Lo ha affermato il TAR Veneto, arg. ex art. 24, co. 2 T.U. edilizia (d.P.R. 380/2001).
Si segnala che il TAR fa riferimento al dettato normativo previgente alle modifiche del d.lgs. 222/2016 (cd. SCIA 2), che ha introdotto la cd. SCIA agibilità.
Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza
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Il TAR Veneto si è di recente espresso in merito alla possibilità che il Comune ammetta la sanatoria di un immobile (anche) per violazione delle distanze, sulla base dell’avvenuta usucapione del relativo diritto – e in assenza dell’assenso del vicino.
Dopo aver ribadito che la P.A. non ha il potere di dirimere, in sede di adozione del provvedimento amministrativo in sanatoria, eventuali controversie insorgenti tra privati, il Giudice ha sottolineato che il Comune deve solo controllare la conformità urbanistico-edilizia al momento della realizzazione dell’abuso e della presentazione dell’istanza di sanatoria. Quindi, ai fini della valutazione dell’operato della P.A. non rileva un’eventuale sentenza di accertamento dell’avvenuta usucapione emessa dal giudice ordinario nelle more del giudizio amministrativo
Post di Alessandra Piola – dottoressa in Giurisprudenza
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Il T.A.R. Brescia sembra confermare che le obbligazioni contenute in una convenzione urbanistica non decadono né nei confronti del Comune né verso il privato attuatore, per decorso del tempo, salvo diversa espressa pattuizione contraria.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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E' stato pubblicato sulla GU n.126 del 31-5-2019 il decreto del Ministero della Salute 27 marzo 2019, recante " Linee guida per la valutazione di impatto sanitario (VIS). (19A03537)".
La Corte di cassazione penale ha affermato che nei programmi integrati comunali l’interesse pubblico preminente è la riqualificazione urbana e ambientale.
Il PM ricorrente sosteneva invece che il Comune non potesse accogliere nessun programma che non comportasse anche un vantaggio finanziario per le casse comunali: in realtà, questo è solo uno degli elementi da ponderare, e neanche il più importante.
Post di Daniele Iselle – funzionario comunale
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Il TAR Veneto ha recentemente ribadito la necessità di provare l’anteriorità alla c.d. legge-ponte (l. n. 765/1967) non solo per impedire la demolizione di un manufatto, ma anche per ottenere per il medesimo un permesso di costruire ai sensi della l. R.V. n. 14/2009, derogatoria rispetto agli strumenti urbanistici.
In primo luogo, ha ricordato come la prova dell’anteriorità del manufatto alla norma che ha previsto l’obbligo di un titolo edilizio per tutte le costruzioni, anche fuori dai centri abitati ricade sempre sul privato che ne chiede l’applicazione, in forza del principio di vicinanza delle fonti di prova.
Successivamente, ha ribadito che le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà eventualmente prodotte in giudizio non possono, di per sé sole, costituire prova della data di costruzione di un edificio; e nemmeno quelle eventualmente rilasciate del progettista, provenendo infatti le medesime dalla parte interessata.
Post di Alessandra Piola – dottoressa in Giurisprudenza
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Il T.A.R. ricorda che il privato non può vantare alcun legittimo affidamento al mantenimento degli effetti giuridici di un titolo edilizio viziato, invocando la pregressa condotta illecita dell’Amministrazione che, in casi simili, aveva già rilasciato analoghi provvedimenti.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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Nel caso di specie, una struttura alberghiera si vedeva revocata l’agibilità e l’autorizzazione sanitaria da parte del Comune, per aver seguito le direttive del Prefetto che aveva istituito nella struttura stessa un centro di accoglienza straordinario.
Il TAR Veneto ha chiarito che, ai sensi dell’art. 11 d.lgs. 142/2015, la Prefettura può, sotto la sua responsabilità, istituire dei centri di accoglienza straordinari alle condizioni dettate dalla legge.
L’immobile interessato da tale provvedimento non cambia per questo destinazione d’uso – ma ancor più precisamente, riacquisterà automaticamente la precedente destinazione, una volta cessata l’emergenza alloggiativa – vista la natura provvisoria ed eccezionale dei centri di accoglienza straordinari.
Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza
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Nel 41 d.C., l'imperatore Claudio, successore di Caligola, condanna il filosofo Lucio Anneo Seneca all'esilio in Corsica con l'accusa di adulterio con la giovane Giulia Livilla, sorella di Caligola.
Resta quindi in Corsica fino all'anno 49, quando Agrippina minore riesce ad ottenere il suo ritorno dall'esilio, scegliendolo come tutore del figlio Nerone.
Durante l'esilio, scrive un testo per la madre Elvia, intitolato "Ad Helviam matrem de consolatione", nel cui capitolo VII parla dei migranti: per sentire discorsi seri sul tema dobbiamo leggere un'opera di 2000 anni fa.
Con riferimento all’indennità prevista dall’art. 167 Codice dei beni culturali e del paesaggio (d.lgs. 42/2004), il TAR Veneto ha affermato che:
- Tale indennità costituisce una sanzione amministrativa e non una forma di risarcimento danni, perciò prescinde da un effettivo danno ambientale;
- Essa sanziona gli illeciti sia sostanziali (tali da compromettere l’interesse paesaggistico) sia formali (interventi senza autorizzazione, anche se di scarsa lesività);
- Ad essa si applica il termine di prescrizione quinquennale ex art. 28 l. 689/1981, decorrente dal giorno dell’intervenuta sanatoria.
Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza
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