Il TAR Veneto ha indicato le operazioni che danno luogo all’inizio dei lavori, negando che sia sufficiente un mero sbancamento del terreno.
Nello specifico, si trattava della realizzazione di un impianto di gestione dei rifiuti, per il quale bisogna prestare attenzione ai termini speciali ex art. 24, co. 4 l.r. Veneto 3/2000.
Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza
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Nel caso di specie, la Soprintendenza rilasciava un ordine di reintegrazione dell’immobile demaniale culturale ex art. 160 Codice dei beni culturali e del paesaggio nei confronti del Comune, poiché in passato l’Ente Locale era stato concessionario dell’immobile.
Il TAR Veneto ha annullato il provvedimento, chiarendo chi possa essere destinatario dell’ordine di reintegrazione.
Tuttavia, il TAR ha anche spiegato che il Comune deve sempre essere coinvolto in simili procedimenti, stante la sua funzione di vigilanza in materia edilizia e paesaggistica.
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Il TAR Veneto ha spiegato le conseguenze di una documentazione incompleta allegata all’istanza di condono: tra le altre cose, ciò impedisce il formarsi del silenzio-assenso.
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Nel caso di specie, il Comune rigettava l’istanza di sanatoria per doppia conformità avanzata dalla società titolare di una sala giochi, alla luce di un’interpretazione restrittiva dell’art. 54, co. 8 l.r. Veneto 30/2016.
Il TAR Veneto ha invece affermato che la doppia conformità è un principio generale dell’ordinamento posto dalla legge statale, ove peraltro l’oblazione dovuta non ha natura sanzionatoria.
L’art. 54, co. 8 l.r. cit. ha il solo scopo di escludere che possa essere applicata una sanzione pecuniaria sostitutiva della demolizione.
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Nel caso di specie, una società otteneva una concessione edilizia per la costruzione di due unità abitative, costituite da un piano interrato e un piano terra: essa però realizzava un piano seminterrato e un piano primo, creando di fatto quattro diverse abitazioni autonome e indipendenti.
Peraltro, le quattro abitazioni venivano vendute separatamente a diversi compratori.
Il TAR Sardegna ha ritenuto legittima l’ordinanza di demolizione irrogata dal Comune, che ha considerato le quattro abitazioni come un unico (grande) abuso edilizio e ha destinato il provvedimento anche ai nuovi proprietari.
Il TAR ha anche offerto un’interpretazione dell’art. 40, co. 2 l. 47/1985, che sancisce la nullità degli atti di disposizione di immobili che non indichino gli estremi del titolo edilizio abilitativo.
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I Giudici amministrativi discutono sul se l’impugnazione della composizione della Commissione giudicatrice di una gara pubblica debba avvenire non appena siano noti i membri, oppure dal momento dell’approvazione dell’aggiudicazione ad un soggetto terzo.
Il TAR Catania ha preso posizione a favore del secondo orientamento.
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Lo ha affermato il TAR Veneto, alla luce dell’art. 133, co. 1, lett. b c.p.a.
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Il Comune di Spina ha organizzato per venerdì 18 ottobre 2019, dalle ore 9.00 alle ore 14.00, presso la sala parrocchiale della Chiesa dei Santi Vito e Modesto in Spinea, un seminario di studio in sulle seguenti tematiche.
1. le novità contenute nella legge regionale n. 29/2019:
dal concetto di “edificio esistente” della legge n. 14/2019 alle nuove procedure sulla Vas
2. le novità, in ambito urbanistico-edilizio, della legge “sblocca cantieri” n. 55 del 14.06.2019 nel quadro normativo regionale:
distanze tra fabbricati, relazioni con art. 10 l.r. 14/2009, possibile deroga agli indici del d.m. 1444/1968, limiti della ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione
3. riepilogo delle prossime scadenze urbanistiche:
contenimento di consumo di suolo, regolamento edilizio tipo e adeguamento alla legge “Veneto 2050”
Obiettivo del seminario è fare il punto della situazione sulle numerose novità legislative in ambito edilizio e urbanistico approvate negli ultimi mesi. Si partirà dalla recentissima legge regionale n. 29 entrata in vigore lo scorso 31 luglio che introduce importanti novità in ambito edilizio (dalle misure di protezione per i lavori in quota al concetto di “edificio esistente” contenuto nella legge 14/2019), ma anche in ambito urbanistico prevedendo nuove procedure di Vas finalizzate a valutazioni preliminari semplificate.
Si esamineranno poi le novità contenute nella cosiddetta legge “sblocca cantieri” - limitando il campo di studio ai profili di carattere edilizio e urbanistico - e su come queste novità si inseriscano nel quadro legislativo statale (d.m. 1444/1968) e regionale (art. 10 della legge 14/2009). In particolare, si approfondiranno i limiti e le modalità con cui possono essere eseguiti gli interventi di ristrutturazione edilizia attraverso demolizione e ricostruzione all'interno di un quadro legislativo complesso oggetto di recenti modifiche e integrazioni a livello statale e regionale. Ancora, si approfondiirà la “portata” dei nuovi commi 1 bis e 1 ter dell'articolo 2 bis del Testo unico in materia edilizia come modificato dalla legge 55/2019 sempre all'interno del quadro legislativo regionale.
Infine, si farà il punto della situazione sulle imminenti scadenze a livello urbanistico: dal recepimento del Regolamento edilizio Tipo, alle norme sul contenimento di consumo di suolo (l.r. 14/2017) e alla più recente legge 14/2019 “Veneto 2050”.
Cercheremo di affrontare tutti questi temi, venerdì 18 ottobre a Spinea, presso la sala parrocchiale della Chiesa dei Santi Vito e Modesto in Piazza Marconi n. 64. Il seminario avrà inizio alle ore 9 [registrazione partecipanti dalle 8,30 alle 9] e si concluderà alle 14,00 circa.
Il numero di partecipanti è limitato e saranno accolte le domande fino ad esaurimento dei posti disponibili. Sarà rilasciato ai partecipanti l'attestato di partecipazione. Verrà inoltrata richiesta di riconoscimento dei crediti formativi presso gli ordini professionali competenti. Costo per iscrizione: 60,00 € + IVA a persona per aziende e privati; 60,00 € a persona per enti pubblici.Per informazioni : Kairos s.r.l. 041 51 00 598 e-mail: segreteria@kairos-consulting.com
Il T.A.R. Lombardia chiarisce che la trasformazione di una bi-familiare in un’abitazione singola, determinando la riduzione del carico urbanistico, comporta la non debenza degli oneri di urbanizzazione
Ringraziamo l’arch. Fiorenza Dal Zotto, dipendente comunale, per la segnalazione.
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Un progetto edilizio può essere rigettato per ragioni estetiche soltanto se il Comune ha una norma comunale che gli attribuisce tale potere e/o se risultano violate alcune espresse prescrizioni urbanistico-architettoniche del R.E.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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