Il T.A.R. si sofferma sulle coordinate ermeneutiche che devono essere seguite per l’applicazione del bando di gara e della lex specialis, prestando particolare attenzione ai requisiti minimi (essenziali) che dovevano essere posseduti a pena di esclusione.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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Il TAR Veneto ha ricordato che la scelta del tracciato e le caratteristiche tecnico-costruttive di un’opera pubblica costituiscono espressione di una discrezionalità tecnica.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Veneto ha affermato che la scelta relativa alla localizzazione di un’opera pubblica è sottratta al sindacato del G.A., con le sole eccezioni della illogicità, del travisamento e della contraddittorietà, anche se la P.A. è tenuta a dare conto, nella relativa determinazione, dell’avvenuta valutazione e considerazione di tutti gli interessi coinvolti e, segnatamente, di quelli sacrificati e, sotto il profilo dell’adeguato apprezzamento delle posizioni interessate dall’ubicazione dell’opera, le delibere che ne approvano il progetto risultano sicuramente sindacabili; inoltre la P.A. non è tenuta a fornire al riguardo le specifiche ragioni della scelta di un luogo piuttosto che di un altro, rimanendo inibita al sindacato giurisdizionale sull’eccesso di potere ogni possibilità di sovrapporre una nuova graduazione di interessi in conflitto alla valutazione che di essi sia stata già compiuta dall’organo competente, in quanto profilo attinente alla discrezionalità tecnica e, quindi, al merito dell’azione amministrativa.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Sardegna ha affermato che costituiscono elementi necessari nell’iter logico di qualsiasi giudizio di compatibilità paesaggistica: la descrizione del manufatto; la descrizione del contesto tutelato in cui esso si colloca; la descrizione del rapporto tra l’uno e l’altro, dell’impatto visivo del primo sul secondo e delle ragioni per cui esso è disarmonico o addirittura intollerabile.
Con specifico riferimento alla valutazione di compatibilità paesaggistica resa ai sensi dell’art. 167 d.lgs. 42/2004, è altresì necessario che la Soprintendenza svolga un’istruttoria ponderata e puntuale, compendiata in un adeguato corredo motivazionale, finalizzata ad accertare se, specie a fronte di interventi edilizi datati, gli stessi, anche all’esito di eventuali opere di mitigazione da prescriversi in sede di parere, possano ritenersi compatibili con il contesto circostante, per come modificatosi nel tempo e, quindi, per come appare alla P.A., nel momento dell’esercizio del potere.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Veneto, dopo aver effettuato una pregevole ricostruzione dell’istituto dell’autorizzazione paesaggistica, ha affermato che il parere reso tardivamente rispetto al termine ex art. 146 d.lgs. 42/2004 dalla Soprintendenza (la quale non perde il relativo potere per il decorso del termine assegnatole) è da considerarsi privo dell’efficacia vincolante attribuitagli dalla legge, degradando a parere obbligatorio non vincolante, che deve essere valutato dall’Amministrazione procedente.
Nel caso di specie, il TAR ha stigmatizzato il fatto che la Soprintendenza abbia impiegato 45 giorni per esaminare gli atti trasmessi dal Comune e inviare il preavviso di diniego e ne abbia speso più del triplo, per l’esattezza 147, per esaminare le controdeduzioni prodotte dai ricorrenti e ribadire le conclusioni cui era pervenuta in precedenza. La Soprintendenza aveva anche fatto sapere al Comune di doversi adoperare perché gli strumenti urbanistici neghino in radice la possibilità di edificare in loco. Il TAR ha ritenuto di precisare che un simile complessivo comportamento dovrebbe essere valutato ai fini della performance del pubblico funzionario e delle sue responsabilità, ai sensi dell’art. 2, co. 9 l. 241/1990.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Nel caso di specie, il privato impugnava un diniego di sanatoria ex artt. 36 e 37 T.U. edilizia in area paesaggistica, affermando che, prima di emettere il provvedimento, il Comune avrebbe dovuto attendere il parere della Soprintendenza.
Il TAR Veneto ha respinto il motivo di ricorso.
Il Comune, una volta accertata la non conformità delle opere alle vigenti prescrizioni urbanistiche, poteva denegare la sanatoria, posto che il procedimento non avrebbe potuto avere esito diverso indipendentemente dalla valutazione della compatibilità delle opere con le esigenze di tutela dei vincoli paesaggistici insistenti sull’area.
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Il TAR Veneto ha affermato che l’obbligo di pronuncia da parte dell’Autorità preposta alla tutela del vincolo sussiste in relazione alla esistenza del vincolo al momento in cui deve essere valutata la domanda di sanatoria, a prescindere dall’epoca di introduzione del vincolo e di realizzazione del fabbricato.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Veneto ha risposto di no, perché il pontile crea una nuova superficie utile in un contesto vincolato, cosicché ritenersi insuscettibile di sanatoria ex art. 167 d.lgs. 42/2004.
Post di Alberto Antico – avvocato
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La Corte di cassazione penale, in tema di delitti contro la P.A., ha affermato che, a seguito dell’abrogazione del delitto di abuso d’ufficio (un tempo contemplato all’art. 323 c.p.), non è suscettibile di revoca, ex art. 673 c.p.p., la sentenza di condanna per il delitto di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.), con riguardo al quale il giudice della cognizione abbia ritenuto che l’illiceità dell’interferenza derivasse dalla sua finalizzazione alla realizzazione del delitto di abuso di ufficio, nel caso in cui la condotta cui l’interferenza era finalizzata conservi disvalore penale a norma dell’art. 314-bis c.p., introdotto dall’art. 9 d.l. 92/2024, come convertito dalla l. 112/2024.
Il T.A.R. ricorda che non vi alcun obbligo per la Pubblica Amministrazione di approvare il PUA, anche se conforme al PI, in quanto trattasi di una scelta politica.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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