Il TAR Sardegna ha affermato che l’obbligo della P.A. di valutare le pertinenti memorie depositate dall’interessato nel corso del procedimento, previsto dall’art. 10, lett. b l. 241/1990, non si risolve nell’obbligo di rispondere in maniera analitica a tutti i rilievi sollevati, essendo invece sufficiente il compiuto apprezzamento e la perspicua esplicazione dei presupposti fattuali e delle ragioni giuridiche che, in positivo, ossia in logica e insuperata antitesi alle controdeduzioni, hanno giustificato la preannunciata determinazione.
Post di Alberto Antico – avvocato
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
Il TAR Sardegna ha affermato che, ai fini del legittimo esercizio del potere di intervento in autotutela cd. tardivo sulla SCIA (nel caso di specie, edilizia), è indispensabile che, ai sensi dell’art. 21-nonies l. 241/1990, la P.A. invii all’interessato la comunicazione di avvio del procedimento, che l’atto di autotutela intervenga tempestivamente e che in esso si dia conto delle prevalenti ragioni di interesse pubblico concrete e attuali, diverse da quelle al mero ripristino della legalità violata, che depongono per la sua adozione, tenendo in considerazione gli interessi dei destinatari e dei controinteressati.
Post di Alberto Antico – avvocato
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
Nel caso di specie, il privato presentava una DIA per l’ampliamento di un fabbricato residenziale ai sensi del Piano Casa, specificando che all’esito dei lavori l’immobile sarebbe risultato sanato rispetto agli abusi preesistenti.
Il Comune spiegava in motivazione che non si può applicare il Piano Casa in un immobile anche parzialmente abusivo e, infine, scriveva testualmente che “la D.I.A. presentata risulta sospesa e priva di ogni effetto”.
Il privato interpretava l’atto come un mero ordine di sospensione dei lavori.
Il TAR Veneto ha invece dichiarato il carattere inibitorio e definitivo del provvedimento in esame, con cui il Comune impediva al richiedente la sanatoria dell’ampliamento e l’esecuzione degli ulteriori lavori di cui alla DIA.
Post di Alberto Antico – avvocato
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
Nel caso di specie, una società presentava nel 2018 un’istanza di PdC per realizzare un fabbricato residenziale plurifamiliare.
Il Comune più e più volte faceva notare alla società che la pratica era sempre carente di qualche documento, ma la società rispondeva ogni volta con quasi tutta, ma non tutta, la documentazione necessaria.
Nel 2022, il vicino presentava una SCIA e a seguire realizzava una porta-finestra, il che mandava in fumo i piani della società, perché veniva a mancare la distanza di 10 metri tra pareti finestrate.
La società impugnava il diniego di PdC da cui era stata raggiunta, sostenendo che l’istanza di PdC a suo tempo presentata avrebbe dispiegato una sorta di effetto prenotativo, tale da inibire il principio di prevenzione, a danno del vicino.
Il TAR Veneto ha respinto il ricorso.
Non possono riconoscersi effetti prenotativi alla richiesta (incompleta) di PdC, in quanto ciò determinerebbe una compromissione del diritto di edificare dei terzi proprietari confinanti, in casi in cui la domanda del titolo edilizio presenti ab origine gravi carenze documentali, la cui integrazione sia eseguita dall’interessato in modo parziale e frazionato con plurime trasmissioni che rallentano oltremodo l’istruttoria e rendono incerta la durata e l’esito stesso del procedimento edilizio.
Post di Alberto Antico – avvocato
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
Il TAR Catania ha affermato che a fronte di una CILA, che rappresenta il titolo necessario per tutti gli interventi edilizi per i quali le norme del d.P.R. 380/2001 non impongono la SCIA o il PdC, il potere di controllo comunale può ricondursi all’accertamento che l’opera ricada effettivamente nell’ambito dell’edilizia sottoposta a tale strumento di semplificazione, senza che possano trovare ingresso altre questioni, in quanto estranee alla fattispecie disciplinata dal legislatore. Del resto, la mancata previsione di controlli sistematici rischierebbe di tradursi in un sostanziale pregiudizio per il privato, che non vedrebbe stabilizzarsi la legittimità del proprio progetto, di talché la presentazione della CILA avrebbe, in sostanza, l’unico effetto di attirare l’attenzione della P.A. sull’intervento, esponendolo ad libitum, in caso di errore sul contesto tecnico-normativo di riferimento, alle più gravi sanzioni per l’attività totalmente abusiva.
