Il TAR Veneto ha affermato che la circostanza che un intervento rientri nell’ambito dell’attività edilizia libera è irrilevante a fini paesaggistici, in quanto l’autorizzazione paesaggistica costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l’intervento urbanistico-edilizio.
Nel caso di lavori di edilizia libera su immobili vincolati come beni culturali, pur non essendo richiesto alcun titolo abilitativo sotto il profilo urbanistico-edilizio, è sempre necessaria l’autorizzazione paesaggistica del Soprintendente.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il Consiglio di Stato ha affermato che la materia del turismo rientra nella competenza legislativa residuale delle Regioni, fermo restando la possibilità di intervento dello Stato nella materia dell’ordinamento civile di sua competenza esclusiva ex art. 117, co. 2. lett. l Cost., al quale è riconducibile la libertà contrattuale in materia di locazione turistica e che può interferire con il settore del turismo.
L’attività di locazione per finalità turistica esercitata in forma non imprenditoriale, riconducibile al mero godimento indiretto di beni immobili, non richiede la SCIA ex art. 19 l. 241/1990, ma una mera comunicazione di inizio attività (c.i.a.), a fini di monitoraggio e non è quindi soggetta a poteri prescrittivi ed inibitori dell’Amministrazione locale.
Gli immobili destinati a locazioni per finalità turistiche devono possedere i requisiti edilizi ed igienico-sanitari previsti dalla normativa primaria e secondaria per i locali di civile abitazione, ma l’eventuale carenza di tali requisiti, mentre può ripercuotersi sulla validità o sull’adempimento del contratto di locazione eventualmente stipulato, non legittima l’inibizione, da parte della P.A., della stipula del contratto.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Nel caso di specie, il TAR Lecce annullava la licenza per intrattenimento e discoteca e l’autorizzazione all’agibilità ottenuti dal gestore di una struttura per lo svolgimento di attività di intrattenimento per un affollamento massimo di 600 persone, poiché le aree esterne dichiaratamente “a parcheggio e per altre manifestazioni”, in realtà era ancora a destinazione agricola.
Alla luce della sentenza intervenuta, il Comune annullava in autotutela i permessi di costruire e i provvedimenti di agibilità con cui, medio tempore, il gestore rendeva il proprio locale idoneo ad accogliere fino a 3000 persone.
Il Consiglio di Stato ha dichiarato la legittimità dell’operato del Comune.
Nel caso di collegamento tra due o più provvedimenti avvinti da un nesso di presupposizione necessaria, opera un’invalidità ad effetto caducante, in cui l’annullamento dell’atto presupposto si estende automaticamente all’atto conseguenziale anche quando quest’ultimo non sia stato impugnato; in questo caso l’atto successivo deve porsi nell’ambito della medesima sequenza procedimentale, quale inevitabile conseguenza dell’atto anteriore, senza necessità di nuove ed ulteriori valutazioni di interessi.
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Il TAR Veneto ha affermato la competenza della Giunta comunale a prevedere unilateralmente il risultato della stima industriale degli impianti e del valore industriale residuo da riconoscere al gestore uscente del servizio di distribuzione gas.
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Il TAR Veneto ha affermato la sussistenza di tale interesse in capo al privato che lamentava la lesione dell’interesse alla preservazione delle caratteristiche storico-architettoniche dell’area e del panorama.
Può riconoscersi in capo ai proprietari di edifici siti in un contesto tutelato la sussistenza di un qualificato e specifico interesse ad agire per preservarne l’integrità.
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La prima Presidente della Corte di cassazione ha ritenuto ammissibili i rinvii pregiudiziali ex art. 363-bis c.p.c. sollevati dal TAR Liguria – assegnandoli alla cognizione delle Sezioni Unite civili – in quanto vertenti esclusivamente in materia di giurisdizione (nello specifico, sulle procedure di conferimento degli incarichi direttivi di una struttura sanitaria complessa ex art. 15, co. 7-bis d.lgs. 502/1992).
L’attribuzione alla Corte di cassazione, da parte dell’art. 111, co. 8 Cost., di un controllo in via successiva sulla giurisdizione del G.A. (e della Corte dei conti) consente di ritenere ammissibile anche un controllo in via preventiva com’è il rinvio pregiudiziale, pur se diverso da quelli già contemplati originariamente dal codice di rito civile (es. il regolamento di giurisdizione). Ciò rende l’art. 363-bis c.p.c. compatibile con il rito amministrativo, in applicazione dell’art. 39, co. 1 c.p.a.
Il Consiglio di Stato ha affermato la legittimità dell’operato della commissione di gara che introduca coefficienti di ponderazione dei sub-criteri di valutazione delle offerte non previsti nel bando, anche dopo la presentazione delle offerte (purché non siano state ancora aperte), quando tali sub-pesi o sub-punteggi siano specificazione dei criteri previsti dalla lex specialis di gara.
