Piano di riordino territoriale del Veneto e prospettive per i piccoli comuni
Dettaglio Deliberazione della Giunta Regionale - Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto
Dettaglio Deliberazione della Giunta Regionale - Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto
Con il comunicato n. 24 del 10.01.2024 la Regione Veneto ha reso noto che la Giunta regionale ha approvato il disegno di legge in materia di Governo del Territorio, di contenimento del consumo di suolo, di rigenerazione e riqualificazione, di Edilizia e di Paesaggio, relativo al nuovo Testo Unico denominato “VENETO TERRITORIO SOSTENIBILE”.
Il disegno di legge deve ora essere sottoposto all'esame del Consiglio Regionale per la sua approvazione.
Pubblichiamo il testo del PDL n. 244, il disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale (DGR 1/DDL del 9 gennaio 2023), presentato alla Presidenza del Consiglio il 10 gennaio 2023
Arch. Giancarlo Ghinello
Il TAR Veneto ha ritenuto legittime le norme di uno strumento urbanistico comunale che individuavano gli ambiti APS (“Ambito di programmazione integrata per l’organizzazione sostenibile degli insediamenti”) tra quelli oggetto di precedenti previsioni di espansione rimaste inattuate, limitandosi a prevederne la futura sfruttabilità a fini insediativi e rinviando la definizione specifica degli interventi e dei dimensionamenti in esse realizzabili a successive varianti da approvare a seguito della stipula di accordi pubblico-privati ex art. 6 l.r. Veneto 11/2004; tali accordi dovranno definire anche un piano di coordinamento o un PUA riferito all’intero ambito al fine di dare agli interventi uno sviluppo armonico e coerente ad un disegno complessivo.
Il TAR ha precisato che le iniziative programmatiche riferite ad interventi di nuova urbanizzazione che determinino consumo di suolo restano sottoposte ai limiti di cui all’art. 4, co. 2, lett. a l.r. Veneto 14/2017 ed alle procedure previste dall’art. 17, co. 4-bis l.r. Veneto 11/2004, che prevede – a tutela della par condicio tra tutti i proprietari delle aree interessate e, più in generale, dei soggetti interessati – l’espletamento di procedure ad “evidenza pubblica” per l’assegnazione delle volumetrie ammissibili ai sensi del provvedimento regionale di cui all’art. 4 l.r. Veneto 14/2017, nelle quali devono essere preventivamente individuati i criteri ai quali la P.A. dovrà ispirarsi per la valutazione delle proposte.
Post di Alberto Antico – avvocato
Si segnala che nel B.U.R. n. 2 del 02.01.2024 è stata pubblicata la D.G.R.V. n. 1638 del 22 dicembre 2023, rubricata “Approvazione delle nuove disposizioni operative e procedurali per lo svolgimento delle attività di agriturismo. Legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 e ss.mm.ii. e Legge regionale 20 settembre 2022, n. 23”.
La deliberazione è disponibile al link:
https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=519733.
Con tale provvedimento si approvano le nuove disposizioni operative e procedurali in materia di agriturismo di cui alla l.r. Veneto 28/2012, a seguito delle modifiche introdotte dalla l.r. Veneto 23/2022, adottando il testo coordinato e aggiornato di tutti gli allegati previsti dalle Deliberazioni precedenti.
Post di Daniele Iselle
Il TAR Veneto ha offerto un’applicazione dell’art. 24, co. 1 l.r. Veneto 1/2004 (poi abrogato dall’art. 36, co. 4, lett. s l.r. Veneto 13/2018), ai sensi del quale, in deroga a quanto stabilito dalla l.r. Veneto 44/1982 (poi sostituita dalla l.r. Veneto 13/2018), il parere espresso dall’Amministrazione provinciale attraverso la Commissione tecnica provinciale per le attività di cava (CTPAC) nell’ambito dei procedimenti per il rilascio delle autorizzazioni o delle concessioni per le nuove attività di cava e per l’ampliamento delle esistenti è obbligatorio e vincolante.
In vigenza di tale norma, l’eventuale autorizzazione alla coltivazione di una cava emanata in assenza di detto parere è annullabile.
Post di Alberto Antico – avvocato
Il TAR Veneto ha affermato che, in materia di cave, in vigenza della l.r. Veneto 44/1982 (ora sostituita dalla l.r. Veneto 13/2018, che all’art. 30 fa salva la disciplina precedente per i procedimenti avviati in precedenza), la Giunta regionale era competente al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica sul progetto di coltivazione di una cava, nonché al rilascio del titolo unico di cui all’art. 16 della legge del 1982.
Post di Alberto Antico – avvocato
Il T.A.R. Veneto ricorda che nei Comuni (veneti) sprovvisti di PAT, si possono approvare solamente alcune varianti allo strumento urbanistico vigente.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
Il TAR Veneto ha ricordato che le domande di condono presentate dopo l’entrata in vigore della l. R.V. n. 21/2004 devono sottostare ai requisiti imposti da tale legge, che per le aree assoggettate a vincolo paesaggistico escludeva il condono per gli interventi valutabili in termini di volume.
Post di Alessandra Piola – avvocato
Il TAR Veneto ribadisce che, per la valutazione della disciplina applicabile all’istanza di condono edilizio (se quella solo statale di cui alla l. n. 326/2003 o anche quella regionale ex l. R.V. n. 21/2004), bisogna guardare al momento di presentazione della medesima.
Non rileva quindi che la compilazione della domanda sia stata iniziata precedentemente al 12.07.2004 (come previsto dalla norma regionale, prendendo a parametro la data di pubblicazione di C. Cost., sent. n. 196/2004), anche se ciò risultava evidente dalla somma versata quale oblazione.
Post di Alessandra Piola – avvocato
Il TAR Veneto ha ricordato che gli ambiti di urbanizzazione consolidata (AUC) previsti dalla l.r. Veneto 14/2017, esclusi dal divieto di consumo di nuovo suolo, includono per espresso disposto normativo solo le parti di territorio già pianificate, ovvero oggetto di un PUA approvato (ai sensi dell’art. 2, co. 1, lett. e l.r. cit.).
Post di Alberto Antico – avvocato
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