Nel caso di specie, la società A ricorreva innanzi al TAR Veneto chiedendo che fosse accertata la non debenza della somma richiesta a titolo di penale alla società B da un Comune, per il presunto ritardo nel pagamento di un debito sorto da un accordo di programma stipulato tra il Comune e B, con riferimento ad un compendio immobiliare poi dato in leasing da B ad A.
La ricorrente, pur non avendo sottoscritto l’accordo di programma, affermava la sussistenza del proprio interesse a ricorrere sulla base del contratto di locazione finanziaria, con il quale si era convenuto che il corrispettivo della locazione fosse determinato, tra l’altro, anche in ragione dei costi che B avrebbe sostenuto per l’esecuzione delle opere di ristrutturazione dell’immobile, ivi inclusi eventuali oneri urbanistici.
Il TAR Veneto ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di legittimazione a ricorrere, dato che la società A non era parte dell’accordo di programma che originava la pretesa del Comune.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana ha affermato che il processo che, dopo la declinatoria della giurisdizione, si instaura, per effetto della tempestiva riassunzione, davanti al giudice indicato come munito di giurisdizione non è un nuovo ed autonomo procedimento, ma la naturale prosecuzione dell’unico giudizio.
Nel caso di specie, poiché il processo era riproposto innanzi al G.A., a favore del quale il G.O. aveva declinato la giurisdizione, il ricorrente, quantomeno a fini precauzionali, avrebbe dovuto disconoscere la firma apposta nel verbale di consistenza dei fondi (in una causa per asserita occupazione sine titulo della P.A.), con il ricorso in riassunzione, non nella memoria di replica.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Veneto ha affermato che, qualora una variante al P.I. riguardi in modo puntuale, specifico e lenticolare un fondo del privato, già in passato gravato da vincoli espropriativi più volte rinnovati e decaduti e che si vuole ulteriormente vincolare all’ablazione, la variante in questione dev’essere preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento (art. 11 d.P.R. 327/2001) e dev’essere sorretta da una motivazione rafforzata, che dia conto dell’attualità e persistenza dell’interesse pubblico alla realizzazione dell’opera (nel caso di specie, opera viaria) e della mancanza di soluzioni alternative all’esproprio dell’area.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Nel caso di specie, nel giudizio di impugnazione del provvedimento comunale che autorizzava la costruzione di un ascensore in un condominio, il controinteressato depositava in giudizio una relazione medico-legale relativa ad esami e accertamenti conseguenti a un incidente sugli sci occorso alla moglie.
Il TAR Veneto ha dichiarato che tale documento non poteva essere valutato ai fini della decisione dell’azione di annullamento, sia perché in base al principio tempus regit actum, lo scrutinio di legittimità deve essere effettuato in base alla situazione di fatto e di diritto coeva all’atto, restando pertanto irrilevanti le eventuali sopravvenienze, sia perché tale documentazione era prodotta per la prima volta banco iudicis e non sottoposta al previo vaglio della P.A., cosicché non era esaminabile in prima battuta dal TAR, atteso il divieto di pronuncia del giudice su poteri amministrativi non ancora esercitati.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Veneto ha affermato che l’azione di annullamento avverso un atto consequenziale (nel caso di specie, il provvedimento di occupazione), laddove volta a far valere profili d’illegittimità derivata di un provvedimento divenuto inoppugnabile (nella specie, l’atto che approva il progetto esecutivo e dichiara la pubblica utilità dell’opera) dev’essere dichiarata inammissibile, in base al principio secondo cui la mancata tempestiva o fruttuosa impugnazione di un atto presupposto, immediatamente lesivo, rende inammissibile per originaria carenza d’interesse il ricorso proposto avverso gli atti consequenziali, attuativi od esecutivi.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Veneto ha dichiarato inammissibile un’istanza di CTU del tutto esplorativa e generica, nonché non supportata da alcun elemento probatorio a sostegno dei paventati danni alla salute che il privato preconizzava con riguardo ad un’opera pubblica.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Nella recente sentenza del Consiglio di Stato n. 3645/2024 i Giudici di Palazzo Spada, pur dando atto del contrasto giurisprudenziale in essere e, soprattutto, dell’orientamento restrittivo seguito dalla Cassazione penale, ammettono la possibilità di presentare e, quindi, ottenere una sanatoria sismica (postuma).
La sentenza è pregevole perché, con ragionevolezza e senso pratico, giunge ad affermare che il ragionamento opposto seguito da alcune pronunce anche dei Giudici Amministrativi porterebbe ad un’interpretazione abrogante dell’art. 36 del d.P.R. n. 380/2001 che, se richiede la cd. doppia conformità, deve permettere al privato di essere messo nelle condizioni di poterla effettivamente conseguire sussistendone i presupposti di legge.
Superato il cd. divieto formale dell’autorizzazione sismica (postuma) derivante da una lettura eccessivamente letterale e rigorosa dagli artt. 65, 93, 94 e 94 bis del d.P.R. n. 380/2001, il Consiglio di Stato si occupa poi dell’aspetto sostanziale di tale autorizzazione.
Il Massimo Organo della Giustizia Amministrativa giunge ad affermare che, da un lato, se l’opera oggetto della sanatoria rientra nelle opere edilizie “rilevanti” ai sensi del d.m. 30 aprile 2020, essa deve essere conforme alla vigente normativa antisismica per procurarsi tale autorizzazione e, dall’altro lato, che i Comuni non possono condizionare l’ottenimento della sanatoria in esame alla futura realizzazione delle opere di adeguamento sismico, dato che tali accorgimenti tecnico-strutturali devono essere già realizzati al momento di presentazione dell’istanza.
Il Collegio invita poi le Regioni ed i Comuni, nelle more dell’auspicata riforma normativa della presente materia, a fornire adeguate indicazioni procedurali in merito all’iter da seguire.
Sul punto, i Giudici sembrano suggerire che il procedimento per la sanatoria sismica (postuma) dovrebbe essere analogo a quello seguito per ottenere l’autorizzazione sismica cd. ordinaria e che, per evitare ogni frustrazione del sistema giuridico, la presentazione della relativa richiesta al Comune e/o al Genio civile competente dovrebbe determinare la sospensione, se non addirittura l’interruzione, del termine di sessanta gironi previsto dall’art. 36 del d.P.R. n. 380/2001 per la formazione del silenzio-rigetto.
Anche sotto tale profilo, però, il Consiglio di Stato sollecitata un intervento chiarificatore del legislatore nazionale.
Riassumendo, in base a tale autorevole pronuncia, sembra ora aperta la strada per ottenere l’autorizzazione sismica in sanatoria: vedremo però nella prassi come si comporteranno le Regioni ed i vari Uffici del Genio civile che, finora, spesso avevano seguito un modus operandi alquanto differente, anche supportati dalla giurisprudenza (difforme) del Consiglio di Stato.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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Il T.A.R. Veneto stabilisce che spetta solo all’ARPAV e non al Comune la valutazione dei possibili rischi alla salute connessi all’installazione delle antenne 5G. Di conseguenza, l’ordinanza sindacale contingibile ed urgente che vieta l’installazione di tali strutture è illegittima per difetto di istruttoria.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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Il TAR Veneto ha avidenziato che può sussistere il delitto di falsità ideologica in certificati, previsto dall’art. 481 c.p., nel caso del professionista che dichiari il falso nella relazione allegata alla richiesta di nulla osta forestale o fornisca una descrizione dello stato dei luoghi marchianamente irrealistica.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Catania ha offerto una pregevole ricostruzione del regime autorizzatorio vigente.
Post di Alberto Antico – avvocato
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