Il Consiglio di Stato ha affermato la legittimità dell’operato della commissione di gara che introduca coefficienti di ponderazione dei sub-criteri di valutazione delle offerte non previsti nel bando, anche dopo la presentazione delle offerte (purché non siano state ancora aperte), quando tali sub-pesi o sub-punteggi siano specificazione dei criteri previsti dalla lex specialis di gara.
Nelle gare da aggiudicare secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la commissione di gara può autovincolarsi fissando motivati criteri di esercizio della discrezionalità ad essa attribuita dalla lex specialis, sempreché in tal modo non modifichi i criteri di valutazione e i fattori di ponderazione ivi fissati.
Post di Alberto Antico – avvocato
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
Il Consiglio di Stato ha affermato che la sottoscrizione di una pubblica petizione implica il consenso al trattamento dei propri dati personali solo per la specifica finalità connessa alla stessa e, quindi alla trasmissione degli stessi all’Autorità pubblica che ne è destinataria e non già per altre finalità, diverse ed ulteriori.
Vi è infatti differenza tra la mera adesione ad una petizione pubblica e l’esternazione pubblica di tale adesione, con la conseguente applicabilità dell’art. 9, co. 2 reg. (UE) 2016/679 (cd. GDPR) e la relativa facoltà di colui che sottoscrive una petizione pubblica, di chiedere ed ottenere che il suo nome sia nascosto al fine di proteggere il suo diritto alla privacy.
La sottoscrizione di una petizione pubblica non comporta la rinuncia alla protezione e riservatezza dei propri dati personali che si connotano, come sensibili (rectius, dopo il GDPR, dati particolari) poiché idonei a rivelare un’opinione o, comunque, una posizione politica.
Il diritto all’accesso dei dati personali (anche tramite accesso civico) può essere riconosciuto esclusivamente all’esito di un bilanciamento valoriale, atteso che l’accesso è possibile solo se il diritto o l’interesse del richiedente l’accesso è di rango almeno pari o superiore a quello della persona a cui si riferiscono i dati in esame.
In riferimento al rapporto tra accesso difensivo e tutela della riservatezza, occorre distinguere tra dati e informazioni caratterizzati da una cd. riservatezza “semplice” (ad es. dati finanziari ed economici), in ordine ai quale l’interesse difensivo è ritenuto tendenzialmente prevalente, e dati e informazioni caratterizzati da una riservatezza “rafforzata” (dati “sensibili” e “supersensibili”), rispetto ai quali l’interesse difensivo deve di volta in volta essere bilanciato secondo criteri di necessarietà, indispensabilità e parità di rango ed in base ai principi di proporzionalità, pertinenza e non eccedenza.
Il sottoscrittore della petizione pubblica, non avendo rinunciato alla tutela della sua riservatezza, assume, rispetto all’istanza di accesso agli atti della medesima petizione, la posizione di controinteressato, a cui sono, pertanto, dovute le comunicazioni previste, con riferimento all’accesso civico, dall’art. 5, co. 5 d.lgs. 33/2013, e, con riferimento all’accesso documentale, dall’art. 3, co. 1 d.P.R. 184/2006.
Post di Alberto Antico – avvocato
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
Il TAR Veneto ha affermato che l’art. 122 c.p.a. attribuisce al giudice il potere di decidere in merito alla declaratoria di inefficacia del contratto tenendo conto, in particolare, degli interessi delle parti, dell’effettiva possibilità per il ricorrente di conseguire l’aggiudicazione alla luce dei vizi riscontrati, dello stato di esecuzione del contratto e della possibilità di subentrare nel contratto e fissandone l’eventuale decorrenza in funzione dei medesimi obiettivi.
Nel caso di in cui all’annullamento dell’aggiudicazione segua la declaratoria di inefficacia del contratto con effetto retroattivo, contratto la cui esecuzione fosse iniziata, viene a mancare la causa giustificativa della prestazione e sussiste un indebito oggettivo, che determina la ripetibilità della prestazione resa. Tale ripetibilità, tuttavia, va collegata con il contenuto della prestazione e con la sua possibilità concreta di ripetizione, secondo le regole degli artt. 2033 ss. c.c., operando altrimenti, ove ne sussistano i presupposti, l’azione generale di arricchimento prevista dall’art. 2041 c.c.