Nelle gare da aggiudicare secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la commissione di gara può autovincolarsi fissando motivati criteri di esercizio della discrezionalità ad essa attribuita dalla lex specialis, sempreché in tal modo non modifichi i criteri di valutazione e i fattori di ponderazione ivi fissati.
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Il Consiglio di Stato ha affermato che la sottoscrizione di una pubblica petizione implica il consenso al trattamento dei propri dati personali solo per la specifica finalità connessa alla stessa e, quindi alla trasmissione degli stessi all’Autorità pubblica che ne è destinataria e non già per altre finalità, diverse ed ulteriori.
Vi è infatti differenza tra la mera adesione ad una petizione pubblica e l’esternazione pubblica di tale adesione, con la conseguente applicabilità dell’art. 9, co. 2 reg. (UE) 2016/679 (cd. GDPR) e la relativa facoltà di colui che sottoscrive una petizione pubblica, di chiedere ed ottenere che il suo nome sia nascosto al fine di proteggere il suo diritto alla privacy.
La sottoscrizione di una petizione pubblica non comporta la rinuncia alla protezione e riservatezza dei propri dati personali che si connotano, come sensibili (rectius, dopo il GDPR, dati particolari) poiché idonei a rivelare un’opinione o, comunque, una posizione politica.
Il diritto all’accesso dei dati personali (anche tramite accesso civico) può essere riconosciuto esclusivamente all’esito di un bilanciamento valoriale, atteso che l’accesso è possibile solo se il diritto o l’interesse del richiedente l’accesso è di rango almeno pari o superiore a quello della persona a cui si riferiscono i dati in esame.
In riferimento al rapporto tra accesso difensivo e tutela della riservatezza, occorre distinguere tra dati e informazioni caratterizzati da una cd. riservatezza “semplice” (ad es. dati finanziari ed economici), in ordine ai quale l’interesse difensivo è ritenuto tendenzialmente prevalente, e dati e informazioni caratterizzati da una riservatezza “rafforzata” (dati “sensibili” e “supersensibili”), rispetto ai quali l’interesse difensivo deve di volta in volta essere bilanciato secondo criteri di necessarietà, indispensabilità e parità di rango ed in base ai principi di proporzionalità, pertinenza e non eccedenza.
Il sottoscrittore della petizione pubblica, non avendo rinunciato alla tutela della sua riservatezza, assume, rispetto all’istanza di accesso agli atti della medesima petizione, la posizione di controinteressato, a cui sono, pertanto, dovute le comunicazioni previste, con riferimento all’accesso civico, dall’art. 5, co. 5 d.lgs. 33/2013, e, con riferimento all’accesso documentale, dall’art. 3, co. 1 d.P.R. 184/2006.
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Il TAR Veneto ha affermato che l’art. 122 c.p.a. attribuisce al giudice il potere di decidere in merito alla declaratoria di inefficacia del contratto tenendo conto, in particolare, degli interessi delle parti, dell’effettiva possibilità per il ricorrente di conseguire l’aggiudicazione alla luce dei vizi riscontrati, dello stato di esecuzione del contratto e della possibilità di subentrare nel contratto e fissandone l’eventuale decorrenza in funzione dei medesimi obiettivi.
Nel caso di in cui all’annullamento dell’aggiudicazione segua la declaratoria di inefficacia del contratto con effetto retroattivo, contratto la cui esecuzione fosse iniziata, viene a mancare la causa giustificativa della prestazione e sussiste un indebito oggettivo, che determina la ripetibilità della prestazione resa. Tale ripetibilità, tuttavia, va collegata con il contenuto della prestazione e con la sua possibilità concreta di ripetizione, secondo le regole degli artt. 2033 ss. c.c., operando altrimenti, ove ne sussistano i presupposti, l’azione generale di arricchimento prevista dall’art. 2041 c.c.
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Il TAR Veneto ha affermato che la dichiarata funzione dell’avviso ad opponendum di cui all’art. 218, co. 1 d.P.R. 207/2010 (“All’atto della redazione del certificato di ultimazione dei lavori il responsabile del procedimento dà avviso al Sindaco o ai Sindaci del comune nel cui territorio si eseguono i lavori, i quali curano la pubblicazione, nei comuni in cui l’intervento è stato eseguito, di un avviso contenente l’invito per coloro i quali vantino crediti verso l’esecutore per indebite occupazioni di aree o stabili e danni arrecati nell’esecuzione dei lavori, a presentare entro un termine non superiore a sessanta giorni le ragioni dei loro crediti e la relativa documentazione”) è quella di permettere a eventuali creditori dell’appaltatore di rivendicare diritti loro spettanti entro un termine stabilito.
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