Il TAR Catania ha affermato che rientra tra i compiti del responsabile del procedimento (RUP) quello di adottare, ove ne abbia la competenza, il provvedimento finale, ai sensi dell’art. 6, co. 1, lett. e l. 241/1990.
Nel caso di specie, il RUP ben poteva adottare, anche in assenza di delega, un’autorizzazione alla tumulazione, il cui rilascio dipende dal mero accertamento della sussistenza dei presupposti normativamente previsti.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Catania ha affermato la competenza del Dirigente comunale, e non del Sindaco, alla sottoscrizione dell’avviso di regolarizzazione delle concessioni cimiteriali asseritamente scadute, in quanto spetta alla Dirigenza il compimento degli atti di gestione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e alla Giunta, trattandosi di competenza generale che si estende anche alle ipotesi in cui norme anteriori prevedevano, in modo espresso, la competenza di organi politici.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Veneto rileva che le prescrizioni contenute in una convenzione urbanistica che siano meramente replica di quanto già stabilito nella delibera di approvazione del relativo piano di lottizzazione non possono essere impugnati oltre l’ordinario termine di decadenza dalla pubblicazione della delibera comunale medesima.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per il Veneto, ha accertato il danno erariale commesso dal responsabile dell’Area tecnica di un Comune, derivante dalla mancata rivalutazione annuale del costo di costruzione nelle pratiche edilizie, in violazione dell’art. 16 d.P.R. 380/2001.
Il funzionario, per dimostrare l’assenza di colpa grave, eccepiva che durante il periodo di riferimento (2007-2021), l’Ufficio tecnico avrebbe subito una cronica carenza di personale, potendo lui contare solo su due collaboratori a orario ridotto. La situazione organizzativa sarebbe stata aggravata dalla complessità delle mansioni attribuite all’Area tecnica, che includevano, oltre all’urbanistica, il commercio, le attività SUAP e la gestione di opere pubbliche. In particolare, egli era stato nominato RUP per numerosi progetti e aveva dovuto assumere, per un periodo, anche la responsabilità dell’Area Polizia Locale.
La Corte ha comunque rilevato che l’adeguamento annuale del costo di costruzione secondo l’indice ISTAT, previsto dall’art. 16, co. 9 d.P.R. 380/2001, costituisce un obbligo giuridico vincolato, a contenuto tecnico e automatico, che si innesta stabilmente nel procedimento amministrativo volto al rilascio del permesso di costruire. L’obbligo grava direttamente sull’Amministrazione comunale e, in particolare, sull’Ufficio tecnico competente, ed è da adempiere con cadenza annuale, senza necessità di ulteriori provvedimenti autorizzativi. Diverso è per gli oneri di urbanizzazione, i cui parametri vanno aggiornati con deliberazione comunale ogni cinque anni.
La semplicità del meccanismo di adeguamento, la sua cadenza annuale, la natura vincolata dell’obbligo, nonché la chiarezza della disciplina normativa di riferimento, concorrono a qualificare la condotta omissiva come gravemente colposa.
Post di Daniele Iselle
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Il TAR Liguria ha affermato che i manufatti e le attrezzature funzionali all’attività sportiva - ivi compresi i blocchi ad uso servizi, gli spogliatoi e le tribune serventi ad un capo di padel - sono da considerarsi nuova costruzione, non essendo sufficiente, per escluderli da tale categoria, la circostanza che, secondo le previsioni del PRG, non concorrano alla formazione di superficie agibile.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il Consiglio di Stato ha affermato che la VIA costituisce un procedimento finalizzato a valutare la compatibilità ambientale naturalmente preventivo e avente ad oggetto il progetto di un’opera ancora da realizzare e, pertanto, pienamente modificabile in vista del conseguimento dei risultati prefissi dalla disciplina ambientale.
Quando il giudizio di compatibilità ambientale è postumo, ossia a progetto già compiutamente realizzato, e ad opera dunque esistente, il giudizio di VIA deve fare in modo che l’effetto utile della direttiva n. 85/337/CEE del Consiglio del 27 giugno 1985, concernente la VIA di determinati progetti pubblici e privati sia comunque raggiunto, senza tuttavia rimettere in discussione, nella loro interezza, le localizzazioni di tutte le opere e le attività ab antiquo esistenti. Ciò sarebbe contrario al ragionevole bilanciamento che deve esistere tra l’interesse alla tutela ambientale ed il mantenimento della localizzazione storica di impianti e attività, il cui azzeramento sarebbe l’effetto possibile di un’applicazione retroattiva degli standard di valutazione divenuti obbligatori per tutti i progetti successivi al 3 luglio 1988.
Con riferimento ad un impianto preesistente all’introduzione della direttiva, la VIA si impone allorché si debba procedere al rinnovo dell’autorizzazione o al suo ripristino a seguito dell’avvenuta revoca a causa di irregolarità dell’impianto e ciò anche in assenza del compimento di opere o lavori di sorta e dunque con riferimento agli impianti esistenti. Nel caso in cui un impianto preesistente divenga oggetto di ulteriori lavori o attività, la VIA dovrà essere nondimeno recuperata rispetto a tali lavori nella fase del rilascio dell’autorizzazione o anche in sede di rinnovo della stessa.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Veneto ha dichiarato che per “aventi titolo” alla redazione e presentazione di un progetto di piano devono intendersi quei soggetti dotati di capacità edificatoria all’interno del piano medesimo: in altre parole, se uno dei proprietari delle aree risulta essere sostanzialmente privo di ius aedificandi, il suddetto progetto potrà essere presentato e valutato anche se da lui non sottoscritto
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Il TAR Veneto ribadisce che gli atti unilaterali d’obbligo, pur formalmente atti di natura negoziale con cui il privato assume obbligazioni, si caratterizzano per essere teleologicamente orientati al rilascio del titolo edilizio nel quale sono destinati a confluire: non rivestono quindi un’autonoma efficacia negoziale, ma nella sostanza divengono un elemento accidentale del provvedimento stesso, avente natura ibrida tra privato e pubblico, di cui la P.A. può pretendere l’esecuzione.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Il TAR Veneto ricorda che l’obbligo di cedere e/o vincolare ad uso pubblico al Comune una certa quantità di aree a standard, previsto da una specifica norma di piano (e “sancito” in un atto unilaterale d’obbligo), non è confondibile con l’obbligo di versare il contributo di costruzione, ma è ulteriore rispetto ad esso.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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