Nel caso di specie, il Comune accertava una ristrutturazione edilizia eseguita in assenza di PdC, ma nell’ordinanza di demolizione citava per errore l’art. 34 T.U. edilizia, in luogo del precedente art. 33.
Il privato così si convinceva di poter applicare la prima delle norme citate.
Il TAR Veneto ha dissentito.
Nessun legittimo affidamento circa la possibilità di applicare l’art. 34 d.P.R. 380/2001 poteva essersi formato in capo al privato, a fronte dell’evidenza dell’errore materiale, avendo la P.A., nelle premesse dell’ordinanza di demolizione, chiarito che non vi era alcun titolo edilizio legittimante in tutto o in parte le opere e che si trattava di abusi consistenti in nuova costruzione e abusiva ristrutturazione.
Né tale affidamento poteva ritenersi corroborato in concreto da comportamenti del Comune favorevoli all’applicazione della sanzione pecuniaria, considerato che, al contrario, l’Ente locale, già prima dell’ordinanza di demolizione, aveva più volte opposto il proprio diniego alle richieste avanzate in tal senso dal privato.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Ai sensi dell’art.13, c. 1 della l. n. 241/1990 le garanzie partecipative non si applicano agli atti di pianificazione. Mutatis mutandis, lo stesso dicasi per l’atto di convalida/ratifica del precedente atto amministrativo generale, il cui vizio di incompetenza è stato emendato. Nel caso di specie, il Consiglio comunale aveva convalidato il diniego alla proroga del termine quinquennale di efficacia delle previsioni urbanistiche relative alle aree di espansione soggette a strumenti attuativi non approvati, di cui all’art. 18, comma 7 bis, della l.r. n. 11/2004 deliberato dalla Giunta.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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Nel caso di specie, il privato gestore di un parcheggio a pagamento impugnava la delibera di Consiglio comunale avente ad oggetto la “conferma e tariffazione degli accessi” della ZTL imposta in una data area cittadina. Il privato lamentava che la ZTL, onerosa per tutte le categorie di veicoli a motore, determinerebbe un calo di accessi dei veicoli privati e dunque un minor utilizzo dei parcheggi, con conseguente riduzione degli introiti.
Il TAR Veneto ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza d’interesse.
La delibera consiliare non era immediatamente lesiva, in quanto demandava ad un provvedimento della Giunta – mai emanato nei successivi cinque anni – l’approvazione delle tariffe di accesso alla ZTL, nonché le deroghe, le riduzioni e le esenzioni dal pagamento per determinate categorie di veicoli, anche in relazione allo status degli utilizzatori.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, del servizio di pulizia e spazzamento stradale, della fornitura dei relativi veicoli e dei contenitori e sacchetti per la raccolta dei rifiuti urbani (CAM gestione rifiuti). (GU Serie Generale n.92 del 19-04-2025)
Il TAR Sardegna ha affermato che è ormai superato l’orientamento giurisprudenziale per il quale le istanze manifestamente infondate o inammissibili non farebbero mai sorgere il dovere della P.A. di provvedere, alla luce dell’attuale contenuto dell’art. 2, co. 1 l. 241/1990, che impone, a fronte di esse, comunque l’adozione di un provvedimento espresso, seppur in forma semplificata.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Catania ha offerto utili princìpi in merito.
L’art. 31, co. 2 d.P.R. 380/2001 sottende e presuppone la valutazione di una pluralità di circostanze di fatto e di diritto che la P.A. deve appurare prima di adottare l’ordine di demolizione, tra cui: i) la natura, la consistenza e la tipologia dell’opera così da ricondurla nell’alveo di quelle necessitanti di un titolo edilizio e non già nell’edilizia libera o “comunicata”; ii) l’assenza di evidenti indizi di una sua realizzazione in un’epoca in cui non era necessario munirsi di tale titolo autorizzatorio.
L’onere motivazionale in ordine alla contestazione dell’abusività delle opere deve considerarsi inversamente proporzionale alla manifesta evidenza dei predetti presupposti: di regola, è sufficiente la mera descrizione dell’intervento edilizio qualora già chiaramente sussumibile nell’ambito di operatività degli artt. 31 e 33 d.P.R. cit., dato che la doverosità e vincolatività dell’ordine di demolizione è collegata all’accertamento della realizzazione di un immobile abusivo e giammai assistito da alcun titolo.
A fronte di interventi edilizi astrattamente riconducibili agli artt. 6 e 6-bis d.P.R. cit. (attività edilizia libera, CIL, CILA), l’onere di motivazione dell’ordinanza di demolizione deve ritenersi esteso anche ai profili di fatto e di diritto in grado (anche alla luce della discrezionalità ermeneutica che la P.A. conserva nell’ambito dell’attività di vigilanza ex art. 27 d.P.R. cit.) di escluderne la riconducibilità a tale categoria e la sicura ascrivibilità ad una diversa, giacché l’illegittimo avvio dell’attività edilizia soggetta a mera comunicazione implica esclusivamente l’applicazione una sanzione pecuniaria “secca”.
La presentazione della CIL o della CILA da parte del privato attenua la regola giurisprudenziale che esclude la rilevanza partecipativa del privato ai fini dell’adozione di un’ordinanza di demolizione, onerando la P.A. di una specifica motivazione in ordine all’abusività delle opere contestate. Infatti, la CIL o CILA permette alla P.A. di conoscere l’intervento edilizio allo scopo di attivare la vigilanza per escluderne la riconducibilità alle diverse categorie escluse a priori o necessitanti un diverso titolo edilizio: tali comunicazioni costituiscono uno strumento di dialogo volto ad inverare i principi di collaborazione e buona fede tra cittadino e P.A.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il Consiglio di Stato ha affermato che il pergolato, come struttura aperta su tre lati e nella parte superiore, non richiede alcun titolo edilizio. Di contro, quando lo stesso sia coperto superiormente, anche in parte, con una struttura non facilmente amovibile, diventa una tettoia ed è soggetto alla disciplina relativa, dunque al rilascio del titolo edilizio.
Nel caso di specie, la realizzazione di una tettoia attraverso il posizionamento sulla struttura di una copertura fissa di pannellature in legno, in ragione delle proprie caratteristiche intrinseche, delle modalità di costruzione nonché dell’impatto derivante dalla permanenza, comporta una trasformazione del territorio tale per cui non può essere legittimata attraverso il ricorso alla SCIA, ma necessita del previo rilascio del permesso di costruire.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Veneto sottolinea che la normativa regionale non specifica un grado minimo di disabilità per poter usufruire della normativa in materia di eliminazione delle barriere architettoniche, rendendolo possibile in via generale per “le persone con disabilità”.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Il TAR Veneto ha esaminato i requisiti di legittimità del decreto sindacale di attribuzione dei poteri al funzionario comunale (nel contesto del ricorso di un privato che, per sfuggire ad un’ordinanza di demolizione, aveva sostenuto la nullità del decreto che conferiva i poteri al funzionario che l’aveva scritta).
Post di Alberto Antico – avvocato
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