La Cassazione, con la sentenza n. 7442 del 20 marzo 2024, ha stabilito che le donazioni informali (es. quando il genitore dà denaro al figlio) e le donazioni indirette (es. quando il genitore paga la casa al figlio) non sono soggette a imposta di donazione perché non c'è obbligo di registrazione.
La sentenza rimette in discussione quanto sostenuto dalla Circ. AE 11 agosto 2015 n. 30/E, secondo la quale genericamente l'imposta di donazione si applica alle liberalità tra vivi che si caratterizzano per l'assenza di un atto scritto (soggetto a registrazione).
Il TAR Veneto ha commentato l’art. 4, co. 7-bis d.l. 60/2024, come convertito nella l. 95/2024, secondo il quale, al fine di consentire il tempestivo raggiungimento degli obiettivi di trasformazione digitale di cui ai regg. (UE) 2021/240 e 2021/241, fino al 31.12.2026, per gli interventi del Piano Italia 5G di realizzazione di nuove infrastrutture di rete idonee a fornire servizi radiomobili con velocità di trasmissione di almeno 150 Mbit/s in downlink e 30 Mbit/s in uplink, la localizzazione degli impianti nelle aree bianche oggetto dell’intervento è disposta, anche in deroga ai regolamenti comunali di cui all’art. 8, co. 6 l. 36/2001, sulla base della posizione dei pixel sul territorio nazionale come indicati dal relativo bando di gara.
La norma dimostra l’esigenza che i Comuni deroghino alle proprie disposizioni regolamentari per favorire la realizzazione del Piano Italia 5G e, al tempo stesso, la volontà del legislatore di prevenire il possibile contenzioso sulla legittimità delle disposizioni comunali che, in vario modo, limitano l’installazione delle stazioni radio base.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Veneto ha annullato un diniego di autorizzazione ex art. 44 d.lgs. 259/2003 per la realizzazione di una nuova infrastruttura per le telecomunicazioni poiché, in violazione dell’art. 10-bis l. 241/1990, le ragioni addotte dal privato per dimostrare l’impossibilità tecnica di utilizzo dell’infrastruttura già esistente non erano considerate dal Comune e, di conseguenza, dalla determinazione conclusiva della conferenza di servizi.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Ai sensi dell’art. 50, co. 1 d.lgs. 259/2003, la P.A. ha la facoltà di imporre a chi voglia installare una nuova infrastruttura telefonica la coubicazione o la condivisione degli elementi della rete e delle risorse correlate installati sulle stazioni radio base già installate.
Il TAR Veneto ha chiarito che la coubicazione può essere imposta solo in casi specifici e tramite provvedimenti puntuali, riconducibili al genus degli ordini, adottati all’esito dell’articolata procedura disciplinata nella norma in commento.
Per l’effetto, è illegittima la norma di un regolamento locale che imponga in via generalizzata la coubicazione, risolvendosi in un divieto di localizzazione alternativa dell’infrastruttura in presenza di stazioni radio base già installate, senza nemmeno chiarire se e come sia possibile ottenere una deroga.
Non bastasse, una simile norma regolamentare viola anche gli artt. 4 e 8 l. 36/2001, sui poteri degli Enti locali in materia di localizzazione delle infrastrutture elettroniche.
Post di Alberto Antico – avvocato
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La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 10-bis, co. 6 d.l. 135/2018, come convertito nella l. 12/2019, il quale sanciva il divieto di rilasciare nuove autorizzazioni per il servizio di NCC sino alla piena operatività del registro informatico nazionale delle imprese titolari di licenza taxi e di autorizzazione NCC.
Tale divieto ha consentito, per oltre cinque anni, alla P.A. di impedire l’ingresso dei nuovi operatori, compromettendo gravemente la possibilità di incrementare la già carente offerta degli autoservizi pubblici non di linea.
Per vero, di recente è stato emanato il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 203/2024, che stabilisce la piena operatività del suddetto registro informatico entro 180 giorni dalla sua pubblicazione, ma secondo la Consulta ciò non ha alcuna incidenza sull’incostituzionalità rilevata, dal momento che le censure sono state prospettate sulla disposizione legislativa in ragione della sua “struttura”, a prescindere dalle evenienze di fatto e dalle circostanze contingenti attinenti alla sua concreta applicazione.
