Il TAR Catania ha affermato che è legittima la norma di un regolamento comunale, secondo cui tutte le concessioni cimiteriali, dal momento dell’entrata in vigore della norma stessa, debbano avere durata determinata.
Per le concessioni già in essere, il termine massimo previsto per le concessioni dev’essere computato dalla data di entrata in vigore della norma, in virtù del principio di irretroattività delle norme sfavorevoli (in questo caso, per chi in precedenza poteva vantare una concessione perpetua).
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Catania ha affermato che la P.A. può sempre modificare il contenuto dei titoli concessori o autorizzatori relativi ad aree demaniali cimiteriali originariamente rilasciati, così come revocare le concessioni su dette aree; a maggior ragione le va riconosciuta la possibilità di modificare le concessioni da perpetue in temporanee.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Veneto ha affermato che l’art. 338 r.d. 1265/1934 prevede la fascia di rispetto cimiteriale entro la quale è vietato costruire, ma il parcheggio (nel caso di specie, di un agricampeggio) non è una costruzione in senso stretto, non venendo realizzato alcun manufatto.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Veneto sottolinea che gli impegni che vengono assunti dalla parte privata in sede di convenzione urbanistica non possono essere valutati in modo atomistico, ma all’interno di un più ampio spettro di oneri e vantaggi che vengono assunti dal privato.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Il TAR Catania ha affermato che rientra tra i compiti del responsabile del procedimento (RUP) quello di adottare, ove ne abbia la competenza, il provvedimento finale, ai sensi dell’art. 6, co. 1, lett. e l. 241/1990.
Nel caso di specie, il RUP ben poteva adottare, anche in assenza di delega, un’autorizzazione alla tumulazione, il cui rilascio dipende dal mero accertamento della sussistenza dei presupposti normativamente previsti.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Catania ha affermato la competenza del Dirigente comunale, e non del Sindaco, alla sottoscrizione dell’avviso di regolarizzazione delle concessioni cimiteriali asseritamente scadute, in quanto spetta alla Dirigenza il compimento degli atti di gestione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e alla Giunta, trattandosi di competenza generale che si estende anche alle ipotesi in cui norme anteriori prevedevano, in modo espresso, la competenza di organi politici.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Veneto rileva che le prescrizioni contenute in una convenzione urbanistica che siano meramente replica di quanto già stabilito nella delibera di approvazione del relativo piano di lottizzazione non possono essere impugnati oltre l’ordinario termine di decadenza dalla pubblicazione della delibera comunale medesima.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per il Veneto, ha accertato il danno erariale commesso dal responsabile dell’Area tecnica di un Comune, derivante dalla mancata rivalutazione annuale del costo di costruzione nelle pratiche edilizie, in violazione dell’art. 16 d.P.R. 380/2001.
Il funzionario, per dimostrare l’assenza di colpa grave, eccepiva che durante il periodo di riferimento (2007-2021), l’Ufficio tecnico avrebbe subito una cronica carenza di personale, potendo lui contare solo su due collaboratori a orario ridotto. La situazione organizzativa sarebbe stata aggravata dalla complessità delle mansioni attribuite all’Area tecnica, che includevano, oltre all’urbanistica, il commercio, le attività SUAP e la gestione di opere pubbliche. In particolare, egli era stato nominato RUP per numerosi progetti e aveva dovuto assumere, per un periodo, anche la responsabilità dell’Area Polizia Locale.
La Corte ha comunque rilevato che l’adeguamento annuale del costo di costruzione secondo l’indice ISTAT, previsto dall’art. 16, co. 9 d.P.R. 380/2001, costituisce un obbligo giuridico vincolato, a contenuto tecnico e automatico, che si innesta stabilmente nel procedimento amministrativo volto al rilascio del permesso di costruire. L’obbligo grava direttamente sull’Amministrazione comunale e, in particolare, sull’Ufficio tecnico competente, ed è da adempiere con cadenza annuale, senza necessità di ulteriori provvedimenti autorizzativi. Diverso è per gli oneri di urbanizzazione, i cui parametri vanno aggiornati con deliberazione comunale ogni cinque anni.
La semplicità del meccanismo di adeguamento, la sua cadenza annuale, la natura vincolata dell’obbligo, nonché la chiarezza della disciplina normativa di riferimento, concorrono a qualificare la condotta omissiva come gravemente colposa.
Post di Daniele Iselle
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Il TAR Liguria ha affermato che i manufatti e le attrezzature funzionali all’attività sportiva - ivi compresi i blocchi ad uso servizi, gli spogliatoi e le tribune serventi ad un capo di padel - sono da considerarsi nuova costruzione, non essendo sufficiente, per escluderli da tale categoria, la circostanza che, secondo le previsioni del PRG, non concorrano alla formazione di superficie agibile.
Post di Alberto Antico – avvocato
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