Nel caso di specie, il Comune aveva revocato una concessione di suolo pubblico per asserita abusività della collocazione di una pedana, la quale, però, aveva costituito oggetto di una CILA presentata 7 anni prima, su cui l’Ente locale non aveva esercitato (né illo tempore, né prima dell’adozione della revoca) alcun potere e che, pertanto, doveva ritenersi ancora efficace; la presenza della pedana non aveva, peraltro, costituito ostacolo al rinnovo della concessione negli anni precedenti alla revoca.
Pare di capire che il TAR concordi con il Consiglio di Stato, laddove ha affermato che devono essere mutuati i principi consolidatisi con riferimento alla separazione tra autotutela decisoria e esecutiva in materia di SCIA con conseguente applicazione dei limiti di tempo e di motivazione declinati nell’art. 19, commi 3, 4, 6-bis e 6-ter l. 241/1990, in combinato disposto con il richiamo alle «condizioni» di cui al successivo art. 21-novies.
Post di Alberto Antico – avvocato
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
Il T.A.R. Veneto ricorda l’obbligo per i Comuni di pubblicare le istanze delle nuove antenne radio ex art. 44, c. 3 del d.lgs. n. 259/2003. Tuttavia, anche se si registrano diversi orientamenti, il Collegio ritiene che si tratti di un vizio procedimentale che potrebbe essere regolarizzato ai sensi dell’art. 21 octies c. 2 della l. n. 241/1990, ovvero se l’ente locale dimostra in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
Il T.A.R. si sofferma sulla legittimità della scelta urbanistica del Comune di riformare, in senso negativo per il privato, una precedente determinazione urbanistica. Nel caso di specie, l’area era stata zonizzata a verde agricolo.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
Il TAR Veneto ha affermato che un’applicazione corretta dell’art. 10-bis l. 241/1990 esige, non solo che la P.A. enunci compiutamente nel preavviso di provvedimento negativo le ragioni che intende assumere a fondamento del diniego (nel caso di specie, di PdC), ma anche che le integri, nella determinazione conclusiva, ovviamente se ancora negativa, con le argomentazioni finalizzate a confutare la fondatezza delle osservazioni formulate dall’interessato nell’ambito del contraddittorio pre-decisorio attivato dall’adempimento procedurale in questione.
Post di Alberto Antico – avvocato
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile la richiesta di referendum popolare per l’abrogazione della l. 86/2024 (Disposizioni per l’attuazione dell’autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione), come risultante a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 192/2024.
Quel che resta della legge dopo la pronuncia della Consulta è stato ritenuto obiettivamente oscuro per l’elettore.
Dall’oscurità dell’oggetto del quesito deriva un’insuperabile incertezza sulla stessa finalità obiettiva del referendum. Con il rischio che esso si risolva in altro: nel far esercitare un’opzione popolare non già su una legge ordinaria modificata da una sentenza della Corte costituzionale, ma a favore o contro il regionalismo differenziato. Si rischierebbe cioè di avere una radicale polarizzazione identitaria sull’autonomia differenziata come tale, e in definitiva sull’art. 116, co. 3 Cost., che non può essere oggetto di referendum abrogativo, ma solo di revisione costituzionale.
Post di Alberto Antico – avvocato
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
Questo sito utilizza cookie per le proprie funzionalità. Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina o cliccando qualunque suo elemento acconsenti all’uso dei cookie.AccettoRead More
Privacy Overview
This website uses cookies to improve your experience while you navigate through the website. Out of these, the cookies that are categorized as necessary are stored on your browser as they are essential for the working of basic functionalities of the website. We also use third-party cookies that help us analyze and understand how you use this website. These cookies will be stored in your browser only with your consent. You also have the option to opt-out of these cookies. But opting out of some of these cookies may affect your browsing experience.
Necessary cookies are absolutely essential for the website to function properly. This category only includes cookies that ensures basic functionalities and security features of the website. These cookies do not store any personal information.
Any cookies that may not be particularly necessary for the website to function and is used specifically to collect user personal data via analytics, ads, other embedded contents are termed as non-necessary cookies. It is mandatory to procure user consent prior to running these cookies on your website.
Commenti recenti