Author Archive for: SanVittore

Il condono edilizio determina lo stato legittimo dell’immobile?

13 Gen 2026
13 Gennaio 2026

Oggi, dopo le recenti novità normative, la risposta parrebbe positiva.

L’art. 1, c. 23 della legge di bilancio 2026 ha infatti innovato profondamente l’art. 5, c. 10 del d.l. n. 70/2011, convertito con modificazioni nella l. n. 106/2011, il quale ora recita che: “Gli interventi di cui al comma 9 non possono riferirsi ad edifici abusivi o siti nei centri storici o in aree ad inedificabilità assoluta, con esclusione degli edifici per i quali sia stato rilasciato o conseguito il titolo abilitativo edilizio in sanatoria, anche ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326”.

Ma perché il legislatore non è intervenuto direttamente sull’art. 9 bis, c. 1 bis del d.P.R. n. 380/2001 contenente la definizione sullo stato legittimo?

Molto probabilmente la scelta normativa è dipesa dal pronunciamento reso dalla Carta Costituzione nella sentenza n. 24/2022, la quale ha stabilito che il condono non poteva essere equiparato, da parte della Regione Sardegna, ad una sanatoria edilizia, atteso che il succitato art. 5, c. 10 del d.l. n. 70/2011 doveva essere interpretato in modo restrittivo dalla Regione a Statuto speciale, spettando allo Stato, ex art. 117, c. 3 Cost., dettare i criteri fondamentali nella materia concorrente del governo del territorio, a cui appartengono anche le branche dell’edilizia e dell’urbanistica (C. Cost. n. 303/20023): “L’art. 5, comma 9, del d.l. n. 70 del 2011, nel tradurre in legge dello Stato l’intesa raggiunta, affida alle Regioni il compito di approvare leggi finalizzate a incentivare la razionalizzazione del patrimonio edilizio esistente, a promuovere e agevolare la riqualificazione di aree urbane degradate con presenza di funzioni eterogenee e tessuti edilizi disorganici o incompiuti e di edifici a destinazione non residenziale dismessi o in via di dismissione o da rilocalizzare, anche alla luce dell’esigenza di favorire lo sviluppo dell’efficienza energetica e delle fonti rinnovabili. Tali finalità possono essere perseguite anche mediante l’approvazione di leggi che prevedano interventi di demolizione e ricostruzione con il riconoscimento di una volumetria aggiuntiva come misura premiale, con la delocalizzazione delle volumetrie in aree diverse, con le modifiche di destinazione d’uso (sempre che si tratti di destinazioni tra loro compatibili o complementari) e con le modifiche della sagoma necessarie per l’armonizzazione architettonica con gli organismi edilizi esistenti. Tali interventi – precisa l’art. 5, comma 10, del d.l. n. 70 del 2011 – non possono riferirsi a edifici abusivi o siti nei centri storici o in aree di inedificabilità assoluta, «con esclusione degli edifici per i quali sia stato rilasciato il titolo abilitativo edilizio in sanatoria». 5.3.2.– È la stessa previsione della legge statale a chiarire la portata del divieto di beneficiare delle premialità volumetriche con riguardo agli immobili abusivi. Questo divieto non opera solo quando sia stato rilasciato il titolo edilizio in sanatoria. Tale nozione si deve interpretare in senso restrittivo, in coerenza con la terminologia adoperata dal legislatore e con la ratio della normativa in esame. Il titolo in sanatoria, che rileva agli effetti della concessione di premialità volumetrica, differisce dal condono valorizzato dal legislatore regionale. Mentre il condono ha per effetto la sanatoria non solo formale ma anche sostanziale dell’abuso, a prescindere dalla conformità delle opere realizzate alla disciplina urbanistica ed edilizia (sentenza n. 50 del 2017, punto 5 del Considerato in diritto), il titolo in sanatoria presuppone la conformità alla disciplina urbanistica e edilizia vigente sia al momento della realizzazione dell’immobile sia al momento della presentazione della domanda (sentenza n. 107 del 2017, punto 7.2. del Considerato in diritto). A favore dell’interpretazione restrittiva milita il carattere generale del divieto di concessione di premialità volumetriche per gli immobili abusivi, espressivo della scelta fondamentale del legislatore statale di disconoscere vantaggi in caso di abuso e di derogare a tale principio in ipotesi tassative. A favore dell’interpretazione restrittiva milita il carattere generale del divieto di concessione di premialità volumetriche per gli immobili abusivi, espressivo della scelta fondamentale del legislatore statale di disconoscere vantaggi in caso di abuso e di derogare a tale principio in ipotesi tassative. La disciplina ricordata configura una norma fondamentale di riforma economico-sociale, come confermano l’ampiezza degli obiettivi perseguiti, l’incidenza su aspetti qualificanti della normativa edilizia e urbanistica e la stessa scelta di coinvolgere anche Regioni ed enti locali nel definire i tratti essenziali dell’intervento riformatore. Il legislatore regionale, nell’annettere rilievo anche ai volumi condonati, ha infranto il divieto contenuto in una prescrizione della legge statale, idonea a vincolare la potestà legislativa primaria della Regione autonoma Sardegna nella materia dell’urbanistica e dell’edilizia” (ma si veda, in senso conforme, anche C. Cost. n. 90/2023 e C. Cost. n. 119/2024 relative alla premialità volumetriche derivanti dal Piano Casa).