Post di Alberto Antico – avvocato
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
Il TAR Veneto ha affermato che la dichiarata funzione dell’avviso ad opponendum di cui all’art. 218, co. 1 d.P.R. 207/2010 (“All’atto della redazione del certificato di ultimazione dei lavori il responsabile del procedimento dà avviso al Sindaco o ai Sindaci del comune nel cui territorio si eseguono i lavori, i quali curano la pubblicazione, nei comuni in cui l’intervento è stato eseguito, di un avviso contenente l’invito per coloro i quali vantino crediti verso l’esecutore per indebite occupazioni di aree o stabili e danni arrecati nell’esecuzione dei lavori, a presentare entro un termine non superiore a sessanta giorni le ragioni dei loro crediti e la relativa documentazione”) è quella di permettere a eventuali creditori dell’appaltatore di rivendicare diritti loro spettanti entro un termine stabilito.
Post di Alberto Antico – avvocato
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
Il TAR Veneto ha affermato che spetta al TSAP conoscere dell’impugnazione degli atti di localizzazione di un’opera idraulica implicante l’utilizzo a scopi irrigui delle acque pubbliche.
Post di Alberto Antico – avvocato
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
Il Consiglio di Stato ha preso atto che, dopo la riforma apportata dal d.l. 69/2024 (come convertito dalla l. 105/2024), risulta abrogato l’ultimo periodo dell’art. 32, co. 3 d.P.R. 380/2001, pertanto le difformità edilizie in immobili vincolati non diventano per ciò solo variazioni essenziali.
Post di Alberto Antico – avvocato
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
La Sezione II del Consiglio di Stato ha rimesso all’Adunanza Plenaria il quesito se, in relazione a fiumi, torrenti o corsi d’acqua cd. minori, debbano intendersi soggette al vincolo paesaggistico ex art. 142, co. 1, lett. c d.lgs. 42/2004 unicamente le porzioni di aree ricomprese nei 150 metri a partire dai piedi degli argini e dalle sponde, con esclusione delle aree sopraelevate.
Post di Alberto Antico – avvocato
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
Il Consiglio di Stato ha affermato che il mero denunciante di un illecito edilizio non può intervenire ad opponendum nel relativo giudizio avverso l’ordinanza di demolizione proposto dal suo destinatario.
L’interesse ad agire va dimostrato ovvero desunto dagli atti di causa in base ad una disamina effettuata in concreto, dalla quale emerga il pregiudizio che la parte finirebbe per ricavare dalla mancata esecuzione di un atto sanzionatorio. Esso non può essere presunto dalla qualifica di denunciante un abuso edilizio, ancorché la vigilanza del Comune sia stata compulsata a tutela della propria proprietà.
Post di Alberto Antico – avvocato
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
Il TAR Veneto ha ricordato che il positivo scrutinio della pretesa risarcitoria presuppone, in uno con la riconosciuta illegittimità del provvedimento asseritamente lesivo, la sussistenza degli altri elementi costitutivi dell’illecito, ossia la prova del danno, il nesso causale tra condotta dell’Autorità ed il danno medesimo e l’imputabilità di questo ultimo alla P.A., perlomeno a titolo di colpa.
Nel caso di specie, il ricorrente veniva meno al dovere di ordinaria diligenza richiesta al danneggiato. Pur avendo tempestivamente impugnato il provvedimento con cui il Comune aveva inibito la realizzazione della recinzione, aveva infatti rinunciato all’istanza cautelare, che, ove accolta, avrebbe avuto l’effetto di riespandere l’originaria portata della DIA e plausibilmente - ossia più probabilmente che non - evitato il danno.
Il ricorrente teneva inoltre condotte processuali (richieste di rinvio e di cancellazione della causa dal ruolo, presentazione della domanda di fissazione dell’udienza e dell’istanza di prelievo a distanza di diversi anni dalla proposizione del ricorso) che, valutate unitamente alla rinuncia alla tutela cautelare, hanno interrotto il nesso causale e determinato il consolidamento e l’aggravamento del danno asseritamente patito.
Post di Alberto Antico – avvocato
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
Il T.A.R. Veneto ricorda che gli ampliamenti ai sensi del cd. Piano Casa possono essere realizzati solo in zona omogenea propria.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
Questo sito utilizza cookie per le proprie funzionalità. Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina o cliccando qualunque suo elemento acconsenti all’uso dei cookie.AccettoRead More
Privacy Overview
This website uses cookies to improve your experience while you navigate through the website. Out of these, the cookies that are categorized as necessary are stored on your browser as they are essential for the working of basic functionalities of the website. We also use third-party cookies that help us analyze and understand how you use this website. These cookies will be stored in your browser only with your consent. You also have the option to opt-out of these cookies. But opting out of some of these cookies may affect your browsing experience.
Necessary cookies are absolutely essential for the website to function properly. This category only includes cookies that ensures basic functionalities and security features of the website. These cookies do not store any personal information.
Any cookies that may not be particularly necessary for the website to function and is used specifically to collect user personal data via analytics, ads, other embedded contents are termed as non-necessary cookies. It is mandatory to procure user consent prior to running these cookies on your website.
Commenti recenti