Il T.A.R. Veneto continua a sostenere che gli atti del processo amministrativo telematico devono essere depositati entro le ore 12.00 del giorno di scadenza. Per completezza si ricorda che la sentenza del Consiglio di Stato n. 3309 del 01.06.2018 sembra sostenere opposto.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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Il T.A.R. Veneto ricorda che, pena l’inammissibilità del ricorso - anche se il Collegio parla di irricevibilità per tardività -, non è possibile far valere con l’impugnazione dell’aggiudicazione i vizi afferenti all'ammissione (rectius: alla mancata esclusione) del concorrente. Nella stessa sentenza il Collegio conferma il proprio pregresso orientamento secondo cui, se il vizio era percepibile già in seduta pubblica, l’onere di impugnare l’ammissione decorreva già da quell'istante.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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Pubblichiamo le slides relative al convegno organizzato dal Centro studi bellunesi in materia di S.U.E. e S.U.A.P. e tenuto dall'avv. Matteo Acquasaliente.
È noto che il r.d. 523/1904 pone un vincolo di inedificabilità assoluta ad una distanza inferiore ai dieci metri dai corsi d’acqua. Tuttavia, è fondamentale precisare che il divieto in parola opera solo in presenza di acque in proprietà pubblica.
Leggendo l’art. 144 del Codice dell’ambiente (d.lgs. 152/2006), si potrebbe pensare che tutte le acque, superficiali o sotterranee, siano pubbliche.
In realtà, la giurisprudenza ha chiarito che la pubblicità delle acque riguarda il regime del suo utilizzo, non della sua proprietà. Un corso d’acqua potrà dirsi anche in proprietà pubblica, solo ove si presti ad essere destinato ad un utilizzo di pubblico e generale interesse.
Perciò, in ipotesi, vi potrebbero essere corsi d’acqua non ricompresi nei pubblici elenchi, ma appartenenti al demanio idrico. Specularmente, ben possono esistere scoli che, per la loro modestia, rimangano in proprietà di un privato cittadino. Del resto, il Codice civile prevede espressamente ipotesi di fossi in proprietà privata.
Conclusivamente, in presenza di un corso d’acqua privato, non opera il divieto di edificare ad una distanza inferiore ai 10 metri da ciascuna riva dell’alveo.
Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza
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Il T.A.R. conferma che la possibilità di offrire migliorie in sede di offerta non legittima anche la modifica dei prezzi già indicati.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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La dott.sa Alessandra Piola, che sentitamente ringraziamo, ci invia la nota che pubblichiamo.
Sulla questione si sono formati due filoni giurisprudenziali diametralmente opposti.
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Il TAR Reggio Calabria precisa che, se una P.A. non ha un indirizzo PEC iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia, la notificazione di un ricorso non può essere fatta per via telematica, ma deve essere cartacea.
Post di Dario Meneguzzo - avvocato
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Il T.A.R. Veneto si sofferma sul c.d. rito super-accelerato in materia di appalti chiarendo il termine di trenta gironi per impugnare l’illegittima ammissione altrui decorre da quando il concorrente ha avuto contezza di ciò, a prescindere dalla pubblicazione sul sito dell’Amministrazione della suddetta ammissione
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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Il TAR Palermo ha affermato che il mancato rispetto del termine di 90 giorni per la decisione del ricorso gerarchico da parte della p.a. ha effetti processuali e non sostanziali.
Ciò significa che la p.a. conserva il potere di deciderlo tardivamente e che il privato può scegliere tra due tutele alternative: da una parte, può proporre nell’immediato il ricorso giurisdizionale o straordinario contro il provvedimento di base, entro i termini di decadenza; oppure, può attendere la (tardiva) decisione del ricorso gerarchico e, se sfavorevole, impugnarla innanzi al Giudice amministrativo.
Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza
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L’art. 34, co. 2 T.U. edilizia (d.P.R. 380/2001) non prevede una forma di sanatoria edilizia, come, invece, il successivo articolo 36, ma una sanzione amministrativa, nota come “fiscalizzazione dell’abuso”, sanzione che in alcuni casi consente di pagare un somma di denaro, invece che demolire l'opera edilizia: «Quando la demolizione non può avvenire senza pregiudizio della parte eseguita in conformità, il dirigente o il responsabile dell’ufficio applica una sanzione pari al doppio del costo di produzione, stabilito in base alla legge 27 luglio 1978, n. 392, della parte dell’opera realizzata in difformità dal permesso di costruire, se ad uso residenziale, e pari al doppio del valore venale, determinato a cura della agenzia del territorio, per le opere adibite ad usi diversi da quello residenziale».
Molto problematico è risultato nella pratica calcolare tale sanzione, in particolare per quanto riguarda la individuazione del costo di produzione, stabilito in base alla legge 27 giugno 1978, della parte dell'opera realizzata in difformità dal permesso di costruire, non essendo chiaro se debbano essere applicate le tabelle vigenti al momento di realizzazione dell'opera abusiva o altre tabelle.
In questo sito abbiamo pubblicato sulla questione due post, uno in data 9 agosto 2017 e uno in data 16 gennaio 2018, a firma dell'avvocato Matteo Acquasaliente.
Il Comune di Chiampo ha allora chiesto un parere alla Corte dei Conti del Veneto.
Ringraziamo il Sindaco Matteo Macilotti e la Segretaria Comunale dott.sa Maddalena Sorrentino per avere autorizzato la pubblicazione della richiesta di parere, che è stata redatta dall'avv. Matteo Acquasaliente e dal dott. Alberto Antico.
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