Tale pronuncia, peraltro, era stata recentemente seguita anche dalla giurisprudenza amministrativa (Consiglio di Stato, sez. II, 22.01.2025, n. 482) e penale (Cassazione penale, sez. II, 29.10.2025 n. 38977).

Tanto premesso, vi è ora da chiedersi se tale equiparazione, operata a livello statale, sia ex se produttiva di effetti giuridici a livello nazionale o se, invece, spetti alle Regioni attuare, in concreto, tale assimilazione, atteso che il c. 9 del prefato art. 5 sembra attribuire tale compito proprio alle Regioni: “Al fine di incentivare la razionalizzazione del patrimonio edilizio esistente nonché di promuovere e agevolare la riqualificazione di aree urbane degradate con presenza di funzioni eterogenee e tessuti edilizi disorganici o incompiuti nonché di edifici a destinazione non residenziale dismessi o in via di dismissione ovvero da rilocalizzare, tenuto conto anche della necessità di favorire lo sviluppo dell'efficienza energetica e delle fonti rinnovabili, le Regioni approvano entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto specifiche leggi per incentivare tali azioni anche con interventi di demolizione e ricostruzione che prevedano:

  1. a) il riconoscimento di una volumetria aggiuntiva rispetto a quella preesistente come misura premiale;
  2. b) la delocalizzazione delle relative volumetrie in area o aree diverse;
  3. c) l'ammissibilità delle modifiche di destinazione d'uso, purché si tratti di destinazioni tra loro compatibili o complementari;
  4. d) le modifiche della sagoma necessarie per l'armonizzazione architettonica con gli organismi edilizi esistenti”.

Personalmente, anche se l’interpretazione letterale sembrerebbe far propendere per l’emanazione di una legge regionale ad hoc, la circostanza che la parificazione tra la sanatoria ed il condono, come visto supra, si rinviene solo nel c. 9 e non nel c. 10 dell’art. 5 del d.l. 70/2011, unita alle conclusioni rassegnate dalla prefata pronuncia della C. Cost., militano ragionevolmente a ritenere che, in un’ottica di interpretazione sistematica e/o teleologica delle norme de quibus, il legislatore statale abbia definitivamente uguagliato il condono edilizio alla sanatoria edilizia.

Di conseguenza, poiché la novella introdotta dovrebbe essere già automaticamente operante, non ravviso validi motivi per postergare la sua introduzione ad un futuro (ed eventuale) recepimento da parte delle Regioni, anche in considerazione del fatto che, come già chiarito dalla Consulta, le Regioni, stante la mutata previsione dell’art. 5, c. 9 del d.l. n. 70/2011, ora non avrebbero più alcun margine di manovra per abiurare e/o limitare la piena equipollenza in esame.

