Il TAR Palermo ha ribadito che grava in capo al privato, che abbia presentato istanza di sanatoria o condono, l’onere della dimostrazione del tempo di ultimazione dell’abuso edilizio.
Nel caso di specie, il TAR ha escluso che fosse sufficiente l’allegazione di una prova testimoniale raccolta con atto notorio: essa al più potrebbe fungere da integrazione di un principio di prova documentale.
Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza
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Il TAR Palermo ha affermato che costituisce causa di esclusione dalla gara, senza possibilità di soccorso istruttorio, la mancata indicazione degli oneri per la manodopera e degli oneri per la sicurezza nell’offerta economica, invero sottolineando la maggior gravità del primo inadempimento rispetto al secondo.
È la sentenza stessa a ricordare che il Consiglio di Stato e il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana hanno risolto questioni analoghe in termini diversi e più articolati.
Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza
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La Corte Europei dei Diritti dell’Uomo di Strasburgo, con la sentenza della Grande Camera 28 giugno 2018, G.I.E.M. s.r.l. e altri c. Italia, ha affermato l’illegittimità convenzionale del provvedimento di confisca delle costruzioni di Punta Perotti, inflitto dalla Corte di Cassazione, in parallelo ad una sentenza definitiva di assoluzione degli autori della lottizzazione illecita.
Pubblichiamo sulla questione una nota del dott. Alberto Antico e della dott.sa Alessandra Piola, che sentitamente ringraziamo
Il TAR Piemonte ha di recente ribadito alcuni principi in materia di diritti edificatori; in particolare, ha analizzato i concetti di contiguità ed omogeneità dei fondi cedente e cessionario, la cui sussistenza consente la cessione di cubatura tra gli stessi. Se con omogeneità si deve intendere l’identità della destinazione di piano dei fondi, rispetto al concetto di contiguità si contrappongono due diversi orientamenti, uno più restrittivo (in cui per “fondo contiguo” si deve intendere solamente il fondo confinante) ed uno più estensivo, quale ragionevole vicinanza tra i due fondi.
Il Giudice Amministrativo, ai fini di trovare una soluzione che soddisfi i contrapposti interessi del favor legislativo per la cessione di cubatura e del rispetto delle prescrizioni di piano e degli equilibri in esso delineati, afferma che non si può prescindere dalla fattispecie concreta. Il che, nel caso di specie, comporta che sia necessario verificare che gli equilibri di piano vengano comunque rispettati dall’acquisto dei diritti edificatori dal proprietario del fondo cessionario.
Ad abundantiam, si ribadisce poi che un diniego di cessione di cubatura fondato sull’esaurimento della volumetria massima assentibile per il fondo è contrario alla stessa logica dei diritti edificatori, i quali sono stati creati appositamente per sopperire a tale problema.
Post di Alessandra Piola – dottoressa in Giurisprudenza
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Il titolare di un bar, autorizzato dal Comune ad occupare suolo pubblico per realizzare un gazebo, deve necessariamente rispettare non solo le prescrizioni contenute nel titolo autorizzativo, ma anche quanto previsto dal Codice della Strada e dal regolamento comunale.
La pena è la decadenza dell'autorizzazione di tale occupazione.
Post di Diego Giraldo – avvocato
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Il T.A.R. si sofferma sulle c.d. clausole escludenti e sui presupposti giuridici-fattuali che devono sussistere per radicare la legittimazione all’impugnativa di una procedura concorsuale da parte di un soggetto legittimamente escluso.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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Recentemente il TAR Piemonte ha ribadito alcuni principi in merito ai rapporti che intercorrono tra il procedimento amministrativo avente ad oggetto la demolizione di un immobile abusivo, e la procedura esecutiva (civilistica) del pignoramento del detto immobile.
Innanzitutto, il Giudice afferma la sussistenza della legittimazione ad agire del creditore procedente, quando l’oggetto del giudizio sia l’immobile pignorato: il pignoramento, infatti, ha costituito un legame qualificato tra il creditore e il bene, nell’ambito di un interesse più specifico rispetto alla garanzia patrimoniale generica di cui all’art. 2740 c.c. Il debitore pignorato (e proprietario) potrà essere un cointeressato nel giudizio, stante il fatto che la titolarità del bene resta in capo a lui.
In ogni caso, comunque, il ricorso viene respinto dal Tribunale: la procedura esecutiva infatti non sana la natura abusiva del bene, e questo anche a prescindere dal fatto che la legge ammetta la vendita di immobili abusivi, i quali di loro avrebbero natura di beni extra commercium. Si tratta infatti di una norma eccezionale, volta a supplire all’inerzia della P.A. nel concludere i propri procedimenti, di modo tale che la mancanza di solerzia dell’Amministrazione non finisca per bloccare sine die i procedimenti esecutivi.
Ribadisce anche il TAR che le finalità perseguite dall’Amministrazione sono avulse dagli interessi dei creditori privati, e che pertanto risultano opponibili a costoro; inoltre, nulla impedisce al debitore pignorato di adempiere all’ordine di demolizione. Difatti nel pignoramento immobiliare, contrariamente al fallimento e al sequestro penale, non vi è alcuna limitazione del potere del debitore-proprietario dell’immobile abusivo anche nel senso di procedere alla demolizione, trattandosi di un ordine immediatamente esecutivo dell’autorità, a cui non è possibile sottrarsi.
Più che un atto di disposizione, di per sé vietato al debitore pignorato, il TAR conclude affermando che l’adempimento dell’ordinanza di demolizione costituisce un atto di diligente conservazione del bene, in quanto ristabilisce il valore economico originario del bene ed evita le ben più gravi conseguenze dell’acquisizione gratuita da parte della P.A.
Post di Alessandra Piola – dottoressa in Giurisprudenza
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Il T.A.R. Salerno si occupa del titolo edilizio necessario per realizzare i divisori interni: la diversa distribuzione degli ambienti interni che non interessa le parti strutturali dell’edificio costituisce un intervento di manutenzione straordinaria ed è soggetto, quindi, alla CILA; nel caso in cui tale intervento interessi, invece, parti strutturali del fabbricato, la disciplina applicabile è quella della SCIA.
Il T.A.R. sostiene, altresì, che la realizzazione di queste opere in assenza dei rispettivi titoli abilitanti comporterebbe l’applicazione della sola sanzione pecuniaria.
Ma ne siamo davvero sicuri?
A mio giudizio l’art. 27 del d.P.R. n. 380/2001, in quanto norma di chiusura e di portata generale, dovrebbe trovare applicazione anche in questi casi: se l’opera non è conforme alla normativa urbanistica-edilizia e, quindi, non è sanabile tramite il pagamento della relativa sanzione amministrativa pecuniaria, andrebbe necessariamente demolita perché contra ius, indipendentemente dall'entità della stessa e dal presupposto titolo edilizio.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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Il T.A.R. Torino conferma che i silos sono costruzioni e non meri volumi tecnici e, quindi, devono rispettare le norme in materia di altezze e/o distanze.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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Il T.A.R, si sofferma sulla c.d. rinuncia irrituale al ricorso che, come noto, può essere liberamente valutata dal Collegio.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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