Il TAR Sardegna ha offerto una pregevole sintesi dei criteri da utilizzare nel giudizio di anomalia dell’offerta.
Nel caso di specie, si è applicato il principio per cui non deve essere assunto a criterio di calcolo il monte-ore teorico di un lavoratore che presti servizio per tutto l’anno, bensì il costo reale o il costo ore lavorative effettive.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Sardegna ha affermato che il controllo spettante alla Stazione appaltante nell’ambito della verifica di anomalia dell’offerta non ha per oggetto la ricerca di specifiche e singole inesattezze dell’offerta economica, mirando il procedimento ad accertare se in concreto l’offerta, nel suo complesso, sia attendibile ed affidabile in relazione alla corretta esecuzione dell’appalto, sicché va operato in maniera globale e sintetica, costituendo espressione di un tipico potere tecnico-discrezionale, riservato alla P.A. ed insindacabile in sede giurisdizionale, salvo che nelle ipotesi di manifesta e macroscopica erroneità o irragionevolezza che rendano palese l’inattendibilità complessiva dell’offerta.
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Il TAR Sardegna ha ricordato che, in materia di revoca dei contributi pubblici, la cognizione spetta al G.A. per le sole controversie riguardanti la fase procedimentale precedente al provvedimento discrezionale attributivo del beneficio, ovvero nei casi di revoca del contributo per profili di legittimità esistenti a monte, mentre la cognizione è del G.O. quando si discute della fase esecutiva del rapporto di sovvenzione, ponendosi un problema di ripetizione del contributo sul presupposto di un ascritto inadempimento del beneficiario alle condizioni statuite in sede di erogazione, ovvero dell’acclarato sviamento dei fondi acquisiti rispetto al programma finanziato.
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Il TAR Catania ha offerto una pregevole ricostruzione della disciplina del cd. terzo condono (seppur con taluni accenni alla specifica disciplina siciliana), in particolare rispetto alla condonabilità delle opere in area vincolata.
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Il TAR Veneto ha affermato che il condono di cui al d.l. 269/2003 soffre stringenti limiti di operatività sia con riguardo alla tipologia di abusi condonabili – prevalentemente ad uso residenziale – sia in ordine alle categorie edilizie ammissibili nelle zone soggette a vincoli paesaggistici ed ambientali, nei quali, a norma dell’art. 32, co. 27 d.l. cit., il condono è ammesso solo per gli interventi minori, consistenti in manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo nei quali non si siano prodotti nuovi volumi. Il decreto-legge, con riguardo ai vincoli ivi indicati (tra cui quelli a protezione dei beni paesistici), preclude la sanatoria sulla base dell’anteriorità del vincolo senza la previsione procedimentale di alcun parere dell’Autorità ad esso preposta, con ciò collocando l’abuso nella categoria delle opere non suscettibili di sanatoria.
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Il TAR Veneto ha affermato che i provvedimenti di diniego di condono edilizio costituiscono espressione di potere vincolato rispetto ai presupposti normativi richiesti e dei quali deve farsi applicazione, con la conseguenza che in ordine al medesimo non possono venire in rilievo profili di eccesso di potere quali la disparità di trattamento, propri dell’esercizio del potere discrezionale; ne consegue che l’eventuale rilascio del condono registratosi in analoghi casi di abusi non condonabili (e quindi in via di principio suscettibili di annullamento giurisdizionale o amministrativo) non può di per sé legittimare la pretesa a identico trattamento; peraltro, l’illegittimità, per disparità di trattamento, del diniego della autorizzazione paesaggistica è configurabile solo in casi macroscopici e presuppone un’assoluta identità delle situazioni di fatto prese in considerazione, tali da far ritenere del tutto incomprensibile ed arbitraria una successiva valutazione negativa.
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Il TAR Veneto ha escluso che si possa formare il silenzio-assenso sulla domanda di condono edilizio di opere realizzate in area vincolata paesaggisticamente, senza il previo rilascio del parere dell’Autorità preposta alla gestione del vincolo.
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Il TAR Veneto ha ricordato che la domanda di condono deve essere decisa in base alla situazione di fatto e di diritto esistente al momento dell’adozione del provvedimento conclusivo.
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Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana ha ricordato che l’art. 31 d.P.R. 380/2001, al comma 2, disciplina l’ipotesi in cui il Comune – anziché procedere esso stesso alla demolizione o dopo avere attivato il procedimento previsto dal precedente art. 27 senza concluderlo – accerta l’esecuzione di interventi in assenza di permesso, in totale difformità dal medesimo, ovvero con variazioni essenziali, determinate ai sensi del successivo art. 32 e ingiunge al proprietario e al responsabile dell’abuso la rimozione o la demolizione, indicando nel provvedimento l’area che viene acquisita di diritto, ai sensi del comma 3 dell’art. 31 cit.
L’eventuale richiesta di accertamento di conformità, al fine di evitare la demolizione, è rivolta dall’interessato a seguito dell’emanazione dell’ordine di demolizione – ove tuttavia ne sussistano i presupposti. Essa attiene, dunque, la successiva fase esecutiva dell’ordine, mentre non compete al Comune il previo accertamento dell’eventuale sanabilità delle opere o delle difficoltà della demolizione.
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Il TAR Sardegna ha affermato che, qualora una società immobiliare si veda rilasciato un diniego di sanatoria ex art. 36 d.P.R. 380/2001 per un compendio immobiliare formato da numerose ville, il proprietario della singola villa può sempre presentare un’istanza di sanatoria per il suo solo immobile.
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