Corollario di quanto esposto è che il condono edilizio, allo stato attuale, dovrebbe essere implicitamente ricompreso, in virtù della novella legislativa esposta ed in base ad un’interpretazione conforme a Costituzione, nello stato legittimo previsto dall’art. 9 bis, c. 1 bis del d.P.R. n. 380/2001, anche se quest’ultimo, letteralmente, non contiene alcun riferimento in merito, ma invocando la sua etero-integrazione in virtù di quanto ivi considerato.

Post di Matteo Acquasaliente - avvocato

sent. Cass. pen. n. 38977-2025

sentenza Corte Costituzionale 24 del 2022

 

Improcedibilità del condono per mancata integrazione documentale

13 Gen 2026
13 Gennaio 2026

Il Consiglio di Stato afferma che l’obbligo di integrare le domande di condono edilizie tutt’ora pendenti previsto dall’art. 39, c. 4 della l. n. 724/1994 (cd. secondo condono), esplica efficacia anche nei confronti delle domande presentate ai sensi della l. n. 47/1985 (cd. primo condono), ai sensi dell’art. 49, c. 7, delle l. n. 449/1997.

Posto di Matteo Acquasaliente - avvocato

Pubblico impiego: pubblicazione delle graduatorie concorsuali, decorrenza dei termini e responsabilità processuale

13 Gen 2026
13 Gennaio 2026

Il dott. Riccardo Renzi ha preparato una nota sulla pubblicazione delle graduatorie concorsuali, decorrenza dei termini e responsabilità processuale: spunti sistematici dalla giurisprudenza amministrativa più recente.

Italia_Ius_Pubblicazione delle graduatorie concorsuali

Sentenza TAR FVG 607 del 2025

Conferenza di servizi: procedimento di opposizione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri

13 Gen 2026
13 Gennaio 2026

Il TAR Veneto evidenzia che il procedimento di opposizione al Presidente del Consiglio dei Ministri (proponibile ex art. 14-quater l. n. 241/1990 per risolvere i conflitti sorti in seno ad una conferenza di servizi relativi ai dissensi espressi dalle Autorità preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, storico-artistica o della salute e pubblica incolumità) è attivabile solo se vi sia un effettivo contrasto tra pareri e volontà dell’Amministrazione procedente; non invece se l’intenzione della conferenza di servizi è quella di adeguarsi ai pareri medesimi.

Post di Alessandra Piola – avvocato

Fonte dell’obbligazione fideiussoria

13 Gen 2026
13 Gennaio 2026

Il TAR Veneto ricorda che la fideiussione a garanzia degli obblighi previsti in una convenzione urbanistica è prevista e dovuta ex lege, ai sensi dell’art. 28, co. 5 l. n. 1150/1942 e dell’art. 6 l. R.V. n. 11/2004; in particolare, la stessa deve essere presente al momento di stipula del negozio, e deve perdurare fino all’esatto adempimento degli obblighi oggetto di garanzia (altrimenti ne verrebbe meno lo scopo).

Post di Alessandra Piola – avvocato

Legittimazione all’istanza di permesso di costruire

12 Gen 2026
12 Gennaio 2026

Il TAR Veneto ricorda che il permesso di costruire deve essere rilasciato a chiunque abbia “titolo per richiederlo” (art. 11 T.U. Edilizia), dovendosi così includere qualsiasi soggetto abbia la disponibilità dell’area in base ad una relazione qualificata, sia essa di natura reale o obbligatoria.

In tal modo, ha ritenuto legittimati dei privati che, in base ad un contratto e alla successiva sentenza del Tribunale Ordinario, avevano presentato istanza per l’ottenimento del titolo edilizio; a favore vi era anche il comportamento tenuto dall’effettivo proprietario del terreno che – pur notiziato sia in via procedimentale sia giurisdizionale – non ha mai manifestato apertamente il proprio dissenso all’intervento.

Post di Alessandra Piola – avvocato

Impugnabilità o no del PAT

12 Gen 2026
12 Gennaio 2026

Il TAR Veneto ha ribadito l’inammissibilità del ricorso avverso il Piano di Assetto del Territorio di un Comune, poiché le relative previsioni non producono effetti conformativi diretti: tale disciplina spetta al P.I. in quanto strumento operativo.

