Il TAR Veneto ha affermato che, ai sensi dell’art. 31, co. 5 T.U. edilizia, il mantenimento delle opere abusive non costituisce presupposto di legittimità dell’ordine di ripristino, ma ipotesi residuale ed eccezionale, atteso che l’interesse pubblico prevalente per legge è quello alla rimozione dell’abuso edilizio con ripristino della situazione originaria.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Veneto ha offerto utili principi in materia.
In particolare, l’acquisizione di diritto al patrimonio comunale opera ex lege ed ha effetto dichiarativo, ma implica l’adozione dell’atto di accertamento e la successiva trascrizione nei registri immobiliari e l’immissione nel possesso dell’immobile. Rappresenta la reazione dell’ordinamento al duplice illecito posto in essere da chi dapprima esegue un’opera abusiva e, poi, non adempie all’obbligo di demolirla.
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Il TAR Veneto ha affermato che la richiesta di accesso agli atti formulata dal ricorrente nel 2021, dopo quasi due anni dal trasferimento della residenza, che gli consentiva di percepire la lesione derivante dai titoli edilizi rilasciati ai controinteresssati nel periodo 1990-2012, non è idonea a riaprire o differire i termini di proposizione del ricorso, perché se da un lato deve essere assicurata al vicino la tutela in sede giurisdizionale dei propri interessi nei confronti di un intervento edilizio ritenuto illegittimo, dall’altro deve parimenti essere salvaguardato l’interesse del titolare del PdC a che l’esercizio di detta tutela venga attivato senza indugio e non irragionevolmente differito nel tempo, determinando una situazione di incertezza delle situazioni giuridiche di diritto pubblico contraria ai principi ordinamentali.
L’azione di annullamento dei titoli edilizi del vicino è stata quindi dichiarata irricevibile.
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Il TAR Veneto ha annullato un decreto della Soprintendenza del 2009 che, in sede di controllo, ha annullato l’autorizzazione paesaggistica rilasciata dal Comune, senza previa comunicazione di avvio del procedimento al privato ex art. 159 d.lgs. 42/2004, norma applicabile fino al 31.12.2009.
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Nel caso di specie, il Comune disponeva la demolizione ex art. 27 T.U. edilizia, a cura e spese del responsabile dell’abuso, del marciapiede e della base in calcestruzzo realizzati sull’area di proprietà comunale, in quanto realizzate senza alcun titolo abilitativo.
Il TAR Veneto ha annullato l’ordinanza di demolizione, per non aver il Comune rispettato l’iter – e, quindi, le garanzie per il privato – previste dall’art. 35 T.U. cit. (in particolare, per non aver inviato la previa diffida a demolire, o comunque una comunicazione di avvio del procedimento maggiormente focalizzata sull’art. 35 cit.).
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Il TAR Veneto ha affermato che la prova della tardività dell’impugnazione di un provvedimento amministrativo deve essere fornita in modo rigoroso, non potendo basarsi su mere supposizioni o deduzioni, pur sorrette da apprezzabili argomentazioni logiche. Essa grava, inoltre, sulla parte che la eccepisce, la quale è tenuta a dimostrare quale fosse effettivamente la data alla quale la controparte ebbe piena conoscenza dell’atto da impugnare.
La decorrenza del termine per impugnare il provvedimento di sanatoria va individuata nella effettiva conoscenza, da parte dell’interessato, del rilascio dell’atto per un’opera abusiva esistente.
Tale condizione soggettiva non può però desumersi dalla pubblicazione del permesso in sanatoria nell’albo pretorio comunale, rispetto alla cui consultazione non è evidentemente predicabile alcun obbligo da parte di potenziali interessati.
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Pubblichiamo una nota dell'architetto Fiorenza Dal Zotto, funzionario del Comune di Spinea, che sentitamente ringraziamo, sulla verifica nel suo Comune del Piano degli Interventi, con riguardo alla decadenza delle previsioni urbanistiche ai sensi dell’art. 18 comma 7 della L.R. 11/2004.
Tale comma stabilisce quanto segue: “7. Decorsi cinque anni dall’entrata in vigore del piano decadono le previsioni relative alle aree di trasformazione o espansione soggette a strumenti attuativi non approvati, a nuove infrastrutture e ad aree per servizi per le quali non siano stati approvati i relativi progetti esecutivi, nonché i vincoli preordinati all’esproprio di cui all'articolo 34. In tali ipotesi, fino ad una nuova disciplina urbanistica, si applica l’articolo 33”.
Nel giudicare la legittimità di un’ordinanza di rimessione in pristino del Ministero nei confronti di abusi edilizi su un bene culturale, il TAR Veneto ha affermato che il decorso del termine di conclusione del procedimento in sé non determina l’illegittimità dell’atto assunto dalla P.A., alla luce del carattere permanente dell’illecito da abuso edilizio.
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L’ha descritto il TAR Veneto, a partire dall’art. 160 d.lgs. 42/2004.
Il Ministero è tenuto ad ordinare la rimessione in pristino del bene culturale; quando essa non sia possibile, il responsabile dell’abuso deve corrispondere allo Stato una somma pari al valore della cosa perduta o alla diminuzione di valore subita dalla cosa.
Post di Alberto Antico – avvocato
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