Il TAR Veneto ha offerto utili principi in materia di dichiarazione di interesse culturale, rimarcandone anche la differenza con l’autorizzazione paesaggistica.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Veneto ha affermato che l’art. 160 d.lgs 42/2004 non prevede l’emanazione dell’ordine di reintegrazione per qualsiasi intervento realizzato senza autorizzazione sui beni oggetto di vincolo, ma solo per quegli interventi a seguito dei quali il bene culturale subisca un danno.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Veneto ha affermato che un corpo scale costituito da un corpo chiuso nella parte inferiore, necessario per consentire l’accesso all’unità abitativa, posta a cm 85 dal piano di campagna, comportante un ingombro di cm 140 x 320 deve essere considerato una nuova costruzione, soggetta al rispetto dei parametri urbanistici (volume, superficie coperta e distanze legali).
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Veneto ha offerto un’applicazione dell’art. 2 l.r. Veneto 21/1996, a proposito della modalità di calcolo delle volumetrie edilizie, dei rapporti di copertura, delle altezze e delle distanze limitatamente ai casi di aumento degli spessori dei tamponamenti perimetrali e orizzontali, per il perseguimento di maggiori livelli di coibentazione termo-acustica o di inerzia termica.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Veneto ha affermato che la precarietà dell’opera, che esonera dall’obbligo del possesso del permesso di costruire, ai sensi dell’art. 3, co. 1, lett. e.5 d.P.R. 380/2001, postula un uso specifico e temporalmente delimitato del bene e non ammette che lo stesso possa essere finalizzato al soddisfacimento di esigenze (non eccezionali e contingenti, ma) permanenti nel tempo. Non possono, infatti, essere considerati manufatti destinati a soddisfare esigenze meramente temporanee quelli destinati a un’utilizzazione perdurante nel tempo, di talché l’alterazione del territorio non può essere considerata temporanea, precaria o irrilevante.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Veneto, dopo aver spiegato il concetto di pertinenza urbanistica, ha escluso che ricorra tale fattispecie in presenza di una nuova costruzione in muratura e di una nuova volumetria occupante un’area ulteriore rispetto a quella già occupata dall’immobile alla quale è addossata, non coessenziale all’abitazione e neppure rientrante nel novero dei piccoli manufatti per il contenimento di impianti tecnologici e simili.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Nel caso di specie, il privato impugnava il PdC in sanatoria rilasciato alla società confinante, la quale veniva convenuta in giudizio quale controinteressata.
Nelle more del giudizio stesso, la società vendeva l’immobile a plurimi privati, cosicché eccepiva la necessità di disporre l’integrazione del contraddittorio agli acquirenti.
Il TAR Veneto ha respinto l’eccezione.
La posizione degli acquirenti, perfezionatasi in corso di causa, non è autonoma, ma dipendente da quella della società, titolare del PdC censurato.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Si segnala che sul sito ufficiale della Giustizia amministrativa si rinviene un pregevole contributo del Cons. A. Cacciari, presidente della Sezione Seconda del TAR Toscana, dal titolo La sorte del provvedimento in contrasto con il diritto dell’U.E. o con la Convenzione Edu.
Sono stati pubblicati sul BUR i seguenti regolamenti, in attuazione della Legge Regionale veneta 27 maggio 2024, n. 12 ”Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), valutazione di impatto ambientale (VIA), valutazione di incidenza ambientale (VINCA) e autorizzazione integrata ambientale (AIA)”.
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Regolamento attuativo in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) (articolo 22 della legge regionale 27 maggio 2024, n. 12).
Avviso relativo alle procedure di consultazione e partecipazione pubblica del terzo aggiornamento del Piano di gestione delle acque del distretto delle Alpi Orientali e del secondo aggiornamento del Piano di gestione del rischio di alluvioni del distretto delle Alpi Orientali. (25A00212) (GU Serie Generale n.14 del 18-01-2025)
Nell'ambito delle attivita' di aggiornamento del Piano di gestione del distretto delle Alpi Orientali e dell'aggiornamento del Piano di gestione del rischio di alluvioni del distretto delle Alpi Orientali, previsti rispettivamente ai sensi dell'art. 117, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 152/2006 e ai sensi dell'art. 12, comma 3, del decreto legislativo n. 49/2010, si comunica che, per ciascuno di detti piani, e' pubblicato il rispettivo «Calendario e programma di lavoro - misure in materia di informazione e consultazione pubblica». I documenti sono depositati e disponibili per la consultazione (formato cartaceo e digitale) presso l'Autorita' di bacino distrettuale delle Alpi Orientali nei seguenti uffici: Ufficio di Trento, piazza Vittoria n. 5 - Trento; Ufficio di Venezia, Cannaregio n. 4314 - Venezia. Detti documenti sono altresi' consultabili e scaricabili dal sito https://distrettoalpiorientali.it Ai sensi dell'art. 66, comma 7, del decreto legislativo n. 152/2006, entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, chiunque puo' presentare le proprie osservazioni scritte via posta ordinaria all'Autorita' di bacino distrettuale delle Alpi Orientali oppure tramite posta elettronica all'indirizzo segreteria@distrettoalpiorientali.it oppure tramite posta elettronica certificata all'indirizzo alpiorientali@legalmail.it Post di Daniele Iselle
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