Titolo edilizio e legittimazione
Il T.A.R. Veneto ricorda che il Comune deve verificare la legittimazione del soggetto che richiede il titolo edilizio, ai sensi dell ’articolo 23 comma 1 del TUE.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
Il T.A.R. Veneto ricorda che il Comune deve verificare la legittimazione del soggetto che richiede il titolo edilizio, ai sensi dell ’articolo 23 comma 1 del TUE.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
Il TAR Veneto, commentando l’art. 20 l.r. Veneto 11/2004 in materia di PUA, ha affermato che la natura perentoria dei termini indicati ai commi 1, 3 e 4, consacrata nel comma 4-bis art. cit., discende dal silenzio della P.A. dinanzi a una proposta di piano conforme alle norme e agli strumenti urbanistici; qualora tale conformità non venga rilevata, il piano stesso andrebbe restituito.
L’istituto del silenzio-assenso non può spiegare i suoi effetti, derivanti dall’infruttuoso decorso dei termini qualificati come perentori dal comma 4-bis cit., qualora non sussista detta conformità della proposta di PUA.
Post di Alberto Antico – avvocato
Nel caso di specie, il privato impugnava un diniego di PUA, affermando che il Comune avrebbe dovuto indire una conferenza di servizi decisoria, volta ad ottenere i pareri degli Enti coinvolti.
Il TAR Veneto ha dato ragione al Comune, che aveva rilevato la carenza di diversa documentazione necessaria per poter procedere all’istruttoria tecnico-amministrativa.
Qualora il privato avesse acquisito i pareri richiesti (ovvero avesse rappresentato tempestivamente le difficoltà connesse al loro ottenimento), l’indizione della conferenza di servizi avrebbe potuto comprendere l’invito agli Enti volto a confermare ovvero a discostarsi ovvero ad esprimersi in modo esplicito.
Post di Alberto Antico – avvocato
Il TAR Palermo ha affermato che è configurabile la lottizzazione abusiva anche quando l’intervento edilizio si collochi all’interno di un’area già urbanisticamente compromessa dall’abusivismo storico preesistente, che l’ulteriore non autorizzata attività lottizzatoria per cui è causa va incrementare.
L’eventuale destinazione a verde agricolo dell’area interessata dalla lottizzazione abusiva non osta alla configurabilità della fattispecie in questione: la suddetta destinazione non implica necessariamente il soddisfacimento in modo diretto ed immediato di interessi agricoli, ben potendo giustificarsi con le esigenze dell’ordinato governo del territorio, quale la necessità di impedire un ulteriore aggravio delle aree interessate dallo sviluppo di nuovi edifici.
Post di Alberto Antico – avvocato
Il Tribunale superiore delle acque pubbliche (TSAP) ha affermato che, in tema di azione di regolamento di confini da porsi tra un fondo e il demanio fluviale, a seguito della dimostrazione di interventi antropici significativamente modificativi della naturale morfologia del corso torrentizio, non può escludersi lo sconfinamento della proprietà privata in quella demaniale facendo esclusivo riferimento all’attuale delimitazione dell’alveo fluviale, in assenza di prova che la stessa sia frutto esclusivamente di eventi naturali.
Nel caso di specie, era legittimo il ricorso, in via sussidiaria, alle risultanze delle mappe catastali, considerato che le stesse avevano il conforto anche di ulteriori elementi documentali che permettevano di correggere le imprecisioni ed incompletezze contenute nelle stese mappe.
Quanto alle spese di lite, nel giudizio di regolamento di confini deve considerarsi soccombente la parte le cui pretese o inutili resistenze siano state disattese, dovendosi in tal senso intendere anche la parte la cui prospettazione è stata disattesa, che, nella fattispecie, era la parte privata, a carico della quale era stato riscontrato uno sconfinamento in danno della proprietà demaniale.
Post di Alberto Antico – avvocato
Il Tribunale superiore delle acque pubbliche (TSAP) ha affermato che le ordinanze istruttorie emesse dal giudice delegato non pronunciate su accordo delle parti sono impugnabili mediante reclamo entro il termine di tre giorni dalla pronuncia, se avvenuta in udienza in presenza delle parti o dei loro procuratori, ovvero dalla comunicazione del dispositivo, ai sensi dell’art. 162 r.d. 1775/1933. Tale rimedio è applicabile anche ai ricorsi in unico grado proposti al TSAP ai sensi dell’art. 143 r.d. 1775/1933.
