Il Tribunale superiore delle acque pubbliche (TSAP) ha affermato che è illegittima la delibera del Consiglio comunale che disponga la sdemanializzazione di un bene del demanio idrico (porzione di fosso), sul presupposto dell’avvenuta perdita delle caratteristiche del bene: a seguito della l. 37/1994 non è più consentita la sdemanializzazione tacita, per cui i presupposti per la sdemanializzazione devono essere valutati dall’Agenzia del Demanio nell’esercizio di un potere discrezionale; per il periodo anteriore al 1994 l’eventuale sdemanializzazione tacita di un bene del demanio idrico comporta il passaggio del bene al patrimonio disponibile dello Stato appartenendo il demanio idrico al demanio statale necessario.
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Il Tribunale superiore delle acque pubbliche (TSAP) ha affermato che non è autonomamente impugnabile il nulla osta idraulico rilasciato dalla Regione nell’ambito di una procedura di sdemanializzazione in quanto tale atto, rispetto al successivo provvedimento di sdemanializzazione, si presenta vincolante solo se è negativo, mentre se positivo l’Agenzia del Demanio rimane titolare del potere discrezionale di procedere o no alla sdemanializzazione.
Di conseguenza, le questioni relative alla proprietà di alcune particelle, sollevate dal privato che abbia interesse alla persistenza del vincolo demaniale, possono essere fatte valere avverso l’eventuale provvedimento dell’Agenzia del demanio che ne disponga la sdemanializzazione.
Il TSAP ha aggiunto che, laddove si voglia sostenere la proprietà collettiva (nel caso di specie, in capo ad una Comunanza agraria) di alcuni fondi, il giudice fornito di giurisdizione è il Commissario liquidatore degli usi civici.
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Nel caso di specie, le aree di proprietà di un privato erano incluse in un PIP nel 2005 come zona D1.
Il Comune – la cui disciplina urbanistica del territorio è rimasta ancorata al PRG vigente in conseguenza della mancata adozione del PAT e del PI – riteneva di applicare l’art. 18, co. 7 e 7-bis l.r. Veneto 11/2004 e, con avviso pubblico, rendeva noto agli aventi titolo la possibilità di richiedere, entro il termine indicato, la proroga del termine quinquennale di efficacia delle previsioni relative alle aree di trasformazione o espansione soggette a PUA.
Nel dettaglio, l’applicazione di tali norme era fatta discendere dall’art. 13, co. 14 l.r. Veneto 14/2017, che disciplina la fattispecie dei Comuni non dotati di PAT, per i quali il termine quinquennale di decadenza decorre dall’entrata in vigore della stessa legge.
Il privato sosteneva che non gli fosse applicabile l’art. 18, co. 7 l.r. Veneto 11/2004, la quale norma sancirebbe la decadenza delle previsioni urbanistiche di espansione unicamente per le aree di trasformazione o espansione soggette a strumenti urbanistici non approvati e non anche per le aree soggette a strumenti urbanistici approvati prima del quinquennio.
Il TAR Veneto ha dissentito dal privato.
Lo strumento urbanistico non solo deve essere approvato, ma deve potere spiegare i propri effetti, nel senso che devono essere verificati eventuali termini che condizionano la sua efficacia in relazione a un periodo temporale.
Nella fattispecie concreta, il PIP del 2005 dava espressamente atto di rimanere efficace per la durata di 10 anni dalla data di entrata in vigore.
Ne consegue che il Comune, nel diramare l’avviso pubblico surriferito, ha considerato lo stato delle cose caratterizzato dall’oggettiva mancanza di un PUA approvato e in corso di validità, non ravvisando (correttamente e in piena coerenza con quanto stabilito in origine) alcuna ultrattività al precedente PIP.
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Nel caso di specie, il privato era convinto di aver comprato un’area qualificabile come zona bianca e che questo gli permettesse di superare il vincolo, presente nel P.I. previgente, di ivi edificare un edificio a media struttura di vendita non alimentare.
Il TAR Veneto ha invece applicato la clausola della sopravvenuta variante al P.I., secondo la quale, per i procedimenti edilizi avviati prima dell’adozione del nuovo P.I. e fino all’efficacia dell’agibilità dell’opera, si applica la disciplina vigente al momento della presentazione delle relative istanze, com’era il caso di specie.
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Il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana ha affermato che le regole contenute nella lex specialis di una gara vincolano non solo i concorrenti, ma anche la stessa P.A., che non conserva alcun margine di discrezionalità nella loro concreta attuazione, non potendo disapplicarle neppure nel caso in cui talune di esse risultino inopportunamente o incongruamente formulate, salva, naturalmente, la possibilità di far luogo, nell’esercizio del potere di autotutela, all’annullamento del bando, esigendo la tutela dell’affidamento dei destinatari una interpretazione che dia prevalenza alle espressioni letterali ed escluda ogni procedimento ermeneutico in funzione integrativa diretto a evidenziare pretesi significati, così ingenerando incertezze nell’applicazione.
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Il TAR Veneto ha affermato che la rinuncia abdicativa – ferma restando la sua applicazione generale – non può trovare ingresso in materia di occupazioni contra ius della P.A., ostandovi la disciplina legale sancita dall’art. 42-bis d.P.R. 327/2001.
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Il TAR Veneto ha respinto la domanda risarcitoria dedotta solo nelle conclusioni del ricorso, in modo del tutto generico, senza alcuna allegazione specifica nel testo del ricorso in ordine al fatto generatore dei danni, agli altri elementi costitutivi della responsabilità ex art. 2043 c.c., e ai danni effettivamente subiti. Parte ricorrente solo in memoria ex art. 73 c.p.a. argomentava in ordine alla suddetta domanda deducendo, d’altronde, per la prima volta e, quindi, inammissibilmente, allegazioni in fatto e diritto.
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Il TAR Veneto ha affermato che, qualora l’atto impugnato si basi su una pluralità di motivazioni autonome (cd. atto plurimotivato), il ricorso con il quale non si contestino tutte le motivazioni deve essere dichiarato inammissibile per difetto di interesse, atteso che l’eventuale riconoscimento della fondatezza delle doglianze proposte non esclude l’esistenza e la validità della restante causa giustificatrice dell’atto censurato rimasta inoppugnata.
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Il TAR Veneto ha affermato che la controversia relativa a una convenzione urbanistica, rientrante nella giurisdizione esclusiva del G.A., ove concerna diritti soggettivi può essere risolta mediante arbitrato rituale di diritto in base all’art. 12 c.p.a.
Nel caso di specie, spettava al Collegio arbitrale conoscere la controversia sull’esatto adempimento degli obblighi assunti dalle parti con la convenzione urbanistica di un PIRUEA e sue successive integrazioni.
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Nel caso di specie, il privato impugnava l’autorizzazione del Comune per il nuovo impianto di scarico delle acque reflue assimilate alle domestiche realizzato vicino su un’area confinante. Il ricorrente sosteneva che il proprio fondo ricevesse un grave pregiudizio dallo scarico finale (subirrigazione) sia per le emissioni odorigene sia per il concreto pericolo di percolazione di liquidi non depurati e non a norma.
Il TAR Veneto ha dichiarato la carenza originaria d’interesse ad agire, per essere le assunzioni del ricorrente destituite anche di un mero principio di prova. L’impianto non solo era progettato, ma era già stato realizzato, e dalla documentazione in atti non emergeva alcun malfunzionamento o criticità.
Il TAR ha aggiunto alcuni utili principi in materia di interesse al ricorso nella materia ambientale.
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