Il TAR Veneto ricorda che la dichiarazione di interesse culturale può essere avviata da parte della Soprintendenza a prescindere dall’esistenza di un procedimento per il rilascio dell’attestato di libera circolazione.
Post di Alessandra Piola – avvocato
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
Il TAR Veneto compara tra loro gli elementi di prova a favore di diverse datazioni dell’abuso edilizio riscontrato dal Comune su un immobile, ritenendo più plausibile la datazione fornita dall’Ente.
Post di Alessandra Piola – avvocato
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 29, co. 2 l. 1766/1927, nella parte in cui consente al Commissario agli usi civici di avviare d’ufficio i procedimenti giudiziari ch’egli stesso dovrà successivamente definire.
L’ostacolo a un intervento della Corte non è costituito dall’esistenza di un ambito discrezionale riservato al legislatore, bensì dall’impossibilità di costruire per via di pronuncia costituzionale e senza esercitare scelte politiche un “sistema” protettivo dei domini collettivi in quanto beni ambientali che assicuri anche una piena armonia con gli artt. 24, 111 e 117, co. 2 Cost.
La declaratoria di inammissibilità non deve indurre a sottovalutare la serietà della disarmonia determinata dalla sovrapposizione di funzioni giudicanti e di funzioni di impulso processuale.
La disciplina introdotta dalla l. 1766/1927 ha subìto nel tempo un’evidente torsione: concepita essenzialmente allo scopo della liquidazione degli usi civici, essa ha finito per rovesciarsi in normativa soprattutto protettiva della loro esistenza e del loro mantenimento (ora nella forma del dominio collettivo), senza che però se ne aggiornassero adeguatamente i contenuti. Si sono così posti alla P.A. e alla giurisdizione notevoli problemi, che la l. 168/2017, priva del respiro della riforma di carattere generale, non ha consentito di risolvere appieno. È pertanto stringente l’esigenza che sia adempiuto il dovere del legislatore di intervenire organicamente in materia, ponendo ordine in un settore normativo nel quale si sovrappongono e confliggono, in una con l’esigenza della corretta amministrazione della giustizia, l’interesse delle comunità locali, il fondamentale interesse nazionale alla tutela del bene-ambiente, l’interesse privato e pubblico alla protezione della proprietà, l’interesse privato e pubblico all’esercizio dell’attività economica e alla realizzazione delle opere pubbliche e delle infrastrutture delle quali nessuna comunità politica può fare a meno.
Post di Alberto Antico – avvocato
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
La Corte costituzionale ha affermato che i contributi a fondo perduto erogati dallo Stato con il cd. decreto Rilancio (art. 25, co. 12 d.l. 34/2020, come convertito dalla l. 77/2020) e con il cd. decreto Ristori (art. 1, co. 10 d.l. 137/2020, come convertito dalla l. 176/2020) durante l’emergenza da COVID-19 non hanno natura tributaria e il relativo contenzioso non può essere devoluto alla giurisdizione tributaria.
I contributi in esame difettano dei caratteri tradizionalmente individuati dalla giurisprudenza costituzionale per ritenere una fattispecie di natura tributaria: non determinano, infatti, una definitiva decurtazione patrimoniale a carico del soggetto passivo, né integrano benefici fiscali. Sono invece misure di aiuto e sostegno per fronteggiare la riduzione dell’attività economica determinata dall’emergenza epidemiologica.
Di conseguenza le disposizioni censurate violavano in parte qua l’art. 102, co. 2 Cost., che vieta l’istituzione di giudici speciali.
Post di Alberto Antico – avvocato
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
Il TAR Veneto precisa che il sequestro dell’opera d’arte su cui pende un diniego di autorizzazione all’esportazione impugnato avanti al G.A. comporta l’improcedibilità del ricorso, per sopravvenuta carenza dell’interesse concreto e attuale alla decisione, non potendo più di fatto l’opera essere esportata (se anche venisse accertata l’illegittimità del diniego).
Post di Alessandra Piola – avvocato
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
Il TAR Veneto evidenzia l’improcedibilità del ricorso presentato soggetto che, avendo richiesto un ampliamento cd. Piano Casa “staccato” ed essendoselo visto negare, medio tempore alieni il fabbricato generante: e infatti, ritiene che non sussista più l’interesse al giudizio, in quanto – se anche lo stesso venisse accolto – non potrebbe sfruttare la volumetria premiale da esso derivante.
Post di Alessandra Piola – avvocato
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
Il TAR Veneto ricorda che l’impossibilità sopravvenuta di una prestazione per causa non imputabile è possibile solo se l’impossibilità è oggettiva ed assoluta (principio applicabile anche in materia di convenzioni urbanistiche): il che non si verifica nel caso di obbligazioni di natura pecuniaria, considerato che genus numquam perit.
