Sulla componente del prezzo
Il T.A.R. chiarisce come deve essere applicata, a livello temporale, l’art. 95, comma 10 bis, del D.lgs. n. 50 del 2016, il quale prevede un tetto massimo del 30 per cento per il punteggio relativo all’offerta economica, nell’ipotesi in cui la Stazione Appaltante scelga il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato

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