Post di Alessandra Piola – avvocato

I poteri delle Regioni in materia di aree idonee agli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili (FER)

12 Gen 2026
12 Gennaio 2026

La Corte costituzionale ha affermato che la qualifica, da parte delle Regioni (nel caso di specie, la Sardegna), di non idoneità di un’area non può tradursi in un aprioristico divieto di installazione degli impianti FER, che ha l’effetto di determinare l’impossibilità di accedere ai procedimenti autorizzatori semplificati previsti dal legislatore statale per velocizzare la diffusione delle fonti rinnovabili nelle aree idonee.

La legge regionale non può travolgere, con il solo limite della modifica irreversibile dello stato dei luoghi, tutti gli atti autorizzativi già rilasciati, rispetto ai quali gli operatori del settore si siano già attivati, senza che tale travolgimento sia motivato da ragioni di carattere tecnico o scientifico, perché ciò si traduce in un irragionevole limite al legittimo affidamento che lede il principio della certezza del diritto.

Quando un progetto ricade in parte nelle aree idonee e in parte nelle aree non idonee, non può automaticamente prevalere la non idoneità. La decisione definitiva in merito alla realizzazione degli impianti FER, in questo caso, va assunta all’esito del singolo procedimento di autorizzazione concernente lo specifico progetto di impianto, nel quale dovranno tenersi in debita considerazione le esigenze di massima tutela del paesaggio e delle aree naturalistiche protette che giustifichino il procedimento autorizzatorio non semplificato, bilanciando la protezione della natura e la tutela dell’ambiente mediante la riduzione delle fonti di energia inquinanti, anche nell’interesse delle future generazioni.

Nel tentativo di disporre misure di semplificazione e accelerazione per la promozione di impianti FER nelle aree non idonee, la Regione non può prevedere una procedura per l’autorizzazione paesaggistica diversa da quella dettata dalla legislazione statale, perché non è consentito alle Regioni introdurre deroghe agli istituti statali di protezione ambientale che dettano una disciplina uniforme su tutto il territorio nazionale, nel cui ambito rientra l’autorizzazione paesaggistica di cui all’art. 146 d.lgs. 42/2004.

Post di Alberto Antico – avvocato

Si può conseguire il Superbonus anche per immobili affetti da abusi edilizi?

12 Gen 2026
12 Gennaio 2026

Il Consiglio di Stato ha affermato che la presentazione della CILA Superbonus ex art. 119, co. 13-ter d.l. 34/2020, come convertito nella l. 77/2020, cd. CILAS, non richiede l’attestazione dello stato legittimo di cui all’art. 9-bis, co. 1-bis d.P.R. 380/2001. Ne consegue che eventuali irregolarità riferite a parti dell’immobile non interessate dagli interventi di efficientamento energetico, riduzione del rischio sismico e abbattimento di barriere architettoniche non possono precludere la spettanza del beneficio, dovendosi riconoscere l’autonomia strutturale e funzionale della CILAS rispetto al procedimento di accertamento della legittimità edilizia.

Il Consiglio ha così riformato una sentenza del TAR Campania, secondo cui il venir meno dell’obbligo di asseverazione dello stato legittimo dell’immobile rifletterebbe l’esigenza di semplificazione dell’iter amministrativo, ma non comporterebbe l’irrilevanza degli abusi edilizi eventualmente sussistenti, cosicché anche gli interventi soggetti a CILAS sarebbero soggetti alle medesime regole generali, in base alle quali gli interventi edilizi possono essere realizzati solo se afferenti ad immobili non abusivi.

Post di Alberto Antico – avvocato

Il reato di combustione illecita di rifiuti

12 Gen 2026
12 Gennaio 2026

La Corte di cassazione penale ha affermato che, ai fini della configurabilità del delitto di combustione illecita di rifiuti ex art. 256-bis d.lgs. 152/2006, cd. codice dell’ambiente, non è richiesta la previa contestazione delle contravvenzioni di abbandono o di deposito incontrollato di rifiuti, essendo necessario esclusivamente che la condotta abbia ad oggetto rifiuti abbandonati o depositati in modo incontrollato.

Post di Alberto Antico – avvocato

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