Post di Alessandra Piola – avvocato
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 34-bis, co. 7 d.lgs. 159/2011, cd. Codice antimafia, nella parte in cui - disponendo la sospensione degli effetti dell’informazione interdittiva antimafia in conseguenza dell’ammissione alla misura di prevenzione del controllo giudiziario - non prevede che tale sospensione si protragga, nel caso di sua conclusione con esito positivo, sino alla definizione del procedimento di aggiornamento del provvedimento interdittivo da parte del prefetto (art. 91, co. 5 del Codice).
L’attuale disciplina – univocamente interpretata dalla giurisprudenza amministrativa nel senso che, al momento della chiusura del controllo giudiziario (a prescindere dal suo esito), cessa la sospensione degli effetti inabilitanti dell’informazione antimafia – sia irragionevole e determini un incongruo sacrificio della libertà di impresa.
In primo luogo, la sospensione è prevista dal legislatore come strumento essenziale per lo scopo che il controllo giudiziario persegue: tramite il “congelamento” dell’interdizione si consente in concreto all’imprenditore − interessato da fenomeni di agevolazione solo occasionale della criminalità organizzata − di svolgere a pieno l’attività aziendale, sotto le prescrizioni e la vigilanza del Tribunale della prevenzione e del controllore da questo nominato, con l’obiettivo di reinserirlo nell’economia legale.
In secondo luogo, le conseguenze negative del rioperare dell’interdittiva al termine del controllo non sono eliminabili retroattivamente, neppure nell’ipotesi in cui il Prefetto, nel procedimento di riesame, emetta una informazione liberatoria, ritenendo l’impresa “bonificata” in ragione dei risultati del periodo vigilato.
Dopo l’intervento della Consulta, la già prevista sospensione degli effetti sospensivi dell’interdittiva per tutta la durata del controllo si protrae – in caso di controllo concluso positivamente – sino alla rivalutazione prefettizia della situazione infiltrativa dell’impresa.
Post di Alberto Antico – avvocato
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
Il Consiglio di Stato ha affermato che l’istituto introdotto dall’art. 3-bis d.l. 80/2021, come convertito dalla l. 113/2021 (articolo rubricato Selezioni uniche per la formazione di elenchi di idonei all’assunzione nei ruoli dell’amministrazione degli enti locali), si caratterizza dal punto di vista procedimentale, per la presenza di due momenti significativi: 1) la selezione unica per la formazione di elenchi di idonei all’assunzione nei ruoli della P.A., che attribuisce la possibilità di partecipare agli interpelli; 2) lo svolgimento dell’interpello, cui deve ricorrere l’Ente interessato per poter attingere all’elenco (in mancanza di graduatorie di concorso in corso di validità). Se più soggetti iscritti nell’elenco manifestano interesse all’assunzione, l’Ente locale procede a valutarne le candidature con modalità semplificate, effettuando una prova selettiva scritta o orale, diretta a formulare una graduatoria di merito da cui attingere per la copertura “del posto disponibile” (cfr. co. 4 art. cit.).
All’interpello non risulta applicabile il principio elaborato in via giurisprudenziale secondo il quale è da ritenere illegittima la determinazione della P.A. di bandire un nuovo concorso, a fronte dell’esistenza di una graduatoria ancora vigente per la medesima figura professionale, nonché sussistendo la sostanziale coincidenza tra le prove previste nei due bandi, posto che lo stesso non dà luogo a una graduatoria che conserva efficacia nel tempo, dovendo essere rinnovato ogni volta che la P.A. individua un’esigenza assunzionale.
Post di Alberto Antico – avvocato
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
Il Consiglio di Stato ha affermato che la destinazione di un terreno privato a parcheggio pubblico, impressa in base a previsioni di tipo urbanistico, non comportando automaticamente l’ablazione dei suoli, e anzi, ammettendo la realizzazione anche da parte dei privati, in regime di economia di mercato, delle relative attrezzature destinate all’uso pubblico, costituisce un vincolo conformativo e non anche espropriativo della proprietà privata, per cui la relativa imposizione non necessita della contestuale previsione dell’indennizzo, né delle puntuali motivazioni sulle ragioni poste a base della eventuale reiterazione della previsione stessa.
Post di Alberto Antico – avvocato
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
Questo sito utilizza cookie per le proprie funzionalità. Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina o cliccando qualunque suo elemento acconsenti all’uso dei cookie.AccettoRead More
Privacy Overview
This website uses cookies to improve your experience while you navigate through the website. Out of these, the cookies that are categorized as necessary are stored on your browser as they are essential for the working of basic functionalities of the website. We also use third-party cookies that help us analyze and understand how you use this website. These cookies will be stored in your browser only with your consent. You also have the option to opt-out of these cookies. But opting out of some of these cookies may affect your browsing experience.
Necessary cookies are absolutely essential for the website to function properly. This category only includes cookies that ensures basic functionalities and security features of the website. These cookies do not store any personal information.
Any cookies that may not be particularly necessary for the website to function and is used specifically to collect user personal data via analytics, ads, other embedded contents are termed as non-necessary cookies. It is mandatory to procure user consent prior to running these cookies on your website.
Commenti recenti