Il TAR Veneto ricorda che il parere negativo reso dalla Soprintendenza all’interno di una conferenza di servizi è e rimane vincolante per l’Amministrazione procedente e immediatamente lesivo per il privato, che ha dunque l’obbligo di impugnarlo, pena l’inammissibilità del ricorso avverso il provvedimento di diniego che da esso discende.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Il TAR Veneto ha affermato che, in materia di autorizzazioni paesaggistiche, il parere tardivo reso dalla Soprintendenza è da considerarsi privo dell’efficacia vincolante attribuitagli dalla legge (cfr. art. 146, co. 8 d.lgs. 42/2004), degradando a parere obbligatorio non vincolante, che deve essere autonomamente valutato dalla P.A. procedente, unitamente agli altri atti istruttori, senza vincolarla, appunto, nel contenuto.
L’inerzia o il parere tardivo della Soprintendenza produce, dunque, un “effetto devolutivo” (di fatto trasferisce la competenza), comportando l’assunzione del pieno potere decisorio sulla istanza di autorizzazione paesaggistica in capo alla Regione o all’Ente locale da essa delegato.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Nel caso di specie, il privato impugnava un diniego di compatibilità paesaggistica e il correlato ordine di ripristino dello stato dei luoghi. A seguire, però, presentava un nuovo progetto e una nuova richiesta di sanatoria paesaggistica.
Il TAR Veneto ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse, ivi compresa l’impugnazione dell’ordinanza di rimessione in pristino, in quanto la presentazione di una domanda di sanatoria relativa alle opere sanzionate, determinando l’obbligo per la P.A. di valutare l’istanza, con conseguente necessità di assumere un nuovo provvedimento favorevole o sfavorevole in esito alla definizione della richiesta di sanatoria, fa perdere efficacia all’originario provvedimento repressivo che non può più essere portato ad esecuzione.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Nel caso di specie, il privato impugnava un diniego di compatibilità paesaggistica, provvedimento cui si giungeva a causa della segnalazione di un abuso edilizio da parte di un vicino.
Il TAR Veneto ha affermato che tale vicino non è qualificabile come controinteressato, poiché il suo nominativo non figurava nel provvedimento impugnato e quest’ultimo non gli attribuiva alcun vantaggio immediato e diretto, posto che egli non subisce un’effettiva lesione dal realizzato intervento, che non incide né sulla sua proprietà né su un bene allo stesso comunque riferibile.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Veneto ha sostanzialmente dichiarato che non è necessario allegare il provvedimento che motiva per relationem, essendo sufficiente che il relativo contenuto sia richiamato in atti (nel caso di specie, era riportato lo stralcio di motivazione).
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Il TAR Veneto ha affermato che, di fronte ad una richiesta di proroga ragionevole e tempestiva, il Comune aveva l’obbligo, anche secondo buona fede, di attuare i dovuti strumenti partecipativi per valutare la proroga medesima.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Il TAR Veneto evidenzia che l’obbligo di comunicazione dell’avvio del procedimento può essere superato in presenza di atti urgenti, se è riscontrata una prevalenza dell’esigenza di tutela immediata dell’incolumità pubblica sull’interesse del privato a partecipare al procedimento.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Il TAR Veneto evidenzia che, nell’ipotesi di azione di risarcimento del danno da lesione di un interesse pretensivo, è necessario che il privato provi non solo l’illegittimità dell’atto amministrativo, ma anche la spettanza dell’interesse con accertamento in termini di probabilità vicina alla certezza.
Ne consegue che, nelle ipotesi di annullamento per vizi formali, quali il difetto di istruttoria o di motivazione, non è riconoscibile il risarcimento del danno, in quanto in tal caso non è effettuato alcun accertamento in ordine alla spettanza del bene della vita coinvolto.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Il TAR Veneto ha evidenziato che l’errore nell’indicazione delle norme violate non costituisce vizio del provvedimento.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Il TAR Veneto sottolinea che una proroga tecnica può essere qualificata come legittima solo se ricorrono i seguenti presupposti:
- ha carattere eccezionale, utilizzabile solo quando vi necessità di assicurare precariamente il servizio nelle more del reperimento di un nuovo contraente;
- ha carattere temporaneo, rappresentando uno strumento finalizzato esclusivamente ad assicurare il passaggio da un vincolo contrattuale ad un altro (c.d. contratto ponte);
- al momento della proroga sia già stata avviata la nuova gara;
- l’amministrazione non è responsabile per i ritardi nell’indizione della procedura di selezione del nuovo affidatario;
- l’opzione era prevista nell’originario bando di gara e di conseguenza nel contratto di appalto.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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