Cambio d’uso, in Zona B, in area con PUA non approvato
Il TAR Veneto ha affermato che, in base al combinato disposto degli artt. 23 e 10, co. 1, lett. c d.P.R. 380/2001, la SCIA alternativa al PdC è, in genere, utilizzabile per i cambi di destinazione d’uso solo nelle Zone A.
Nelle Zone B è invece necessario il PdC, vieppiù qualora non sia stato approvato il PUA pur previsto dallo strumento urbanistico: in quest’ultimo caso, devono anche rispettarsi le condizioni previste dall’art. 9, co. 2 d.P.R. cit.
Post di Alberto Antico – avvocato

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