Il TAR Veneto precisa che per “piena conoscenza” non si deve intendere la conoscenza piena ed integrale del provvedimento (in particolare se tale concetto viene utilizzato per tentare di eludere il termine decadenziale per l’impugnazione). Inoltre, aggiunge, l’accesso agli atti può fungere sì da (nuovo) dies a quo, ma solo se viene esercitato senza indugio o comunque senza che venga irragionevolmente differito nel tempo.
Nel caso di specie, lo si rileva, controparte aveva dapprima presentato denuncia in Procura contro i lavori edilizi, per poi (due anni dopo l’adozione del titolo) presentare istanza di accesso agli atti alla Procura medesima per ottenere il permesso di costruire.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Il TAR Catania ha affermato che il cd. modello 45 (cfr. d.m. Giustizia 334/1989 e circolari del DAG del Ministero della giustizia del 2011 e del 2016) costituisce una modalità applicativa dell’art. 335 c.p.p., rubricato Registro delle notizie di reato, e trova fondamento normativo nell’art. 109 disp. att. c.p.p. Si connota per la sua natura di atto processuale di parte che non è soggettivamente e funzionalmente qualificabile come atto suscettibile di accesso ex l. 241/1990.
Con riferimento ai documenti per i quali il diritto di richiedere copie, estratti, o certificati sia riconosciuto da singole disposizioni del codice di procedura penale nelle diverse fasi del procedimento penale, l’accesso va esercitato secondo le modalità previste dal medesimo codice (ove previste) – che costituisce pertanto un sistema chiuso – esulando dal diritto di accesso di cui alla l. 241/1990.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Palermo ha affermato che, in tema di accesso agli atti di una pubblica gara, i casi di omessa o parziale ostensione dei documenti dopo l’aggiudicazione, in riscontro all’istanza di accesso del concorrente e alle opposizioni dei controinteressati del pari espresse dopo l’aggiudicazione, si collocano fuori dal perimetro dell’art. 36, co. 4 d.lgs. 36/2023, rientrando piuttosto nel campo di applicazione dell’art. 116 c.p.a.
In linea con quanto previsto dall’art. 35, co. 3 d.lgs. cit., il diritto di accesso alla documentazione amministrativa, che non sia stata ancora esaminata dalla Stazione appaltante e rispetto alla quale non abbia avuto luogo la fase procedimentale di valutazione necessaria per la piena definizione della posizione dei concorrenti, deve intendersi differito all’esito di tale valutazione. Posticipare l’accessibilità a detti documenti risulta coerente non solo con la dimensione attuale e concreta dell’interesse conoscitivo dell’istante, ma anche con la struttura a formazione progressiva della procedura di gara e con la previsione di separate fasi valutative, accentuata ancor di più dal meccanismo cd. dell’inversione procedimentale dell’esame della documentazione amministrativa dei partecipanti.
Il Consiglio di Stato ha affermato la legittimità della ripetizione del rimborso delle spese legali anche qualora il proscioglimento sia dipeso da una ragione diversa dall’assenza della responsabilità, cioè quando sia stato disposto a seguito dell’estinzione del reato, ad esempio per prescrizione, o quando vi sia stato un proscioglimento per ragioni processuali, quali la mancanza delle condizioni di promozione o di procedibilità dell’azione: il rimborso delle spese legali sostenute dal pubblico dipendente presuppone che sia stata accertata l’assenza della sua responsabilità.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Nel caso di specie, il Comune inibiva gli effetti della SCIA presentata da un privato per il ripristino del suo fabbricato ad uso magazzino, oggetto di incendio doloso. Tra gli altri motivi, eccepiva la mancanza dell’autorizzazione sismica che abbia legittimato la realizzazione dell’edificio in variante rispetto a quella rilasciata dall’ufficio del Genio civile.
Il TAR Veneto ha respinto l’impugnazione del privato.
La concessione in variante ottenuta da parte del privato dal Comune prevedeva l’ampliamento, la sopraelevazione del secondo piano fuori terra e alcune modifiche forometriche, con la realizzazione di una nuova ala a ridosso del monte, più bassa dell’edificio già in fase di costruzione. Alla luce di queste modifiche, era palesemente necessario – e come tale specificato nella concessione – ottenere una nuova autorizzazione sismica, ai sensi della normativa statale vigente (art. 17 l. 64/1974 e art. 4, co. 1 e 5 l. 1086/1971).
