L'Università di Padova ha organizzato per lunedì 6 maggio 2019, presso il Palazzo del Bo', un convegno dal titolo "Monismo e dualismo del sistema di giustizia amministrativa".
Il convegno è gratuito, non richiede prenotazione e l'Ordine degli avvocati di Padova riconosce alla partecipazione 5 crediti formativi
Il d.lgs. 14/2019, cd. Codice della crisi d’impresa (destinato a sostituire la vecchia legge fallimentare del 1942) ha modificato il d.lgs. 122/2005, che disciplina le garanzie per il compratore nelle cd. vendite di casa su carta, ovvero di immobili da costruire.
Il problema di queste operazioni immobiliari, come noto, sta sostanzialmente nel rischio che la ditta costruttrice fallisca o comunque subisca una procedura concorsuale prima di aver concluso la vendita in favore del privato, il quale però ha già sostenuto in tutto o in parte i costi dell’immobile.
Le nuove norme pongono nuove garanzie a beneficio del compratore, il che ovviamente si traduce in nuovi oneri formali e sostanziali per il venditore-costruttore.
Si noti che la riforma si applica ai contratti aventi ad oggetto immobili erigendi per i quali il Permesso di Costruire sia stato richiesto dopo il 16 marzo 2019.
Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza
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Il TAR Piemonte si è di recente espresso in merito alla possibilità o meno di applicare l’art. 11, co. 4 della l. n. 241/1990 (relativo all’indennizzo spettante ai privati il cui interesse venga frustrato dal recesso unilaterale della P.A. da un accordo procedimentale) anche agli accordi tra le Amministrazioni ex art. 15 l. proc. amm.
In merito ha rilevato che, trattando l’art. 11 di rapporti sproporzionati tra privati e Amministrazione e l’art. 15 di rapporti equiordinati tra PP.AA., le due situazioni non possono essere parificate tra loro. Pertanto, correttamente non è stato previsto il richiamo al citato comma 4 nell’art. 15 della l. n. 241/1990: tale indennizzo finirebbe infatti per frustrare la ratio di cooperazione che sottende agli accordi tra Amministrazioni, e costituirebbe un ulteriore aggravio per la fiscalità generale.
Post di Alessandra Piola – dottoressa in Giurisprudenza
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Il TAR Piemonte si è di recente soffermato sul principio comunitario di precauzione e sulla sua portata, in relazione allo sversamento di una possibile sostanza nociva.
Il Giudice ha sottolineato che, per invocare tale principio, è necessario che vi sia un fenomeno potenzialmente pericoloso, appurato ed individuato in base ad una valutazione la più possibile completa, che però non permetta di determinare il rischio con sufficiente certezza. In tale caso la P.A. deve fornire la prova della nocività del fenomeno, anche solo potenziale; per poi riversare l’onere della prova dell’assenza di pericolo sull’impresa destinataria del provvedimento amministrativo.
Il TAR ha peraltro specificato che, per provare la nocività del fenomeno, la P.A. può eterointegrarsi, non essendo limitata alle proprie conoscenze, ma potendo fare riferimento a studi esterni, anche stranieri o provenienti da altre PP.AA. competenti in altri ambiti.
Post di Alessandra Piola – dottoressa in Giurisprudenza
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Nel caso di specie, un privato realizzava una tettoia fissa in un immobile soggetto a vincolo paesaggistico, mentre il titolo edilizio aveva autorizzato una tettoia precaria.
Il TAR Catania ha affermato che questo intervento è stato eseguito in totale difformità dal titolo edilizio, ai sensi dell’art. 32, co. 1 e 3 T.U. edilizia.
Per le stesse ragioni il TAR ha rigettato le eccezioni del privato, secondo cui tale intervento poteva essere oggetto di SCIA in sanatoria, ovvero poteva ricevere la sola sanzione pecuniaria ex art. 37 T.U. edilizia.
Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza
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Il T.A.R. attribuisce al Dirigente il potere di adottare le ordinanze per violazione delle norme sul TULPS.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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Il capo ufficio tecnico comunale che non denuncia un abuso edilizio di cui sia venuto a conoscenza durante la propria attività non può essere ritenuto responsabile in base alla sola funzione amministrativa esercitata.
Occorre accertare la sussistenza dell'elemento soggettivo sull'esistenza della notizia di reato (vale a dire che la omissione sia dolosa).
Post di Diego Giraldo – avvocato
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Davanti al TAR del Veneto si è discusso della qualificazione giuridica di un intervento consistito nelle seguenti opere: 1) la completa riorganizzazione delle superfici interne; 2) il rifacimento del solaio del secondo piano che viene portato a quota inferiore, determinando l’ampliamento del volume dell’ultimo piano dell’edificio; 3) la trasformazione della scala interna, originariamente organizzata per rampe, in scala elicoidale; 4) il ribassamento del pavimento del piano terra per realizzare la camera di ventilazione; 5) l’inserimento di tre lucernari sul tetto dell’edificio con modifica del prospetto; 6) l’inserimento di un ascensore.
Il TAR lo ha ritenuto una ristrutturazione, perchè non solo si è realizzata una completa redistribuzione delle superfici interne su ciascuno dei piani dell’edificio, ma anche dei volumi, per effetto del ribassamento del solaio del secondo piano.
Pertanto, nonostante l’intervento non abbia determinato una modifica di destinazione d’uso, o un aumento della volumetria complessiva dell’edificio, esso appare qualificabile complessivamente quale ristrutturazione edilizia.
Il TAR ha anche precisato che il comune ha correttamente domandato in un secondo tempo il contributo come ristrutturazione edilizia, nonostante originariamente l'intervento fosse stato dallo stesso comune qualificato come manutenzione straordinaria.
Post di Dario Meneguzzo - avvocato
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Il T.A.R. afferma che nel processo amministrativo, a differenza di quello civile, non sussistono rigide preclusioni temporali per sollevare un’eccezione.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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Una sentenza del TAR Veneto ritorna sulla valenza delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà al fine di datare un immobile senza titolo edilizio.
Post di Dario Meneguzzo - avvocato
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