Il TAR Veneto condanna un comune a pagare circa 300 mila euro al soggetto che aveva stipulato una convenzione urbanistica col comune, perchè il comune, senza accordi scritti, gli ha fatto eseguire opere in parte diverse e per un valore complessivo superiore a quello della convenzione.
Post di Daniele Iselle - funzionario comunale
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La dott.sa Erica Cunico, che sentitamente ringraziamo ci invia una nota sulla proroga tecnica del contratto di appalto.
L’art. 106, comma 11 del nuovo codice degli appalti pubblici prevede che: “la durata del contratto può essere modificata esclusivamente per i contratti in corso di esecuzione se è prevista nel bando e nei documenti di gara una opzione di proroga. La proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante”.
Il vecchio codice non conteneva una disciplina specifica, ma la giurisprudenza ammettava ugualmente la proroga tecnica.
Nella nota viene approfondito il tema della proroga tecnica del contratto di appalto, nel caso in cui il bando di gara sia stato pubblicato prima del 19.04.2016, di conseguenza verrà applicata al negozio contrattuale la disciplina del vecchio Codice dei Contratti Pubblici (D. Lgs. n. 163/2006).
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Il T.A.R. afferma la legittimità della formula “60 x prezzo più basso / prezzo ditta” usata dalla stazione appaltante per calcolare il prezzo in una gara da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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Segnaliamo una sentenza del TAR Reggio Calabria sui concetti di legittimazione a agire e interesse a ricorrere.
Nel caso in esame il TAR esclude la legittimazione a agire della ricorrente contro il provvedimento che ordina lo sgombero di un immobile appartenente al demanio, che la stessa occupava abusivamente (fatto che costituisce anche reato e, quindi, non è idoneo a radicare la legittimazione).
Post di Dario Meneguzzo - avvocato
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Vi è una corposa ma criticabile giurisprudenza, secondo la quale, ai sensi dell’art. 83, co. 9 del Codice dei contratti pubblici (d.lgs. 50/2016), l’offerta economica e l’offerta tecnica di una gara d’appalto sarebbero del tutto insuscettibili di soccorso istruttorio, anche rispetto a carenze meramente formali.
Tuttavia, una preclusione così severa e generalizzante non può che apparire in contrasto con il principio di tassatività dei motivi di esclusione, di cui al comma immediatamente precedente (art. 83, co. 8 d.lgs. cit.). Il TAR Lazio – Roma, in particolare, si è dimostrato sensibile a queste considerazioni.
Ebbene, il Consiglio di Stato, in una recentissima sentenza, invita a leggere con più attenzione il co. 9, laddove afferma la non emendabilità delle sole irregolarità essenziali.
Nel caso di specie il Consiglio, recuperando il dibattito sorto in vigenza del vecchio Codice dei contratti pubblici, afferma che costituisce motivo di esclusione solo l’offerta tecnica che difetti di un elemento essenziale, tale da causare incertezza assoluta sul contenuto dell’offerta; invece, di fronte ad un’irregolarità non essenziale, la Stazione Appaltante deve concedere il soccorso istruttorio.
Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza
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Secondo il T.A.R. Milano no. L’ordine demolitorio, infatti, deve essere notificato al responsabile dell’abuso ed all'attuale proprietario. La realità della sanzione comporta che gli eredi del proprietario sono parimenti colpevoli, ma non quelli del responsabile dell’abuso che non hanno la proprietà dell’area, ma solo la sua detenzione. In tali casi, inoltre, gli eredi del proprietario per essere immuni da responsabilità devono adottare un comportamento accorto ed attivo per eliminare l’abuso.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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Il Tar Lazio – Roma chiarisce che le istanze di condono edilizio possono essere integrate esclusivamente con elementi di dettaglio e meramente chiarificatori.
Infatti, non è compatibile con l’impianto della Legge n. 47/1985 la configurazione di una forma di sanabilità degli illeciti edilizi attraverso l’introduzione nel condono di figure di abuso non facenti parte della domanda originaria e che presentino una rilevanza nettamente preponderante rispetto all’istanza stessa.
Post di Erica Cunico – dottoressa in giurisprudenza
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Il T.A.R. chiarisce che la titolarità da parte del Comune di una servitù di uso pubblico non legittima l’ente a disporre della strada come se gli appartenesse a titolo di bene demaniale.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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Il T.A.R. ricorda quando si configura il vizio di legittimità per eccesso di potere per disparità di trattamento.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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