Il TAR Palermo ha affermato che il vincolo d’inedificabilità generato dalla fascia di rispetto autostradale ha carattere “assoluto” e prescinde dalle caratteristiche dell’opera che si vorrebbe realizzare in detta fascia.
Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza
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Il T.A.R. Veneto si sofferma sui soggetti che possono impugnare un regolamento e sui presupposti dell’azione.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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Nel caso di specie, il privato lamentava un danno da ritardo nei confronti della P.A., che serbava il silenzio sulla sua istanza di concessione stagionale di suolo demaniale (spiaggetta), per la realizzazione di un chiosco/bar.
Il TAR Catania ha affermato che il danno da ritardo è integrato in presenza dei seguenti requisiti: 1) violazione del termine di conclusione del procedimento; 2) elemento soggettivo; 3) nesso di causalità; 4) proposta di quantificazione o dei criteri di quantificazione del danno – non invece, ma solo ove sia in gioco la libertà imprenditoriale, la spettanza del bene della vita su cui ha inciso il silenzio, poiché soccorre il diritto soggettivo all’autodeterminazione negoziale dell’imprenditore.
Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza
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Il T.A.R. Milano afferma che la presenza di un’area urbanizzata non è ex se ostativa al mantenimento dell'obbligo del PUA.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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E' stato pubblicato il comunicato del Presidente dell'ANAC con il quale sono ridefiniti gli obblighi di acquisizione del CIG e pagamento del contributo in favore dell’Autorità per le varie tipologie di affidamento.
Restano ferme le indicazioni fornite nella determinazione 556 del 31/5/2017 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.
Come noto, è inammissibile il ricorso giurisdizionale che non sia notificato ad almeno un controinteressato (art. 41, co. 2 c.p.a.), a nulla rilevando che il controinteressato intervenga spontaneamente nel giudizio.
Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza
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Il T.A.R. Veneto, con riferimento alla nota questione dei pasti scolastici per le scuole primarie del Comune di Vicenza offerti a soli 0,99 Euro, con una articolata sentenza chiarisce perché l'offerta della aggiudicataria è anomala, ritenendo che non sia concretamente e seriamente possibile offrire un servizio di ristorazione a tale irrisorio importo, il quale non permette di ottenere alcun profitto considerevole.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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Secondo la Cassazione civile questo registro non vale.
Nell’ordinanza n. 24160 del 27.09.2019, infatti, la Suprema Corte ha dichiarato che solo il registro cd. ReGindE, ovvero il registro curato dal Ministero della Giustizia, sarebbe valido ai fini delle notifiche degli atti processuali tramite PEC, mentre non avrebbe la stessa valenza il registro INIPEC.
La decisione, però, suscita non poche perplessità, dato che si tratta di due registri complementari e non alternativi tra loro: il ReGindE, infatti, raccoglie solo gli indirizzi PEC dei soggetti appartenenti ad un ente pubblico, dei professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge, degli ausiliari del Giudice non appartenenti ad un ordine di categoria o che appartengono ad ente/ordine professionale che non abbia ancora inviato l’albo al Ministero della Giustizia e, per di più, si tratta di un registro che non è liberamente consultabile.
Il registro INIPEC, invece, raccoglie gli indirizzi PEC di tutti i professionisti e le imprese ed è liberamente consultabile.
Appare ex se la diversità degli stessi.
La decisione commentata, al contrario, sembra non rendersi conto di ciò e, soprattutto, del chiaro dettato normativo che, per comodità, si riporta.
L’art. 16 ter del d.l. n. 179/2012, convertito con modificazione dalla l. n. 221/2012, in origine recitava che: “A decorrere dal 15 dicembre 2013, ai fini della notificazione e comunicazione degli atti in materia civile, penale, amministrativa e stragiudiziale si intendono per pubblici elenchi quelli previsti dagli articoli 4 e 16, comma 12, del presente decreto; all'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, dall'articolo 6-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonché il registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal Ministero della Giustizia”.
Il d.l. n. 90/2014, convertito con modificazioni dalla l. n. 114/2014, ha emendato l'art. 16 ter, riducendo gli elenchi pubblici degli indirizzi PEC utilizzabili ai fini delle notifiche degli atti processuali.
La norma nella formulazione attuale si presenta così: “A decorrere dal 15 dicembre 2013, ai fini della notificazione e comunicazione degli atti in materia civile, penale, amministrativa e stragiudiziale si intendono per pubblici elenchi quelli previsti dagli articoli 4 e 16, comma 12, del presente decreto; dall’articolo 16, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dall'articolo 6-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonché il registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal ministero della giustizia”.
Come si vede, il riferimento all'articolo 16 del d.l. n. 185/2008 rimane limitatamente al comma 6, che contempla il solo registro delle imprese.
Sulla base del nuovo art. 16 ter, quindi, oltre al registro delle imprese, sono pubblici registri anche l'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente, il Pubblico elenco dei domicili digitali delle persone fisiche e degli altri enti di diritto privato non tenuti all'iscrizione in albi professionali o nel registro delle imprese, l’Elenco degli indirizzi PA presso il Ministero della giustizia (PP.AA.), i registri IniPec ed il Reginde.
Va da sé la “non coerenza” con il sistema legislativo supra delineato della decisione della Cassazione civile qui pubblicata.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
P.s. segnaliamo che la Corte di Cassazione ha corretto quanto affermato in questa ordinanza, come si può leggere nel post pubblicato in questo sito in data 19 novembre 2019
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Il TAR Parma ha spiegato che per emanare questi provvedimenti non è sufficiente una situazione eccezionale, ma quest’ultima deve anche essere connotata da imprevedibilità e urgenza.
Nella pittoresca situazione esaminata dal TAR, è stata dichiarata illegittima l’ordinanza emanata dal Sindaco per fronteggiare il rischio idraulico connesso alle erosioni degli argini ad opera delle nutrie ed il loro incontrollato proliferarsi, poiché tale emergenza era nota da tempo.
Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza
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Segnaliamo la deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. 1490 del 15 ottobre 2019, contenente la disciplina del procedimento di conferenza di servizi per il rilascio delle autorizzazioni commerciali relative alle grandi strutture di vendita.
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