Il privato si difendeva spiegando come fosse prassi procedere direttamente al collaudo dei lavori, senza conseguire una nuova autorizzazione (con ciò confermando il mancato conseguimento dell’autorizzazione).
Con queste premesse, il Comune non poteva esimersi dall’inibire l’esecuzione dei lavori indicati nella SCIA in relazione a un fabbricato, già oggetto di incendio doloso, di cui non era dimostrata la conformità alla normativa statale vigente per le zone sismiche. Non rileva che il nuovo progetto presentato avrebbe potuto colmare tale vizio, garantendo la conformità dell’immobile alla normativa antisismica all’esito del restauro, atteso che in alcun modo tale circostanza avrebbe garantito la sicurezza dei lavori da svolgere nell’edificio danneggiato dall’incendio, ma tuttora esistente e di cui non è nota la tenuta antisismica.
Post del Dott. Ing. Mauro Federici
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Il Consiglio di Stato ha affermato che, ai sensi dell’art. 19 l. 241/1990, il controllo del contenuto della SCIA commerciale e l’accertamento dell’eventuale carenza dei requisiti e dei presupposti deve essere effettuato dalla P.A. nei 60 giorni dal ricevimento della SCIA: ciò anche quando la P.A. constati la presenza di attestazioni non veritiere, che consente alla P.A. di disporre la sospensione dell’attività intrapresa (comma 3 art. cit.), ma non autorizza la violazione del termine perentorio entro il quale adottare gli eventuali provvedimenti conformativi o inibitori.
Una volta decorso il termine perentorio di 60 giorni, l’esercizio dei poteri spettanti alla P.A. in ordine agli effetti giuridici della SCIA è subordinato ai medesimi presupposti dell’annullamento d’ufficio ex art. 21-nonies l. cit., ovvero nel rispetto del relativo termine e nella sussistenza di una ragione di illegittimità, dopo aver valutato gli interessi in conflitto e sussistendone le ragioni di interesse pubblico concreto.
Nel caso di specie, la ricorrente impugnava l’atto con cui il Comune la invitava a conformare alla normativa vigente l’attività di parrucchiera svolta dalla medesima, oggetto di una SCIA commerciale. Il TAR Veneto aveva respinto il ricorso, osservando come non rilevasse, a fronte della falsa rappresentazione della realtà indicata negli allegati alla predetta SCIA, il superamento del termine di 60 giorni per l’esercizio dell’attività inibitoria. Il Consiglio di Stato ha riformato la sentenza di prime cure, rilevando, in fatto, come dagli allegati non si evincesse detta rappresentazione non veritiera e, in diritto, i princìpi sopra indicati.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il T.A.R. afferma che per ottenere la deroga ai regolamenti e/o alle norme comunali, ex art. 9 della l. 122/1989, le autorimesse previste dalla legge Tognoli devono essere completamente interrate.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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Il Consiglio di Stato ha affermato la legittimità dell’esecuzione coattiva dell’ordine di demolizione, in assenza dell’ottemperanza da parte del destinatario, senza che rilevi l’assenza di approvazione della valutazione tecnico-economica da parte della Giunta comunale prevista dall’art. 41, co. 1 d.P.R. 380/2001 vigente ratione temporis, che aveva una valenza meramente interna all’organizzazione comunale, in quanto finalizzata a consentire un controllo da parte dell’organo collegiale sulle modalità di esecuzione dell’intervento, tenuto conto della possibilità di affidare i relativi lavori (anche a trattativa privata) e soggetti terzi e degli inevitabili riflessi finanziari dell’operazione sul bilancio della P.A.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Veneto ricorda che il Codice della Strada prevede una larghezza minima del marciapiede (da mantenersi libera per la circolazione dei pedoni) di metri 2.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Il TAR Veneto sottolinea che la scelta di trasformare un volume da prefabbricato in legno a laterizio intonacato e tinteggiato non è qualificabile come “intervento marginale”, costituendo al contrario una modifica dello stato dei luoghi che fa venir meno l’oggetto del condono edilizio; di conseguenza, tale pratica dovrà essere respinta.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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