Il TAR Palermo ha ricordato che, ai sensi dell’art. 31, co. 2 c.p.a., l’azione avverso il silenzio-inadempimento può essere proposta fintanto che perdura l’inadempimento e, comunque, non oltre un anno dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento, facendo salva la riproponibilità dell’istanza di avvio del procedimento ove ne ricorrano i presupposti.
Post di Alberto Antico – avvocato
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In materia di vizio di istruttoria, il TAR Veneto ha sottolineato la legittimità di un provvedimento adottato tempestivamente dal Comune, precisando che non potrebbero inficiare la validità del provvedimento gli atti dei privati formatisi e prodotti successivamente alla chiusura dell’istruttoria.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Il TAR Palermo (ancorandosi alla legge regionale siciliana, ma anche al TUEL e al TULPS) ha affermato che è legittima l’attività di un Comune che, con regolamento consiliare, individui restrizioni orarie all’apertura degli esercizi autorizzati o limitazioni agli orari di accensione delle macchinette. Questo perché il potere sindacale di coordinare e riorganizzare gli orari degli esercizi commerciali interviene sulla base degli indirizzi del Consiglio comunale, il quale può esprimersi anche tramite un preciso atto regolamentare.
A fronte di una significativa riduzione dell’orario di apertura delle apparecchiature, il Comune non può limitarsi a un’apodittica e indimostrata enunciazione dei rischi collegati al gioco lecito, ma deve dare atto di ragioni specifiche, da esplicitare e documentare in modo puntuale. Va, in buona sostanza, dimostrata la necessità che uno specifico territorio abbisogni di una maggior tutela di quello nazionale; fermo restando che, una volta attuata, questa misura non comporti effetti indesiderati, tra cui il “dirottamento” della domanda verso il gioco illegale. E ciò deve avvenire con una specifica istruttoria effettuata in relazione al territorio di competenza.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Li ha posti il TAR Palermo, a partire dal d.m. 21 febbraio 2013 n. 38, il quale deve prevalere rispetto alle eventuali circolari emanate in difformità.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Nel caso di specie il Comune, ai sensi dell’art. 92, co. 2 d.P.R. 285/1990, disponeva la revoca della concessione cimiteriale per sepoltura gentilizia di un privato, poiché a suo dire nel loculo in questione non sarebbero avvenute tumulazioni di salme da più di 50 anni.
Il privato obiettava che medio tempore aveva ivi attuato l’immissione di una cassetta con i resti della salma della madre, proveniente da un’altra sepoltura.
Il Comune riteneva che la parola “tumulazione”, idonea ad interrompere il surriferito termine cinquantennale, si associ in via esclusiva a quello di “cadavere”, considerando così “fantasiosa ed infondata ogni equiparazione fra i termini “salma” e “resti””.
Il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana, confermando sul punto la sentenza di primo grado del TAR Palermo, ha invece accolto la tesi del privato.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Veneto ribadisce che il SUAP in variante è procedimento ad istanza di parte, che il privato ha l’onere di avviare, non potendosi l’Amministrazione sostituirvisi.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Il TAR Veneto evidenzia che la prova della datazione di un immobile realizzato prima dell’introduzione dello strumento urbanistico deve essere data con elementi di prova gravi, precisi e concordanti ex art. 2929 c.c.
Alcuni di tali elementi, nel caso di specie, erano: fotografie dello stato dei luoghi; l’atto notarile di compravendita; elaborati grafici per il progetto di sistemazione di un edificio preesistente; l’accertata continuità costruttiva tra vari corpi di fabbrica; e infine, l’atto notorio proveniente da un privato.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Il TAR Veneto dichiara che per gli immobili in zona agricola costruiti prima del 1° settembre 1967 (data di entrata in vigore della l. n. 765/1967), non era necessario ottenere un titolo edilizio per la loro realizzazione.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Il Consiglio di Stato ha affermato che è applicabile al processo amministrativo la revocazione per contrarietà alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU) prevista dall’art. 391-quater c.p.c. (introdotto dalla cd. riforma Cartabia), per l’evidente analogia esistente fra le sentenze del G.A. e quelle del giudice civile.
Invece, la norma citata non può essere estesa alla differente ipotesi di contrasto con le sentenze della Corte di giustizia UE, perché le tecniche di tutela delle situazioni soggettive euro-unitarie sono sensibilmente diverse, e decisamente più significative, rispetto a quelle dettate dall’ordinamento CEDU a protezione dei principi euro-convenzionali in materia di stato delle persone (cfr. il rinvio pregiudiziale, il potere di disapplicazione delle leggi difformi dal diritto UE, il potere di correzione del giudicato in capo al giudice dell’ottemperanza), di tal che il rimedio di cui si discute apparirebbe ultroneo laddove venisse esteso – oltre il dato testuale – anche alle prime.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Con la sent. n. 192/2024, che si allega, la Corte costituzionale ha deciso i ricorsi presentati dalle Regioni Puglia, Toscana, Campania e Sardegna avverso la l. 86/2024 sull’autonomia differenziata.
Si allega altresì uno schema che esamina le disposizioni della suddetta legge prima e dopo l’intervento della Consulta.
Le incostituzionalità più invasive sono state individuate nell’articolo 3, in materia di livelli essenziali delle prestazioni (LEP).
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