Il TAR Veneto ribadisce che l’approvazione, nelle more di un giudizio avverso lo strumento urbanistico, di altri strumenti pianificatori (incluse mere varianti) comporta l’improcedibilità del ricorso, in quanto sfuma l’interesse ad ottenere la relativa decisione: e infatti, ogni nuova approvazione ha alla base una nuova e autonoma valutazione istruttoria degli interessi urbanistici, da intendersi anche eventualmente quale scelta di confermare le disposizioni già vigenti.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Il TAR Veneto ricorda che non sussiste alcun rapporto di presupposizione tra gli strumenti urbanistici che si succedono nel tempo, poiché ognuno è frutto di un’autonoma valutazione discrezionale (anche se poi le prescrizioni urbanistiche sono tra loro sovrapponibili nel contenuto).
Ha quindi affermato l’impossibilità di contestare un’illegittimità derivata della nuova deliberazione rispetto alla prima.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Il TAR Palermo ha affermato che le controversie aventi ad oggetto il libero esercizio di voto - che si assume leso dalla presunta illegittimità costituzionale della legge statale e, conseguentemente, della legge regionale che tali elezioni disciplina, e di cui il decreto di indizione dei comizi elettorali impugnato costituisce atto meramente attuativo - appartengono al G.O., poiché la decisione verte non già sul procedimento elettorale, bensì sul libero esercizio del diritto di voto, ossia il diritto soggettivo inerente all’elettorato medesimo.
Spettano invece al G.A. le questioni attinenti sia alla lesione del diritto a partecipare al procedimento elettorale, sia quelle alla regolarità delle operazioni elettorali, ossia la regolarità delle forme procedimentali di svolgimento delle elezioni, alle quali fanno capo nei singoli posizioni che hanno la consistenza dell’interesse legittimo e non del diritto soggettivo.
Nella fattispecie in esame, la denunciata compressione del diritto di voto derivante dall’impossibilità, per il cittadino residente in un Comune minore facente parte di una Città metropolitana, di partecipare alle elezioni del Sindaco metropolitano, scelto solo dagli elettori del Comune capoluogo, deve qualificarsi come lesione di un diritto soggettivo e la relativa giurisdizione resta attribuita al G.O.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il Consiglio di Stato ha affermato che la categoria dei contratti estranei al diritto dei pubblici appalti non esiste, essendo contemplata soltanto quella dei contratti esclusiex art. 56 d.lgs. 36/2023, ossia quelli sottratti dagli obblighi di evidenza pubblica (affidamento mediante gara).
L’art. 3 dell’All. I.1. al codice prevede sia la procedura di evidenza pubblica, sia l’affidamento diretto: quale che sia la procedura adottata per l’individuazione del contraente, il contratto successivamente stipulato va comunque considerato alla stregua di appalto pubblico, dal momento che con esso la P.A. persegue un fine pubblico, ossia un’utilità collettiva che può variamente atteggiarsi in funzione delle specifiche esigenze dell’Ente che rappresenta quella stessa comunità.
In questa direzione, l’art. 56 cit. qualifica i servizi legali alla stregua di appalti pubblici, sebbene esclusi.
Poiché i movimenti finanziari devono formare oggetto di monitoraggio in relazione a tutti gli appalti pubblici, e poiché i servizi legali sono da considerare alla stregua di appalti pubblici di servizi, anche tali contratti sono soggetti alla comunicazione CIG.
L’art. 13, co. 5 del Codice stabilisce che i contratti esclusi, qualora garantiscano un certo ritorno economico, siano affidati nel rispetto dei principi di cui agli artt. 1, 2 e 3. Nel caso di incarico saltuario ed occasionale, la P.A. non sarà tenuta, sul piano procedimentale, al rigoroso rispetto delle regole di evidenza pubblica, ma soltanto ad osservare alcuni principi in tema di “accesso al mercato” (art. 3); nel caso di servizi legali continuativi svolti in forma organizzata occorrerà seguire le procedure competitive a carattere semplificato o “alleggerito” di cui all’art. 127 del codice.
L’art. 222, co. 3 del codice aggiunge che l’ANAC vigila sui contratti pubblici nonché sui contratti esclusi. Il successivo comma 12 fa espressamente salvo l’art. 1, co. 67 l. 266/2005, a norma del quale tutto ciò che forma oggetto di vigilanza ANAC deve contestualmente formare oggetto di versamento di contributo (proprio per il funzionamento di ANAC).
Si segnala che parte della dottrina ha sollevato dure critiche contro la tendenza ad annacquare la specificità della consulenza e assistenza forense nell’ampio genere degli appalti pubblici: la parte assistita (fosse anche una P.A.) ha diritto a essere e, prima ancora, a sentirsi difesa da un professionista su cui ripone fiducia, non perché ha presentato la parcella più bassa o l’offerta più allettante, ma perché risponde con il suo comportamento all’ideale di difensore di cui l’assistito sente il bisogno. Ciò senza derubricare l’importanza che i soldi pubblici siano ben spesi, ma nell’epoca delle fatture elettroniche, la rendicontazione finanziaria è molto favorita rispetto al passato.
Si ringrazia sentitamente il dott. Roberto Travaglini per la segnalazione.
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Il TAR Veneto ricorda che il rilascio del condono per un immobile sito in fascia di rispetto stradale è possibile solo se l’opera non costituisce minaccia alla sicurezza del traffico.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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In materia di produzione agricola certificata, il TAR Veneto ha affermato che una semplice SCIA presentata per la sostituzione di una copertura in eternit con un impianto fotovoltaico non lascia desumere di per sé alcuna connessione con tale tipologia di produzione (non potendo quindi il privato pretendere di sfruttare tale impianto per migliorare la sua posizione in graduatoria AVEPA).
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Il TAR Veneto ricorda che il silenzio-assenso ad un’istanza di condono edilizio si perfeziona solamente se è stata pagata per l’intero l’oblazione dovuta.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Il TAR Veneto evidenzia la necessità di fare perno sul moderno concetto di “superamento delle barriere architettoniche”, dovendosi così intendere quegli interventi volti a migliorare il benessere e la qualità della vita della persona con disabilità.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Il TAR Veneto ha dapprima dichiarato che l’annullamento in autotutela di un condono necessita di una motivazione relativamente all’intervento che si ritiene illegittimo (il privato affermava che si fosse meramente trattato di una ricostruzione del manufatto con materiali diversi; al contrario apoditticamente il Comune riteneva si trattasse di una modifica sostanziale); poi ha ricordato che un’autotutela del provvedimento attuata a distanza di anni richiede una valutazione dell’interesse pubblico a tale annullamento.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Secondo il TAR Veneto, il Piano Casa di cui alla l. R.V. n. 14/2009 non consentiva di derogare agli obblighi di previo Piano Urbanistico Attuativo previsti dallo strumento urbanistico: anche l’art. 64 della l. R.V. n. 30/2016 di interpretazione autentica della potenzialità derogatoria del Piano Casa, infatti, non indica tra le – eccezionali – norme derogate tale tipo di prescrizione.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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