Il TAR Veneto ricorda che il provvedimento con cui viene comunicata la somma dovuta per il contributo di concessione, riguardando una prestazione patrimoniale di diritto pubblico, deve essere motivato in merito ai criteri seguiti e alla ragioni che hanno determinato il calcolo.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Il TAR Veneto ribadisce che l’atto di imposizione del contributo di costruzione non ha natura autoritativa o pubblicistica, con conseguente possibilità per l’Amministrazione di modificarne i contenuti. L’unico suo limite è quello decennale di prescrizione.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Nel caso di specie, il ricorrente diffidava il Comune a porre in essere gli atti necessari a garantire l’esecuzione d’ufficio dell’ordinanza sindacale con la quale aveva ingiunto al controinteressato la riduzione in pristino di una strada comunale e l’eliminazione del cancello/sbarra di chiusura per l’accesso alla medesima.
Il TAR Veneto ha affermato che l’inerzia del Comune deve essere qualificata come silenzio-inadempimento, il cui rimedio è l’azione ex artt. 31 e 117 c.p.a.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Veneto ha risposto di sì: nel caso, si trattava di un parere (negativo) della Soprintendenza reso oltre il termine di 45 giorni previsto per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica dall’art. 146 d.lgs. n. 42/2004. In tale ipotesi, il Comune deve autonomamente e motivatamente valutare le ragioni per cui ritiene di comunque conformarsi alle valutazioni dell’Autorità preposta alla tutela del vincolo.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Il TAR Veneto ricorda che il parere negativo reso dalla Soprintendenza all’interno di una conferenza di servizi è e rimane vincolante per l’Amministrazione procedente e immediatamente lesivo per il privato, che ha dunque l’obbligo di impugnarlo, pena l’inammissibilità del ricorso avverso il provvedimento di diniego che da esso discende.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Il TAR Veneto ha affermato che, in materia di autorizzazioni paesaggistiche, il parere tardivo reso dalla Soprintendenza è da considerarsi privo dell’efficacia vincolante attribuitagli dalla legge (cfr. art. 146, co. 8 d.lgs. 42/2004), degradando a parere obbligatorio non vincolante, che deve essere autonomamente valutato dalla P.A. procedente, unitamente agli altri atti istruttori, senza vincolarla, appunto, nel contenuto.
L’inerzia o il parere tardivo della Soprintendenza produce, dunque, un “effetto devolutivo” (di fatto trasferisce la competenza), comportando l’assunzione del pieno potere decisorio sulla istanza di autorizzazione paesaggistica in capo alla Regione o all’Ente locale da essa delegato.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Nel caso di specie, il privato impugnava un diniego di compatibilità paesaggistica e il correlato ordine di ripristino dello stato dei luoghi. A seguire, però, presentava un nuovo progetto e una nuova richiesta di sanatoria paesaggistica.
Il TAR Veneto ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse, ivi compresa l’impugnazione dell’ordinanza di rimessione in pristino, in quanto la presentazione di una domanda di sanatoria relativa alle opere sanzionate, determinando l’obbligo per la P.A. di valutare l’istanza, con conseguente necessità di assumere un nuovo provvedimento favorevole o sfavorevole in esito alla definizione della richiesta di sanatoria, fa perdere efficacia all’originario provvedimento repressivo che non può più essere portato ad esecuzione.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Nel caso di specie, il privato impugnava un diniego di compatibilità paesaggistica, provvedimento cui si giungeva a causa della segnalazione di un abuso edilizio da parte di un vicino.
Il TAR Veneto ha affermato che tale vicino non è qualificabile come controinteressato, poiché il suo nominativo non figurava nel provvedimento impugnato e quest’ultimo non gli attribuiva alcun vantaggio immediato e diretto, posto che egli non subisce un’effettiva lesione dal realizzato intervento, che non incide né sulla sua proprietà né su un bene allo stesso comunque riferibile.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Veneto ha sostanzialmente dichiarato che non è necessario allegare il provvedimento che motiva per relationem, essendo sufficiente che il relativo contenuto sia richiamato in atti (nel caso di specie, era riportato lo stralcio di motivazione).
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Il TAR Veneto ha affermato che, di fronte ad una richiesta di proroga ragionevole e tempestiva, il Comune aveva l’obbligo, anche secondo buona fede, di attuare i dovuti strumenti partecipativi per valutare la proroga medesima.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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