Il TAR Molise spiega quando sussiste il diritto all'accesso alla cartella clinica di un terzo (trattandosi di dati sensibili).
Nel caso in esame si trattava del coniuge erede del ricoverato defunto e l'ente una clinica privata che svolge un servizio pubblico.
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Il T.A.R. Brescia chiarisce in quali casi si può chiedere il conguaglio del contributo di costruzione.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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Il TAR Molise precisa i limiti entro i quali può essere chiesta una cauzione per i lavori di manomissione e ripristino del suolo pubblico.
Il TAR individua la cornice normativa, ricordando che: "L'art. 93, comma 2, del D.Lgs. n. 259/2003 (Codice delle telecomunicazioni) statuisce l'obbligo di tenere indenne l'ente locale delle spese necessarie per la sistemazione delle aree pubbliche coinvolte da lavori di installazione o manutenzione di impianti tecnologici e di ripristinarle a regola d'arte.
Appare coerente con le predette statuizioni la norma di cui all'art. 27, commi 3 e 9, del D.Lgs. n. 285/1992 (Codice della strada), il quale per i lavori che interessano strade prevede che l'ente proprietario possa richiedere il versamento di un deposito cauzionale, a garanzia dei danni derivanti dalla esecuzione di scavo e di reinterro (cfr.: TAR Puglia, Lecce, II, 23.4.2013, n. 916; TAR Sardegna, II, 18.7.2011, n. 781).
Né, a tal riguardo, potrebbe operare la deroga ammessa dall'art. 231, comma 3, del medesimo D.Lgs. n. 285/1992, laddove fa salve le disposizioni legislative in tema di telecomunicazioni, in quanto il citato art. 27 costituisce una coerente specificazione dell'art. 93, comma 2, del Codice delle comunicazioni elettroniche (cfr.: Cons. Stato V, 26.5.2010 n. 3362)".
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Il T.A.R. Veneto ricorda la vigente normativa regionale che attribuisce il numero di stelle agli alberghi, spiegando come va coordinata con quella pregressa.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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Il T.A.R. Bolzano ricorda la normativa relativa ai costi da rischio specifico, soffermandosi sulle diversità di disciplina contenute nel D. Lgs. n. 163/2006 e nel vigente D. Lgs. n. 50/2016.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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DECRETO LEGISLATIVO 19 aprile 2017, n. 56 - Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. "Codice dei contratti pubblici".
(17G00078) (GU Serie Generale n.103 del 5-5-2017 - Suppl. Ordinario n. 22)
note: Entrata in vigore del provvedimento: 19/05/2017
"Art. 128 Modifiche all'articolo 216 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50 1. All'articolo 216 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,sono apportate le seguenti modificazioni: g) dopo il comma 27, sono aggiunti i seguenti:
27-quater. Per le opere di urbanizzazione a scomputo del contributo di costruzione, oggetto di convenzioni urbanistiche o atti assimilati, comunque denominati, le disposizioni del presente codice si applicano con riferimento alle opere oggetto delle citate convenzioni ed atti stipulati successivamente all'entrata in vigore del medesimo codice".
Il TAR Molise afferma che l’art. 6 del D.Lgs. n. 28/2011 detta il procedimento semplificato per la realizzazione degli impianti c.d. “minieolici”, indicando gli adempimenti che gli interessati devono porre in essere per conseguire il titolo abilitativo, con una formulazione di tipo esaustivo e sostitutivo, rispetto alle previsioni dettate dall’art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003, con la conseguenza di rendere non applicabile alle fattispecie in questione la disciplina dettata da tale ultimo articolo e dalle Linee-guida che ne costituiscono l’applicazione, con particolare riferimento alla tutela delle zone contermini a quelle vincolate.
Post di Dario Meneguzzo - avvocato
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Il T.A.R. Brescia, con una articolata sentenza, ricorda i principi, ormami consolidati, in materia di repressione degli abusi edilizi, La sentenza, inoltre, chiarisce quando la recinzione delimitante una proprietà richieda o meno un titolo edilizio.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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Il TAR Molise afferma CHE, qualora il proprietario dell'ultimo piano di un edificio condominiale provveda a modificare una parte del tetto trasformandola in terrazza (od occupandola con altra struttura equivalente od omologa) a proprio uso esclusivo, tale modifica è da ritenere illecita, non potendo essere invocato l'art. 1102 c.c., poiché non si è in presenza di una modifica finalizzata al migliore godimento della cosa comune, bensì all'appropriazione di una parte di questa, che viene definitivamente sottratta ad ogni possibilità di futuro godimento da parte degli altri, senza che possa assumere rilievo il fatto che la parte di tetto sostituita od occupata permanentemente continui a svolgere la funzione di copertura dell'immobile.
Post di Dario Meneguzzo - avvocato
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Il T.A.R. Milano ricorda che, sia nel vigente sia nel pre-vigente Codice Appalti, la stazione appaltante deve privilegiare, ove possibile, la suddivisione della gara in singoli lotti da aggiudicare, per favorire così la partecipazione delle piccole-medie imprese.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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