La norma censurata ha causato, in modo sproporzionato, un grave pregiudizio all’interesse della cittadinanza e dell’intera collettività. I servizi di autotrasporto non di linea, infatti, concorrono a dare effettività alla libertà di circolazione, che è la condizione per l’esercizio di altri diritti, per cui la forte carenza dell’offerta – che colloca l’Italia fra i Paesi europei meno attrezzati al riguardo – generata dal potere conformativo pubblico ha indebitamente compromesso non solo il benessere del consumatore, ma qualcosa di più ampio, che attiene all’effettività nel godimento di alcuni diritti costituzionali, oltre che all’interesse allo sviluppo economico del Paese.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Veneto ricorda che la mancata presentazione della domanda di agibilità di un immobile non ha quale propria conseguenza l’ordine di demolizione, ma solo una sanzione pecuniaria.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Nella seduta di venerdì 19 luglio, la Camera, con 155 voti favorevoli, ha approvato il disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 29 maggio 2024, n. 69, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica (A.C. 1896-A). Il provvedimento passa ora all’esame dell’altro ramo del Parlamento.
Si allega il testo commentato reso disponibile dal servizio studi della camera.
La Corte costituzionale ha respinto le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 21, co. 2 d.l. 76/2020, come convertito nella l. 120/2020, norma che prevede, sino al 31 dicembre 2024, per le condotte commissive degli agenti pubblici una temporanea limitazione della responsabilità amministrativa (o resp. erariale) alle sole ipotesi dolose.
Nel configurare tale forma di responsabilità, il legislatore deve tenere conto di due esigenze fondamentali: da un lato, quella di tenere ferma la funzione deterrente, al fine di scoraggiare i comportamenti dei funzionari che pregiudichino il buon andamento della P.A. e gli interessi degli amministrati; dall’altro, quella di evitare che il rischio dell’attività amministrativa sia percepito dall’agente pubblico come talmente elevato da fungere da disincentivo all’azione, pregiudicando, anche in questo caso, il buon andamento (cd. fuga dalla firma dei provvedimenti).
La Corte costituzionale ha chiarito che, a regime, non è immaginabile una disciplina normativa che limiti la responsabilità amministrativa alla sola ipotesi del dolo, con esclusione della colpa grave, perché in tal modo i comportamenti macroscopicamente negligenti non sarebbero scoraggiati e, pertanto, la funzione deterrente ne sarebbe irrimediabilmente indebolita.
Tuttavia, una siffatta limitazione non potrebbe ritenersi irragionevole ove riguardi esclusivamente un numero circoscritto di agenti pubblici o specifiche attività amministrative, allorché esse presentino, per le loro caratteristiche intrinseche, un grado di rischio di danno talmente elevato da scoraggiare sistematicamente l’azione amministrativa.
La norma in commento si giustifica in relazione al peculiarissimo contesto economico e sociale in cui l’emergenza pandemica da COVID-19 aveva determinato la prolungata chiusura delle attività produttive, con danni enormi per l’economia nazionale e ovvie ricadute negative sulla stessa coesione sociale e la tutela dei diritti e di interessi vitali per la società. Per superare la grave crisi e rimettere in movimento il motore dell’economia, il legislatore, non irragionevolmente, ha ritenuto indispensabile che la P.A. operasse senza remore e non fosse, al contrario, a causa della sua inerzia, un fattore di ostacolo alla ripresa economica.
Le successive proroghe, invece, sono connesse all’inderogabile esigenza di garantire l’attuazione del PNRR e la conseguente ripresa di un sentiero di crescita economica sostenibile, oltre che il superamento di alcuni divari economici, sociali e di genere.
Da ultimo, la Corte costituzionale, in vista dell’imminente scadenza temporale dell’ultima proroga in parola, ha sollecitato il legislatore al varo di una complessiva riforma della responsabilità amministrativa, al fine di ristabilire una coerenza tra la sua disciplina e le strutturali trasformazioni del modello di amministrazione e del contesto istituzionale, giuridico e sociale in cui essa opera.
Sia consentito esprimere una preoccupazione (dai contorni, però, indefiniti anche allo scrivente) per il fatto che il legislatore – con il beneplacito della Consulta – possa disporre normative eccezionali (seppur temporanee, ma comunque dirompenti entro il grande argomento del controllo del buon operato della P.A.) che, rimanendo immutate, vengono giustificate dapprima con le esigenze di superamento della pandemia (con il tributo di morti che è costata) e a seguire con il celeberrimo PNRR, il quale, alla fin fine, ha a che fare con la “ricchezza delle nazioni” (cit. Adam Smith).
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Veneto afferma la congruità della sanzione della cessazione dell’attività (oltre che la sua automaticità e vincolatività) ad un’ipotesi di cd. boat & breakfast, non espressamente normato dalla disciplina regionale in materia di attività ricettive ma fattovi rientrare in via intepretativa.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Il TAR Veneto ha qualificato come “nuova costruzione” (e non come ristrutturazione) una demolizione con ricostruzione del volume preesistente su diverso sedime e con diversa sagoma. Si precisa però che l’intervento denegato risaliva al 2014, e dunque prima della riforma del concetto di ristrutturazione di cui al d.l. 76/2020.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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