Il TAR Veneto ricorda che il silenzio-assenso nel condono può (iniziare a) verificarsi solo se la pratica è completa in ogni sua parte; da tale momento scatta il termine di 24 mesi per il perfezionamento del silenzio significativo (il Giudice peraltro evidenzia anche che l’Amministrazione non è vincolata a chiedere integrazioni entro tale termine, potendo anche intervenire successivamente).
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Il TAR Veneto ha precisato che il parere dell’Autorità preposta al vincolo condizionato con prescrizioni non è qualificabile come parere favorevole ai fini del rilascio del condono, non potendo quindi contribuire alla realizzazione del silenzio-assenso.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Il TAR Veneto ha escluso che si sia formata un’approvazione tacita di un Piano di lottizzazione, per decorrenza del termine perentorio di legge dalla sua adozione, nel caso in cui la delibera consiliare di adozione del PUA abbia espressamente subordinato e condizionato la successiva approvazione all’acquisizione del parere VAS. L’iter istruttorio deve considerarsi ancora in corso.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Veneto ha accolto l’azione avverso il silenzio-inadempimento serbato dal Ministero della difesa in ordine alla richiesta di un soldato di riconoscimento di tutte le spettanze arretrate a seguito del riconoscimento come da decreto interministeriale del 14 dicembre 2021 dell’indennità supplementare ex art. 16 l. 78/1983 con maggiorazione del compenso incentivante ex art. 7 d.P.C.M. 13 aprile 1988, concernenti le sedi “disagiate”.
Post di Alberto Antico – avvocato
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L’Autorità di Bacino distrettuale delle Alpi orientali ha diramato un avviso relativo alle procedure di consultazione e partecipazione pubblica del terzo aggiornamento del Piano di gestione delle acque del distretto delle Alpi Orientali e del secondo aggiornamento del Piano di gestione del rischio di alluvioni (PGRA) del distretto delle Alpi orientali (pubblicato in G.U., Serie Generale n. 14 del 19.01.2026).
Nell’ambito delle attività di aggiornamento del Piano di gestione delle acque e dell’aggiornamento del PGRA del distretto delle Alpi orientali, previsti rispettivamente ai sensi dell’art. 117, co. 2-bis del codice dell’ambiente e dell’art. 12, co. 3 d.lgs. 49/2010, per ciascuno di detti Piani, è stato pubblicato il rispettivo documento di «Valutazione globale provvisoria dei principali problemi di gestione delle acque». I documenti sono depositati e disponibili per la consultazione (formato cartaceo e digitale) presso l’Autorità di bacino distrettuale delle Alpi orientali nei seguenti uffici:
Ai sensi dell’art. 66, co. 7 del codice dell’ambiente, entro sei mesi dalla data di pubblicazione dell’avviso in Gazzetta Ufficiale, chiunque può presentare le proprie osservazioni scritte via posta ordinaria all’Autorità di bacino, o tramite mail all’indirizzo segreteria@distrettoalpiorientali.it, oppure tramite PEC all’indirizzo alpiorientali@legalmail.it.
Il TAR Veneto precisa che, all’interno dell’iter amministrativo per l’approvazione di un piano attuativo, la Soprintendenza deve essere interpellata in due momenti diversi, e per due ragioni diverse:
a) dopo la sua adozione, anche per silenzio-assenso, per valutare la compatibilità delle opere di urbanizzazione e delle altre infrastrutture connesse al PUA (parere obbligatorio ai sensi degli artt. 16 e 28 l. n. 1150/1942);
b) prima degli interventi edilizi, ai fini della loro specifica valutazione (autorizzazione paesaggistica ex art. 146 d.lgs. n. 42/2004).
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Il TAR Veneto sottolinea che la scelta di permettere a “chiunque” di presentare osservazioni in sede di approvazione dello strumento urbanistico include in sé lo stesso Comune.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Il Consiglio di Stato ha affermato che, in ipotesi di accordo riconducibile all’urbanistica compensativa, deve escludersi la possibilità di cumulo tra l’indennità di espropriazione, accettata dalla parte, e i diritti edificatori, dal momento che il loro riconoscimento finirebbe per tradursi in un’ingiustificata duplicazione dell’indennizzo, in contrasto con la logica compensativa: detti diritti possono essere riconosciuti soltanto in luogo dell’indennità di espropriazione.
ln caso di urbanistica perequativa, tra i proprietari di un determinato ambito territoriale vi è una distribuzione paritetica e proporzionale del vantaggio costituito dall’edificabilità, quanto dell’onere di contribuzione ai costi di riqualificazione, urbanizzazione e realizzazione di aree a servizi di pubblica utilità o verde, con la conseguenza che viene riconosciuto un valore edificatorio costante, indipendentemente dalla effettiva e specifica collocazione, all’interno di esso, dei fabbricati assentiti; collocazione che, stante appunto l’effetto distributivo-perequativo, risulta indifferente per i singoli proprietari, i cui terreni saranno comunque destinatari di una quota uguale di edificabilità.
Nell’ipotesi della compensazione urbanistica, anche definita perequazione compensativa, la P.A., a fronte della cessione gratuita dell’area oggetto di trasformazione pubblica, ovvero di imposizione su di essa di un vincolo assoluto di inedificabilità o preordinato all’esproprio, attribuisce al proprietario un indice di capacità edificatoria fruibile su un’altra area di proprietà pubblica o privata, non necessariamente contigua e suscettibile di successiva individuazione. La compensazione urbanistica – che può realizzarsi in diverse forme attuative – può fungere da strumento della pianificazione generale tradizionale (compensazione infrastrutturale), ovvero dipendere dall’esigenza di tenere indenne un proprietario al quale venga imposto un vincolo di facere o non facere per ragioni ambientali-paesaggistiche (compensazione ambientale).
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il Consiglio di Stato ha affermato che il vincolo di bene culturale apposto su un edificio perché parte di un complesso architettonico omogeneo ed unitario non può essere automaticamente esteso anche alle parti interne del fabbricato, allorché la P.A. non indichi alcun elemento concreto atto a giustificare ragionevolmente la sussistenza di un interesse culturale riferibile agli interni.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il Consiglio di Stato ha affermato che la concessione di un bene demaniale, diversamente dalla concessione di lavori o di servizi, è un contratto attivo di valorizzazione o concessione di beni pubblici in senso patrimoniale, pertanto resta regolata dal diritto nazionale e non dal codice dei contratti pubblici.
I contratti attivi della P.A. restano regolati dal diritto nazionale (artt. 823 ss. c.c., codice della navigazione, d.lgs. 42/2004, ecc.), oltre che dal diritto dell’UE (principi dei Trattati: concorrenza, trasparenza, parità di trattamento e diritto derivato, in particolare la direttiva 2006/123/CE, cd. direttiva Bolkestein).
In particolare, non possono applicarsi ad una concessione di un bene demaniale l’art. 43 della direttiva 2014/23/UE, né l’art. 175 d.lgs. 50/2016 rubricato Modifica dei contratti [di concessione] durante il periodo di efficacia.
Post di Alberto Antico – avvocato
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