Post di Alberto Antico – avvocato
Il TAR del Lazio, Sede di Roma, ha affermato la concorrente competenza del Comune, quale autorità preposta all’osservanza della normativa edilizia e urbanistica, e della Soprintendenza, quale autorità preposta alla vigilanza sul vincolo, a comminare una sanzione ex art. 33, co. 3 d.P.R. 380/2001 in riferimento ad un immobile vincolato.
Ciò di per sé giustifica l’adozione delle iniziative assunte in materia dal Comune, indipendentemente ed autonomamente dalla adozione di eventuali misure da parte dell’Autorità statale, con il solo limite, onde evitare sovrapposizioni sanzionatorie, della previa comunicazione alle altre PP.AA. competenti, le quali possono intervenire anche di loro iniziativa.
Post di Alberto Antico – avvocato
Il TAR del Lazio, Sede di Roma, ha affermato che per giustificare l’ordine di demolizione è sufficiente la constatazione che le opere siano state eseguite in assenza o in totale difformità dal permesso di costruire, senza alcuna motivazione aggiuntiva rispetto all’indicazione dei presupposti di fatto e all’individuazione e qualificazione degli abusi.
L’ordine di demolizione è un provvedimento vincolato, che non richiede alcun bilanciamento fra l’interesse pubblico e quello privato.
La possibilità di sostituire la sanzione demolitoria con quella pecuniaria deve essere valutata dalla P.A. competente nella fase esecutiva del procedimento, successiva ed autonoma rispetto all’ordine di demolizione: il dato testuale della legge è univoco ed insuperabile, in coerenza col principio per il quale, accertato l’abuso, l’ordine di demolizione va senz’altro emesso.
Post di Alberto Antico – avvocato
L’art. 5, co. 9 d.l. 95/2012, come convertito dalla l. 135/2012, vieta alle PP.AA. e alle Autorità indipendenti di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza, nonché di conferire loro incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo delle PP.AA. e degli enti e società da esse controllati, ad eccezione dei componenti delle giunte degli enti territoriali e dei componenti o titolari degli organi elettivi degli ordini, dei collegi professionali, dei relativi organismi nazionali e degli enti aventi natura associativa, in quanto non gravanti sulla finanza pubblica. Gli incarichi, le cariche e le collaborazioni di cui ai periodi precedenti sono comunque consentiti a titolo gratuito. Per i soli incarichi dirigenziali e direttivi, ferma restando la gratuità, la durata non può essere superiore a due anni, non prorogabili né rinnovabili, presso ciascuna P.A. Devono essere rendicontati eventuali rimborsi di spese, corrisposti nei limiti fissati dall’organo competente della P.A. interessata. Gli organi costituzionali si adeguano nell’ambito della propria autonomia. Per le fondazioni lirico-sinfoniche, il divieto di conferimento di incarichi si applica al raggiungimento del settantesimo anno di età.
Si discuteva se tale divieto potesse applicarsi anche alle Camere di commercio, essendo enti di natura associativa che si mantengono con risorse proprie.
A tagliare la testa al toro era intervenuto un parere della Sezione consultiva del Consiglio di Stato, a favore dell’applicabilità del divieto.
Si segnala però che l’art. 13-bis, co. 2 d.l. 25/2025, come recentissimamente convertito dalla l. 69/2025, cd. decreto P.A. del 2025, recita: “Ai componenti degli organi degli enti di cui all’articolo 1 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 [cioè le Camere di commercio e le loro Unioni, n.d.r.], non si applica comunque il divieto di cui all’articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135”.
La parola “comunque” potrebbe rivelare l’intenzione del legislatore di porre fine al dibattito creatosi.
Post di Alberto Antico – avvocato
Il Tribunale superiore delle acque pubbliche (TSAP) ha affermato che l’art. 89, co. 1 d.lgs. 112/1998 attribuisce alle Regioni le funzioni volte ad assicurare l’officiosità idraulica dei fiumi presenti sul territorio regionale, attraverso la pulizia del relativo alveo, mentre riserva alla competenza statale, ai sensi del successivo art. 104, la sola disciplina della sicurezza della navigazione. La disciplina della navigazione su tali corsi è un’attività provvedimentale volta ad impartire ai natanti le prescrizioni tecniche o di condotta nel traffico marittimo, riservata allo Stato, rispetto alla quale lo stato manutentivo è un presupposto di fatto che può ispirarne le scelte prudenziali, ma non elide la doverosità, a monte, della differente attività manutentiva trasferita alle Regioni.
Post di Alberto Antico – avvocato
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