura vincolata; una volta emanato l’ordine, si apre una fase discrezionale in cui il Comune può disporre la cd. fiscalizzazione dell’abuso.
Post di Alberto Antico – avvocato
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L’ ha affermato il TAR Catania: l’ordine di demolizione è una sanzione di natura reale e non personale, cosicché la legge considera quale soggetto passivo della demolizione il soggetto che ha il potere di rimuovere concretamente l’abuso, potere che compete indubbiamente al proprietario, anche se non responsabile in via diretta.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Catania ha ricordato che il presupposto per l’adozione di un’ordinanza di demolizione non è l’accertamento di responsabilità nella commissione dell’illecito, bensì l’esistenza di una situazione dei luoghi contrastante con quella prevista nella strumentazione urbanistico-edilizia, sicché sia il proprietario sia il responsabile dell’abuso sono destinatari della sanzione reale del ripristino dei luoghi.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Nel caso di specie, il Comune irrogava un’ordinanza di demolizione, impugnata dal privato facendo valere, tra gli altri motivi, la pendenza di un’istanza per ottenere il cd. terzo condono.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana ha affermato che la presentazione (o la pendenza) di un’istanza di sanatoria comporta soltanto un arresto temporaneo dell’efficacia dell’ordinanza di demolizione, che riacquista la sua efficacia nel caso di rigetto dell’istanza, e non determina l’improcedibilità del ricorso giurisdizionale, che potrà essere utilmente deciso.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Anche il TAR Palermo ha affermato che la proposizione dell’istanza di sanatoria successivamente all’ordinanza di demolizione ne determina una temporanea inefficacia in relazione alla decorrenza del termine di 60 giorni previsto dalla norma stessa perché il Comune si pronunci, decorso il quale si forma il silenzio-rigetto sull’istanza.
Il privato invece sosteneva che l’istanza di sanatoria avesse del tutto privato di efficacia l’ordinanza di demolizione, al fine di salvare la tempestività del proprio ricorso.
Non bastasse questa errata interpretazione, il privato ometteva di impugnare il silenzio-diniego formatosi sulla sua istanza di sanatoria, perciò il suo ricorso avverso l’ordinanza di demolizione è stato dichiarato irricevibile e comunque improcedibile.
Post di Alberto Antico – avvocato
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